0.142.112.272•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Camerun relativo alla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio
0.142.112.272Bilateral International Treaty26 set 2014
Concluso il 26 settembre 2014
Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 26 settembre 2014
(Stato 26 settembre 2014)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Camerun
(di seguito chiamati «Parti contraenti»)
desiderosi di rafforzare le relazioni di cooperazione e d’amicizia tra i due Paesi;
consapevoli dell’interesse, per le Parti contraenti, di stimolare, consolidare e potenziare la cooperazione in materia di libera circolazione delle persone;
nell’intento di agevolare la libera circolazione delle persone titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, sui territori delle Parti contraenti, nel rispetto della legislazione vigente nei due Stati;
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo si prefigge di stabilire le condizioni per la soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i cittadini delle Parti contraenti titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.
Durante il loro soggiorno, i cittadini di una Parte contraente che entrano nel territorio dell’altra Parte contraente rispettano le leggi in materia di entrata e soggiorno, nonché tutta la legislazione vigente in tale territorio.
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno ai cittadini dell’altra Parte contraente conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Accordo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri motivi gravi.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Le divergenze che possono derivare dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente per via diplomatica.
Il presente Accordo entra provvisoriamente in vigore alla data della firma da parte delle Parti contraenti.
Il presente Accordo entra definitivamente in vigore trenta (30) giorni dopo la data dell’ultima notifica dell’espletamento delle procedure di approvazione interne richieste. 2. Il presente accordo può essere modificato di comune intesa, in qualsiasi momento, su richiesta di una Parte contraente presentata per via diplomatica. 3. Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente, per via diplomatica, la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia ha effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Yaoundé, il 26 settembre 2014 in due esemplari originali nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica del Camerun: |
|---|---|
| Simonetta Sommaruga | Adoum Gargoum |
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