0.142.112.459•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile sulla riammissione di persone in situazione irregolare
0.142.112.459Bilateral International Treaty30 giu 2016
(Accordo di riammissione)
Concluso il 23 novembre 2006
Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 giugno 2016
(Stato 30 giugno 2016)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Cile
detti qui di seguito «Parti contraenti»,
nello spirito di cooperazione tra le due Parti contraenti;
allo scopo di garantire una migliore applicazione delle disposizioni sulla circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
nel rispetto dei trattati e delle convenzioni internazionali;
allo scopo di favorire la cooperazione tra le due Parti contraenti e nel quadro degli sforzi internazionali per prevenire l’immigrazione illegale o irregolare;
su base di reciprocità,
hanno convenuto quanto segue:
Ai sensi del presente Accordo le espressioni indicate qui di seguito vanno intese nella maniera seguente: – Parte contraente richiedente: la Parte contraente che presenta la domanda di riammissione di persone. – Parte contraente richiesta: la Parte contraente che riceve la domanda di riammissione di persone. – Parte contraente richiedente il transito: la Parte contraente che presenta una domanda di transito di persone. – Parte contraente richiesta ai fini del transito: la Parte che riceve la domanda di transito di persone.
(1). Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta dell’altra Parte contraente e senza formalità, ogni persona che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d’entrata o di soggiorno vigenti sul territorio della Parte contraente richiedente, purché sia accertato o presunto in maniera verosimile che la persona in questione possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta. (2). La Parte contraente richiedente riammette alle stesse condizioni la persona in questione se verifiche posteriori dimostrano che al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente la persona in questione non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
(1). Se la cittadinanza è presunta sulla base degli elementi di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del Protocollo, la rappresentanza diplomatica o l’ufficio consolare della Parte contraente richiesta rilascia senza indugio un documento di viaggio valido per il ritorno della persona in questione (lasciapassare). (2). In caso di dubbio della Parte contraente richiesta sugli elementi che fondano la presunzione della cittadinanza o in mancanza totale di tali elementi, la rappresentanza diplomatica o l’ufficio consolare della Parte contraente richiesta procede all’audizione della persona in questione entro tre giorni lavorativi a partire dalla presentazione della domanda di riammissione. L’audizione è organizzata dalla Parte contraente richiedente senza indugio e d’intesa con la rispettiva autorità consolare. (3). Se, in seguito all’audizione, è stabilito che la persona in questione ha la cittadinanza della Parte contraente richiesta, la rappresentanza diplomatica o l’ufficio consolare rilascia senza indugio il documento di viaggio (lasciapassare) necessario, in ogni caso entro sei giorni a partire dalla presentazione della domanda di riammissione.
(1). Le informazioni che devono figurare nella domanda di riammissione e le condizioni della sua trasmissione sono stabilite in un Protocollo d’applicazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 15 del presente Accordo. (2). La Parte contraente richiedente assume le spese di trasporto della persona di cui chiede la riammissione fino al punto d’entrata nel territorio della Parte contraente richiesta.
Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta dell’altra Parte contraente e senza formalità, il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d’entrata o di soggiorno vigenti sul territorio della Parte contraente richiedente, purché tale cittadino disponga di un visto o di un permesso di soggiorno qualsiasi, in corso di validità, rilasciato dalla Parte contraente richiesta.
L’obbligo di riammissione di cui all’articolo 5 non sussiste nei confronti di: – cittadini di uno Stato terzo che abbia una frontiera in comune con la Parte contraente richiedente; – cittadini di uno Stato terzo che, al momento dell’entrata nel territorio della Parte contraente richiedente, siano in possesso di un visto diverso da quello di transito o di un permesso di soggiorno, a meno che la Parte contraente richiesta abbia rilasciato un visto o un permesso di soggiorno per un periodo più lungo e sia ancora in corso di validità; – cittadini di uno Stato terzo che soggiornano da più di sei mesi sul territorio della Parte contraente richiedente, a meno che non siano in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Parte contraente richiesta; – cittadini di uno Stato terzo ai quali la Parte contraente richiedente ha riconosciuto lo statuto di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19512sullo statuto dei rifugiati, come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19673sullo statuto dei rifugiati; – cittadini di uno Stato terzo che sono stati effettivamente allontanati dalla Parte contraente richiesta verso il loro Paese di origine o verso uno Stato terzo, a condizione che non siano entrati nel territorio della Parte contraente richiedente dopo aver soggiornato sul territorio della Parte contraente richiesta successivamente all’esecuzione della misura di allontanamento.
(1). Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, l’entrata o il soggiorno dei cittadini di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiesta è accertato mediante i documenti di viaggio o d’identità. L’entrata o il soggiorno può essere presunto anche con qualsiasi altro mezzo previsto nell’articolo 4 del Protocollo. (2). Le informazioni che devono figurare nella domanda di riammissione e le condizioni di trasmissione sono indicate nel Protocollo. (3). La Parte contraente richiedente assume le spese di trasporto della persona di cui chiede la riammissione fino al punto d’entrata nel territorio della Parte contraente richiesta.
La Parte contraente richiedente riammette nuovamente i cittadini di uno Stato terzo che, dopo verifiche ulteriori, non dovessero soddisfare le condizioni previste all’articolo 5 al momento della loro uscita dal territorio della Parte contraente richiedente.
