0.142.111.919•Accordo tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina sulla riammissione delle persone in posizione irregolare
0.142.111.919Bilateral International Treaty1 lug 2009
Concluso il 3 novembre 2008
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2009
(Stato 1° luglio 2009)
Le parti contraenti
Svizzera
e
Bosnia e Erzegovina:
decise ad intensificare la loro cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina;
desiderose di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’entrata, presenza e soggiorno nei territori della Svizzera o della Bosnia e Erzegovina, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione;
sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Svizzera e della Bosnia e Erzegovina derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 19502per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione del 28 luglio 19513relativa allo statuto dei rifugiati;
tenendo conto dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 20044;
tenendo conto dell’Accordo fra la Comunità europea e la Bosnia e Erzegovina sulla riammissione delle persone in posizione irregolare firmato il 18 settembre 2007,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
(1). La Bosnia e Erzegovina riammette, su istanza della Svizzera e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Svizzera, purché sia accertato o sia reso verosimile che siano cittadini della Bosnia e Erzegovina. (2). La Bosnia e Erzegovina riammette anche i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la cittadinanza della Bosnia e Erzegovina, a prescindere dal luogo di nascita, tranne nel caso in cui godano di un diritto autonomo di residenza nella Svizzera. (3). La Bosnia e Erzegovina riammette anche le persone che sono state private della cittadinanza della Bosnia e Erzegovina o che vi hanno rinunciato dopo essere entrate nel territorio della Svizzera, tranne nel caso in cui siano state naturalizzate dalla Svizzera. (4). Dopo che la Bosnia e Erzegovina ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, entro tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere che ha una validità di 30 giorni. Qualora sia impossibile, per motivide jure o de facto , rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Bosnia e Erzegovina rilascia, entro 14 giorni civili, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. (5). Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un Paese terzo oltre a quella della Bosnia e Erzegovina, la Svizzera tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta. Le eventuali spese supplementari occasionate dal ritorno nel Paese terzo sono a carico della persona riammessa.
(1). La Bosnia e Erzegovina riammette, su istanza della Svizzera e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Svizzera, purché sia accertato o sia reso verosimile che tali persone:
(2). L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica se:
a) il cittadino di un Paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale della Bosnia e Erzegovina; oppure
b) la Svizzera ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, tranne nel caso in cui:
– l’interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Bosnia e Erzegovina, oppure
– il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Svizzera sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure
– l’interessato non soddisfi una delle condizioni previste per il rilascio del visto.
(3). La Bosnia e Erzegovina riammette, su istanza della Svizzera, i cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che non hanno acquisito un’altra cittadinanza, nati e residenti a titolo permanente nel territorio della Bosnia e Erzegovina alla data del 6 aprile 1992.
(4). Dopo che la Bosnia e Erzegovina ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, la Svizzera rilascia all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno (lasciapassare DFGP).
(1). La Svizzera riammette, su istanza della Bosnia e Erzegovina e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bosnia e Erzegovina, purché sia accertato o sia reso verosimile che sono cittadini della Svizzera. (2). La Svizzera riammette anche i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la cittadinanza svizzera, a prescindere dal luogo di nascita, tranne nel caso in cui godano di un diritto autonomo di residenza in Bosnia e Erzegovina. (3). La Svizzera riammette anche le persone che sono state private della cittadinanza svizzera o che vi hanno rinunciato dopo essere entrate nel territorio della Bosnia e Erzegovina, tranne nel caso in cui siano state naturalizzate dalla Bosnia e Erzegovina. (4). Dopo che la Svizzera ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, entro tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere che ha una validità di almeno 30 giorni. Qualora sia impossibile, per motivide jure o de facto , rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Svizzera rilascia, entro 14 giorni civili, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. (5). Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un Paese terzo oltre a quella svizzera, la Bosnia e Erzegovina tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta. Le eventuali spese supplementari occasionate dal ritorno nel Paese terzo sono a carico della persona riammessa.
