0.142.112.142•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto
0.142.112.142Bilateral International Treaty29 nov 2003
Concluso il 30 ottobre 2003
Entrato in vigore il 29 novembre 2003
(Stato 29 novembre 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Bulgaria,
detti in seguito «Parti contraenti»,
nell’intento di mantenere e rafforzare lo spirito di amicizia e reciproca cooperazione,
animati dal desiderio di semplificare le formalità per la circolazione delle persone tra i due territori,
determinati a sviluppare e migliorare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia nella lotta contro la migrazione illegale,
visto l’accordo del 18 luglio 19942tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata,
hanno convenuto quanto segue:
I cittadini delle due Parti contraenti titolari di un passaporto nazionale valido, sono autorizzati a entrare sul suolo dell’altra Parte contraente senza visto, a soggiornarvi e a lasciarne il territorio senza ulteriori formalità per soggiorni fino a 90 giorni in un periodo di sei mesi, a condizione di non esercitarvi un’attività lucrativa.
I cittadini delle due Parti contraenti che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni sul territorio dell’altra Parte contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto presso una competente rappresentanza diplomatica o consolare di tale Parte contraente.
I cittadini delle due Parti contraenti con domicilio regolare sul territorio dell’altra Parte contraente possono farvi ritorno senza visto purché possiedano ivi un permesso di residenza valido.
In caso d’introduzione di nuovi passaporti, le Parti contraenti si informano a vicenda, per via diplomatica, almeno 30 giorni prima dell’introduzione dei documenti. Ogni Parte contraente fornisce all’altra esemplari facsimile dei nuovi passaporti.
La soppressione dell’obbligo del visto non esonera i cittadini delle due Parti contraenti dall’obbligo di conformarsi alle leggi relative all’entrata e al soggiorno e alle altre prescrizioni legali vigenti nel territorio dell’altra Parte contraente.
Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la salute e la sicurezza pubblici o la cui presenza sul proprio territorio fosse illegale.
I dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo sono raccolti, trattati e protetti in conformità del diritto interno nonché delle disposizioni di convenzioni internazionali applicabili in materia, cui le Parti contraenti sono vincolate. In particolare, devono essere osservati i principi seguenti:
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la sua firma.
L’entrata in vigore del presente Accordo sospende l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo del 18 luglio 19944tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.
Fatto a Sofia, il 30 ottobre 2003 in due esemplari conformi, ciascuno in lingua bulgara e in lingua francese, i due testi facenti parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Pascal Couchepin | Per il Governo della Repubblica di Bulgaria: Georgi Parvanov |
|---|
| Documenti svizzeri – Passaporto (ordinario) – Passaporto di servizio – Passaporto speciale – Passaporto diplomatico | Documenti bulgari – Passaporto ordinario – Passaporto di servizio – Passaporto diplomatico |
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