0.142.112.327•Protocollo d’intesa tra il Consiglio federale svizzero, da un lato, e il Ministero degli Affari esteri e del Commercio internazionale, del Canada, dall’altro, relativo a un programma di mobilità dei giovani
0.142.112.327Bilateral International Treaty6 feb 2007
Concluso il 6 febbraio 2007
Entrato in vigore il 6 febbraio 2007
(Stato 6 febbraio 2007)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Ministero degli Affari esteri e del Commercio internazionale (MAECI)
del Canada,
animati dal desiderio di promuovere una cooperazione stretta tra i due Paesi,
nell’intento d’incoraggiare la mobilità dei giovani, gli scambi di giovani, la cooperazione e il partenariato tra la Svizzera e il Canada, nonché l’aumento dell’eccellenza e della competitività, segnatamente delle piccole e medie imprese, nei due Paesi,
risoluti a creare per i loro giovani cittadini occasioni di acquisire un’esperienza professionale o pratica e di meglio conoscere le lingue, la cultura e la società dell’altro Paese, promuovendo in tal modo la mutua comprensione tra i due Paesi,
convinti dell’interesse insito nella facilitazione di siffatti programmi di mobilità dei giovani,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
1. Ai fini del presente Protocollo d’intesa (Protocollo), possono essere ammessi a beneficiare dell’applicazione del Protocollo i giovani:
iii. studenti iscritti presso un istituto post-secondario del Paese d’origine e desiderosi di aggiungere un complemento ai loro studi post-secondari grazie a un periodo di pratica da effettuarsi nell’ambito di un contratto di lavoro prestabilito nell’altro Paese, segnatamente nel quadro di un’intesa interistituzionale;
e) che presentano una domanda a titolo individuale;
f) che ancora non hanno beneficiato del presente Protocollo, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4;
g) che soddisfano tutte le esigenze legali e politiche svizzere e canadesi in materia d’immigrazione, segnatamente per quel che concerne l’ammissibilità, oltre a quelle già enunciate ai capoversi a)–f) di cui sopra.
2 L’Ufficio federale della migrazione (UFM2; rappresentato in Canada dall’Ambasciata di Svizzera) e il MAECI (rappresentato in Svizzera dall’ambasciata del Canada) sono le autorità responsabili dell’elaborazione e della realizzazione del Protocollo.
3. Le due autorità responsabili si riuniscono, se necessario, al fine di intendersi sull’amministrazione del Protocollo negli anni a venire e di esaminare tra l’altro i temi seguenti:
4. In linea di principio, la durata del contratto di lavoro deve essere al massimo di dodici mesi, ma non può essere inferiore a quattro mesi. In determinati casi, tale durata può essere prorogata fino a diciotto mesi. I partecipanti ammissibili possono beneficiare dell’applicazione del presente Protocollo al massimo a due riprese. I soggiorni devono tuttavia essere discontinui e non superare la durata complessiva di diciotto mesi.
7. Al termine del contratto di lavoro, salvo autorizzazione esplicita, i beneficiari del presente Protocollo non devono soffermarsi nel Paese ospite con l’intenzione di occuparvi un impiego o svolgervi qualsiasi altra attività accademica o professionale.
9. I cittadini che possono essere ammessi a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo ma che non sono protetti da un sistema di assicurazione per la copertura delle spese mediche e di ospedalizzazione, devono aderire a un piano di assicurazione collettiva oppure sottoscrivere un contratto di assicurazione individuale, a seconda della prassi in uso presso l’impresa che li impiega nel Paese ospite.
10. Per quanto le leggi glielo consentano, il Paese ospite agevola le formalità amministrative d’entrata e di dimora nei confronti dei partecipanti.
11. Le autorità responsabili per l’attuazione del presente Protocollo incoraggiano gli organismi interessati dei rispettivi Paesi a fornire il loro appoggio all’applicazione del presente Protocollo.
12. a) L’attuazione del presente Protocollo è fondata sulla reciprocità.
13. Il Protocollo d’intesa tra l’Ufficio federale dell’industria, delle arte e mestieri e del lavoro (UFIAML) della Svizzera e il Ministero degli Affari esteri e del Commercio internazionale (MAECI) del Canada relativo a un programma di scambio di giovani lavoratori, firmato a Ottawa il quinto giorno di dicembre 1979, perde ogni validità alla data in cui prende effetto il presente Protocollo.
Firmato a Ottawa, il 6 febbraio 2007, in due originali nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Ministero degli Affari esteri e del Commercio internazionale del Canada: |
|---|---|
| Werner Baumann | James Fox |
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