(1). La Svizzera riammette, su istanza della Bosnia e Erzegovina e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bosnia e Erzegovina, purché sia accertato o sia reso verosimile che tali persone:
(2). L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica se:
a) il cittadino di un Paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale della Svizzera; oppure
b) la Bosnia e Erzegovina ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, tranne nel caso in cui:
– l’interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Svizzera, oppure
– il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Bosnia e Erzegovina sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure
– l’interessato non soddisfi una delle condizioni previste per il rilascio del visto.
(3). Dopo che la Svizzera ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, la Bosnia e Erzegovina rilascia all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno.
(1). Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il ritorno di una persona interessata secondo uno degli obblighi di cui agli articoli 2–5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto. (2). Non è necessaria una domanda di riammissione se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio o di una carta d’identità validi e, eventualmente, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.
(1). Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:
(2). Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 6 del protocollo d’applicazione.
(1). La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 e dell’articolo 4 paragrafo 1 può essere dimostrata, in particolare, con i documenti elencati nell’allegato 1 del protocollo d’applicazione. Se vengono presentati tali documenti, la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina riconoscono la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi. (2). La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 e dell’articolo 4 paragrafo 1 può essere resa verosimile, in particolare, mediante i documenti elencati nell’allegato 2 del protocollo d’applicazione, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, le parti contraenti ritengono accertata la cittadinanza, sempre che non possano provare il contrario. La cittadinanza non può essere resa verosimile con documenti falsi. (3). Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2 del protocollo d’applicazione, la rappresentanza diplomatica o l’ufficio consolare competente dello Stato richiesto consente, su richiesta, che siano prese le disposizioni necessarie per interrogare, senza indugio e al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla data della richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. (4). Se del caso è possibile ricorrere a periti affinché verifichino la cittadinanza.
(1). L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’articolo 5 paragrafo 1 può essere dimostrato, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del protocollo d’applicazione; esso non può essere provato con documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono tali mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche. (2). L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’articolo 5 paragrafo 1 può essere reso verosimile, in particolare, con i mezzi elencati nell’allegato 4 del protocollo d’applicazione; esso non può essere reso verosimile con documenti falsi. Se viene presentata una simile prova «prima facie», le parti contraenti ritengono accertate le condizioni, sempre che non possano provare il contrario. (3). L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita, se fra i documenti di viaggio dell’interessato non figurano il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova «prima facie» dell’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione fondata dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari. (4). L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 può essere dimostrato, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 5a del protocollo d’applicazione; esso non può essere provato con documenti falsi. La Bosnia e Erzegovina riconosce tali mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche. (5). L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 può essere reso verosimile, in particolare, con i mezzi elencati nell’allegato 5b del protocollo d’applicazione; esso non può essere reso verosimile con documenti falsi. Se viene presentata una simile prova «prima facie», la Bosnia e Erzegovina ritiene accertate le condizioni, sempre che non possa provare il contrario.
(1). La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di un Paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni vigenti per l’ingresso, la presenza o il soggiorno. Qualora, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, non sia possibile presentare tempestivamente la domanda, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono tali ostacoli. (2). In tutti i casi alla domanda di riammissione va data risposta scritta entro 20 giorni civili. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il ritorno della persona interessata si considera accettato. (3). Qualora, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, non sia possibile rispondere entro 20 giorni civili, tale termine può essere prorogato, su richiesta debitamente motivata, complessivamente a 30 giorni civili al massimo. Se non è data risposta nei termini della proroga, il ritorno si considera accettato. (4). Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato. (5). Una volta autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo, il ritorno della persona interessata avviene entro sei mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a eliminare gli ostacoli giuridici o pratici.
(1). Prima di effettuare un ritorno, le autorità competenti delle parti contraenti stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del ritorno, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.
(2). Per quanto possibile e se del caso, l’intesa scritta di cui al paragrafo 1 contiene parimenti le informazioni seguenti:
(3). Il trasporto può essere effettuato per via aerea o terrestre. Il ritorno aereo non è limitato al ricorso alle compagnie aeree nazionali delle parti contraenti ed è possibile sia su voli di linea sia su voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, quest’ultima dev’essere composta di personale autorizzato dello Stato richiedente.
