0.142.111.942•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Botswana sull’esenzione reciproca dal visto per titolari di passaporti diplomatici, ufficiali e di servizio
0.142.111.942Bilateral International Treaty17 feb 2020
Concluso il 2 luglio 2019
Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 febbraio 2020
(Stato 17 febbraio 2020)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Botswana
(in seguito congiuntamente denominati «le Parti contraenti» e,
al singolare, «la Parte contraente»);
consapevoli delle relazioni amichevoli tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Botswana (in seguito congiuntamente denominati «gli Stati» e, al singolare, «lo Stato»);
considerato che la Repubblica del Botswana ha esentato unilateralmente tutti i cittadini della Confederazione Svizzera dall’obbligo del visto;
convinti che simili agevolazioni da parte della Svizzera ai cittadini della Repubblica del Botswana titolari di un passaporto diplomatico e ufficiale agevoleranno gli spostamenti tra gli Stati dei loro cittadini;
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione reciproca fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo si applica ai seguenti tipi di passaporto:
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato, per ragioni di protezione della sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute pubblica o per altri gravi motivi.
Per via diplomatica, le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi e risolvono le controversie che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.
Le Parti contraenti possono concordare emendamenti al presente Accordo per via diplomatica. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente alle procedure di cui all’articolo 10 paragrafo 2.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632sulle relazioni consolari.
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, le disposizioni del presente Accordo per ragioni di protezione della sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute pubblica o altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata all’altra Parte contraente per via diplomatica almeno cinque (5) giorni lavorativi prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione cessa al momento della ricezione di tale notifica.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia trenta (30) giorni dopo la ricezione della notifica per via diplomatica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Gaborone il 2 luglio 2019 in duplice esemplare nelle lingue francese e inglese ciascun testo facente ugualmente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Helene Budliger Artieda | Per il Governo della Repubblica del Botswana: Unity Dow |
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