0.142.112.453•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile sull’esenzione reciproca dal visto per titolari di passaporti diplomatici, ufficiali e di servizio
0.142.112.453Bilateral International Treaty30 mag 2025
Concluso il 19 gennaio 2024
Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 maggio 2025
(Stato 30 maggio 2025)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Cile
(in seguito congiuntamente denominati «le Parti contraenti» e, al singolare, «la Parte contraente»);
consapevoli delle relazioni amichevoli tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile (in seguito congiuntamente denominati «gli Stati» e, al singolare, «lo Stato»);
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione reciproca fondata sulla fiducia e sulla solidarietà;
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo si applica ai seguenti tipi di passaporto:
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato per ragioni di protezione della sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute pubblica o per altri gravi motivi.
Per via diplomatica, le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi e risolvono le controversie che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.
Le Parti contraenti possono concordare emendamenti al presente Accordo per via diplomatica. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente alle procedure di cui all’articolo 10 paragrafo 2.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632sulle relazioni consolari.
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, le disposizioni del presente Accordo per ragioni di protezione della sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute pubblica o altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata all’altra Parte contraente per via diplomatica almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione cessa al momento della ricezione di tale notifica.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia trenta (30) giorni dopo la ricezione della notifica per via diplomatica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Santiago del Cile il 19 gennaio 2024 in duplice esemplare, nelle lingue francese, inglese e spagnola ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione dei testi, prevarrà il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero Markus N. P. Dutly | Per il Governo della Repubblica del Cile Alberto van Klaveren Stork |
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