(1). Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro sei mesi dal ritorno dell’interessato, che non sono adempite le condizioni di cui agli articoli 2 – 5 del presente Accordo. (2). In questo caso sono applicabili le norme di procedura del presente Accordo e lo Stato richiesto trasmette tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla cittadinanza effettive dell’interessato.
(1). Le parti contraenti limitano il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.
(2). La Bosnia e Erzegovina autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi su istanza della Svizzera, e la Svizzera autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi su istanza della Bosnia e Erzegovina, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.
(3). Le parti contraenti possono opporsi al transito:
(4). Le parti contraenti possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora emergano o si appurino successivamente circostanze di cui al paragrafo 3 del presente articolo che si oppongono al transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di un Paese terzo o l’apolide.
(1). La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:
Le parti contraenti si scambiano i moduli tipo per le domande di transito. (2). Lo Stato richiesto informa per scritto lo Stato richiedente del transito, entro due giorni lavorativi, confermando il valico di frontiera e l’ora prevista per il transito, oppure informa lo Stato richiedente che il transito è rifiutato spiegando i motivi del rifiuto. (3). In caso di transito per via aerea, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale. (4). Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte al loro alloggio.
Tutte le spese di trasporto relative alla riammissione e al transito ai sensi del presente Accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall’interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione.
I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle parti contraenti. Il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico è sottoposto alla legislazione nazionale della Svizzera e della Bosnia e Erzegovina.
Si applicano inoltre i seguenti principi:
– le generalità della persona da trasferire (p. es. nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale ed eventuali cittadinanze precedenti),
– il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),
– scali e itinerari,
– altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo;
d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario alle finalità per le quali sono stati rilevati o trattati;
f) sia l’autorità che comunica i dati personali sia quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o bloccare i dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti o risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte contraente della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati;
g) su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;
h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
i) l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati.
(1). Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle parti contraenti derivanti dal diritto internazionale, in particolare: – dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 19675sullo statuto dei rifugiati, – dalle Convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo, – dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, – dalla Convenzione del 10 dicembre 19846contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, – dalle convenzioni internazionali sull’estradizione e sul transito, – dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali sulla riammissione dei cittadini stranieri. (2). Nessuna disposizione del presente Accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali.
Se necessario e su richiesta di una delle due parti contraenti, le parti contraenti organizzano incontri di periti inerenti all’applicazione del presente Accordo.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Svizzera e il Ministero della sicurezza della Bosnia e Erzegovina concludono un protocollo di applicazione contenente disposizioni riguardanti:
(1). Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle loro procedure interne. (2). Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente Accordo. (3). Il presente Accordo sostituisce l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Bosnia e Erzegovina sulla riammissione di cittadini svizzeri e di cittadini della Bosnia e Erzegovina, firmato a Berna il 1° dicembre 20007. (4). Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. (5). Ciascuna parte contraente può, mediante notifica ufficiale all’altra parte, sospendere temporaneamente, completamente o in parte, l’attuazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. La sospensione diviene effettiva il secondo giorno successivo alla notifica. (6). Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica ufficiale all’altra parte contraente. Il presente Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo tale notifica.
Fatto a Sarajevo, il 3 novembre 2008, in duplice esemplare originale nelle lingue inglese, tedesca e nelle lingue ufficiali della Bosnia e Erzegovina (bosniaco, croato e serbo). In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Accordo fa fede il testo inglese.
| Per la Svizzera: Eveline Widmer-Schlumpf | Per la Bosnia e Erzegovina: Tarik Sadovic |
|---|
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Svizzera e
il Ministero della sicurezza della Bosnia e Erzegovina,
(detti di seguito «le parti contraenti»),
conformemente all’articolo 19 dell’Accordo tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina sulla riammissione delle persone in posizione irregolare (detto di seguito «Accordo»),
hanno convenuto quanto segue:
(1). Le autorità competenti per l’applicazione dell’Accordo sono: a)8 per la Svizzera: Ufficio federale della migrazione, Divisione Rimpatrio Indirizzo: Quellenweg 6, CH- 3003 Berna-Wabern Fax: +41 /31 325 91 04 caso di transito: +41 /43 816 74 38 Tel.: +41 /31 325 94 14 caso di transito: +41 /43 816 74 33 b) per la Bosnia e Erzegovina: Ministero della sicurezza Trg BiH 1 Sarajevo 71 000 Tel.: +387 33 213 623 Fax: +387 33 213 628 (2). Ciascuna parte contraente notifica immediatamente all’autorità competente dell’altra parte contraente i dati dettagliati relativi alle autorità competenti e ogni cambiamento concernente le autorità competenti o i dati loro relativi.
