0.142.111.982.2•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio
0.142.111.982.2Bilateral International Treaty21 mag 2015
Concluso il 21 aprile 2015
Entrato in vigore il 21 maggio 2015
(Stato 21 maggio 2015)
La Confederazione Svizzera,
in appresso denominata «Svizzera»,
e
la Repubblica federativa del Brasile,
in appresso denominata «Brasile»,
in appresso generalmente denominate «le Parti contraenti»;
al fine di rafforzare i vincoli di amicizia tra loro;
desiderose di garantire il principio di reciprocità e di agevolare gli spostamenti ai loro cittadini che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio valido;
animate dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà;
considerando la prassi applicata da lunga data dalle Parti contraenti nei riguardi dei cittadini dell’altra Parte contraente in possesso di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio valido;
animate dal desiderio di sviluppare ulteriormente tale prassi;
ammettendo che tale prassi continuerà a essere applicata fino all’entrata in vigore del presente Accordo;
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo lascia impregiudicata la possibilità per le Parti contraenti di estendere, su base reciproca, la durata del soggiorno oltre il periodo di 90 giorni di cui all’articolo 1, conformemente alla propria legislazione nazionale e agli obblighi derivanti per la Svizzera dall’Accordo del 26 ottobre 20042tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. La pertinente richiesta scritta della missione diplomatica o del posto consolare della Parte contraente di cui il richiedente ha la cittadinanza è sottoposta alle competenti autorità dell’altra Parte contraente.
I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare sul territorio dell’altra Parte contraente, transitarvi o uscirne attraverso tutti i valichi di confine aperti al traffico internazionale di passeggeri.
Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuna Parte contraente rispettano le disposizioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione nazionale vigente nel territorio dell’altra Parte contraente.
Il presente Accordo non limita il diritto delle Parti contraenti di rifiutare l’entrata o di abbreviare il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte contraente per ragioni di politica pubblica, incluse le ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di salute pubblica.
Le modifiche al presente Accordo convenute tra le Parti contraenti sono notificate per via diplomatica. Entrano in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente di aver concluso le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613sulle relazioni diplomatiche e dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 19634sulle relazioni consolari.
Fatto a Belp, il 21 aprile 2015, in due esemplari nelle lingue francese, portoghese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione del presente Accordo, è utilizzato il testo inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Yves Rossier | Per la Repubblica federativa del Brasile: Sergio França Danese |
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