(1). L’autorità competente dello Stato richiedente invia per scritto la domanda di riammissione direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax. (2). L’autorità competente dello Stato richiesto invia per scritto la risposta alla domanda di riammissione direttamente all’autorità competente dello Stato richiedente per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.
(1). Se lo Stato richiedente ritiene che altri documenti, non elencati negli allegati
1–5, sono necessari per comprovare la cittadinanza della persona da riammettere, tali documenti devono essere inviati allo Stato richiesto assieme alla domanda di riammissione.
(2). In occasione del trattamento della domanda di riammissione, lo Stato richiesto decide se tenere conto dei documenti menzionati nel paragrafo 1.
Nei casi in cui, conformemente all’articolo 8 paragrafo 3 dell’Accordo, la cittadinanza della persona da riammettere non può essere stabilita in base a nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, si applicano le procedure seguenti:
(1). Ai fini della riammissione e del transito, le parti contraenti stabiliscono i seguenti valichi di frontiera:
(2). Ciascuna Parte contraente informa l’altra senza indugio e per via diplomatica di ogni cambiamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
(1). L’autorità competente dello Stato richiedente invia la domanda di transito direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax. (2). L’autorità competente dello Stato richiesto invia la risposta alla domanda di transito direttamente all’autorità competente dello Stato richiedente per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.
(1). Se la riammissione o il transito di una persona avviene sotto scorta, lo Stato richiedente deve fornire le seguenti indicazioni: nome, cognome, grado, posizione degli agenti di scorta, tipo, numero e data di rilascio dei loro passaporti e legittimazioni di servizio, nonché contenuto del loro mandato. (2). Gli agenti di scorta devono rispettare le leggi dello Stato richiesto. (3). Gli agenti di scorta non devono portare armi o altri oggetti sottoposti a restrizioni sul territorio dello Stato richiesto. (4). Gli agenti di scorta svolgono la loro missione in civile, sono muniti di passaporto e legittimazione di servizio validi e sono in grado di comprovare il mandato conferito loro dall’autorità competente dello Stato richiedente. (5). Le autorità competenti stabiliscono, caso per caso, anticipatamente il numero di agenti di scorta. (6). Le autorità competenti cooperano per quanto riguarda tutte le questioni legate al soggiorno degli agenti di scorta sul territorio dello Stato richiesto. Se necessario, gli agenti di scorta vengono assistiti dalle autorità competenti dello Stato richiesto.
I costi, causati allo Stato richiesto in relazione alla riammissione e al transito e che secondo l’articolo 15 dell’Accordo devono essere assunti dallo Stato richiedente, devono essere rimborsati da quest’ultimo in Euro entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Per quanto le parti contraenti non decidano diversamente, per l’esecuzione del presente protocollo d’applicazione, le competenti autorità delle parti contraenti comunicano oralmente e per iscritto in inglese.
Il presente protocollo d’applicazione può essere modificato e completato d’intesa fra le parti contraenti.
Gli allegati 1–6 costituiscono parte integrante del presente protocollo d’applicazione.
(1). Il presente protocollo d’applicazione entra in vigore simultaneamente all’Accordo. (2). Il presente protocollo d’applicazione cessa di applicarsi simultaneamente all’Accordo. (3). Il presente protocollo d’applicazione non è applicato durante il periodo di sospensione dell’Accordo.
Fatto a Sarajevo, il 3 novembre 2008, in duplice esemplare originale nelle lingue inglese, tedesca e nelle lingue ufficiali della Bosnia e Erzegovina (bosniaco, croato e serbo). In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Accordo fa fede il testo inglese.
| Per il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Svizzera: Eveline Widmer-Schlumpf | Per il Ministero della sicurezza della Bosnia e Erzegovina: Tarik Sadovic |
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(art. 2 par. 1, art. 4 par. 1 e art. 8 par. 1 dell’Accordo)
– Passaporti o documenti di viaggio validi di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini), – carte d’identità CIPS valide per la Bosnia e Erzegovina; – carte d’identità di qualsiasi tipo valide per la Svizzera (anche temporanee e provvisorie); – registri navali e licenze degli skipper validi.
(art. 2 par. 1, art. 4 par. 1 e art. 8 par. 2 dell’Accordo)
– Documenti scaduti elencati nell’Allegato 1 o loro fotocopia, – patenti di guida o loro fotocopia, – certificati validi o scaduti comprovanti la cittadinanza o altri documenti ufficiali validati da altri documenti ufficiali muniti di una fototessera che attestino chiaramente la cittadinanza, o loro fotocopia, – certificati di nascita o loro fotocopia, – tessere di servizio di società o loro fotocopia, – dichiarazioni di testimoni, – dichiarazioni scritte dell’interessato, – lingua parlata dalla persona, compresi i risultati di una verifica ufficiale, – scheda dattiloscopica, – risultati di un test del DNA, – altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato.
(art. 3 par. 1, art. 5 par. 1 e art. 9 par. 1 dell’Accordo)
– Timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita (p. es. viedoregistrazioni), – documenti, certificati e note di ogni tipo (p. es. fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto, – biglietti nominativi di viaggio e/o liste di passeggeri per viaggi in aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto, – informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di un corriere o di un’agenzia di viaggi, – dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato, – dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.
(art. 3 par. 1, art. 5 par. 1 e art. 9 par. 2 dell’Accordo)
– Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato, – informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale o non governativa, – comunicazioni/conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc., – dichiarazioni dell’interessato.
(art. 3 par. 3, art. 9 par. 4 e 5 dell’Accordo)
– Certificati di nascita o loro fotocopia rilasciati dalla ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, – documenti pubblici, o loro fotocopia, rilasciati dalla Bosnia e Erzegovina o dalla ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente secondo l’articolo 3 paragrafo 3.
– Altri documenti o certificati o loro fotocopia attestanti il luogo di nascita nel territorio della Bosnia e Erzegovina, – dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.
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| (Autorità competente dello Stato richiedente) | (Luogo e data) |
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| (Autorità competente dello Stato richiesto) | ||
| Domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina sulla riammissione delle persone in posizione irregolare A. Dati personali1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):.2. Nome da nubile:.3. Data e luogo di nascita:.4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):.5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):.6. Cittadinanza e lingua:. |
| 7. Stato civile: | |
|---|---|
| coniugato/a celibe/nubile | divorziato/a vedovo/a |
| Per le persone coniugate: nome del coniuge: | . |
| Nome ed età dei figli (se del caso): | . |
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| (Passaporto n.) | (Data e luogo di rilascio) | ||
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| (Autorità di rilascio) | (Data di scadenza) | ||
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| (Carta d’identità n.) | (Data e luogo di rilascio) | ||
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| (Autorità di rilascio) | (Data di scadenza) | ||
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| (Patente di guida n.) | (Data e luogo di rilascio) | ||
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| (Autorità di rilascio) | (Data di scadenza) | ||
| 4. | . | . | |
| (Altro documento ufficiale n.) | (Data e luogo di rilascio) | ||
| . | . | ||
| (Autorità di rilascio) | (Data di scadenza) | ||
| Allegare una fototessera, nonché una scheda dattiloscopica europea standard.F. Osservazioni.(Timbro e firma) |
Dal testo originale tedesco. ↩
RS 0.101 ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.362.31 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.105 ↩
[RU 2005 2169] ↩
Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Ambito direzionale Cooperazione internazionale, Divisione Ritorno, Indirizzo: Quellenweg 6, CH 3003 Berna-Wabern, Fax: ++41 /58 325 91 04, Tel: ++41 /58 325 94 14, caso di transito: ++41 /43 816 74 55 (vediRU 2014 4451). ↩
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