(1). Ciascuna Parte contraente, previa richiesta scritta dell’altra, autorizza sul suo territorio il transito, con o senza scorta, di cittadini di Stati terzi che sono oggetto di una decisione di allontanamento o di rifiuto d’entrata emanata dalla Parte contraente richiedente il transito, quando sia garantita l’ammissione da parte dello Stato di destinazione o di altri Stati di transito. La Parte contraente richiedente il transito garantisce all’altra Parte contraente che la persona il cui transito è autorizzato possiede un titolo di trasporto e un documento di viaggio in corso di validità per lo Stato di destinazione. Il transito avviene per via aerea. (2). La Parte contraente richiedente il transito assume l’intera responsabilità della prosecuzione del viaggio del cittadino di uno Stato terzo verso il Paese di destinazione e riammette tale persona qualora, per un motivo qualsiasi, la decisione di allontanamento o di rifiuto d’entrata nel suo territorio non possa essere eseguita.
La trasmissione della domanda di autorizzazione al transito per allontanamento o consecutivo a un rifiuto d’entrata avviene direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda contiene i dati relativi all’identità e alla nazionalità della persona in questione, nonché la data del viaggio, il numero del volo, l’ora di arrivo all’aeroporto di transito, l’ora e la data di partenza per il Paese di destinazione, i documenti di viaggio e il motivo della domanda.
(1). Il transito è negato quando a causa di una misura di espulsione o di rifiuto d’entrata il cittadino corre il rischio di: – essere perseguitato in uno degli Stati di transito o nello Stato di destinazione a causa della sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche; – essere accusato o condannato dinnanzi a un tribunale penale nello Stato di destinazione per fatti anteriori al transito. (2). La persona in transito può essere riconsegnata alla Parte contraente richiedente il transito se, da verifiche posteriori, risulta che la situazione di detta persona rientra in una delle fattispecie di cui al paragrafo 1.
(1). I dati personali trasmessi in applicazione del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni in materia di protezione dei dati vigenti in ciascuna Parte contraente e alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili in materia che vincolano entrambe le Parti contraenti.
In tale contesto:
(2). Tali informazioni devono concernere esclusivamente:
– i dati personali della persona per la quale è richiesta la riammissione o il transito o, se del caso, i dati riguardanti i membri della sua famiglia (cognomi, nomi, cognomi utilizzati precedentemente, soprannomi, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza);
– la carta d’identità, il passaporto o gli altri documenti d’identità o di viaggio;
– gli altri dati necessari all’identificazione della persona per la quale è richiesta la riammissione o il transito;
– i luoghi di soggiorno e l’itinerario di viaggio;
– i permessi di soggiorno o i visti concessi all’estero.
(1). Le spese di trasporto sono a carico della Parte contraente che chiede la riammissione o il transito fino al punto d’entrata nel territorio dello Stato di destinazione, così come lo sono le spese di un eventuale ritorno. (2). Le spese relative all’esecuzione del presente Accordo anticipate dalla Parte contraente alla quale è stata chiesta la riammissione o il transito sono rimborsate dalla Parte contraente richiedente.
(1). Le autorità competenti delle Parti contraenti cooperano e si consultano ogni volta che è necessario all’applicazione del presente Accordo. (2). Eventuali controversie in merito all’applicazione o all’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sono risolte dalle Parti contraenti per via diplomatica. Se tali controversie non possono essere risolte per via diplomatica le Parti contraenti possono convocare una riunione di esperti di entrambi i Governi.
(1). Le modalità di applicazione del presente Accordo, in particolare per quanto concerne: – i termini di trattazione delle domande; e – il pagamento delle spese di trasporto,
sono definiti nel Protocollo, il quale è parte integrante del presente Accordo. (2). A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti contraenti si scambiano entro sessanta giorni i dati delle autorità competenti per le domande di riammissione o di transito, nonché l’elenco degli aeroporti che possono essere utilizzati per la riammissione o il transito delle persone. (3). Analogamente le Parti contraenti si comunicano qualsiasi modifica dei dati relativi alle autorità competenti e agli aeroporti.
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti per le Parti contraenti: – dall’applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19514sullo statuto dei rifugiati, come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19675sullo statuto dei rifugiati; – dall’applicazione delle disposizioni degli accordi firmati dalle Parti contraenti nell’ambito della salvaguardia dei diritti dell’uomo, in particolare il Patto internazionale del 16 dicembre 19666relativo ai diritti civili e politici; – dai trattati internazionali in materia di estradizione.
Il presente Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile si applica anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni degli accordi tra la Svizzera e il Liechtenstein.
(1). Ciascuna delle Parti contraenti notifica all’altra l’espletamento delle procedure costituzionali richieste per quanto concerne l’entrata in vigore del presente Accordo, il quale produce effetto trenta giorni dopo la data di ricezione dell’ultima notifica. (2). Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti contraenti può denunciarlo con un preavviso di novanta giorni. La denuncia del presente Accordo è notificata per via diplomatica e ha effetto anche per il Principato del Liechtenstein.
(1). Ciascuna delle Parti contraenti può sospendere l’applicazione del presente Accordo per motivi di ordine, salute o sicurezza pubblici. Le Parti contraenti si comunicano senza indugio per via diplomatica la sospensione dell’Accordo. (2). La sospensione del presente Accordo ha effetto il primo giorno del mese successivo alla notifica dell’altra Parte contraente.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno sottoscritto il presente Accordo.Fatto a Santiago il 23 novembre 2003 in due esemplari originali in lingua francese e spagnola, i due testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Christoph Blocher | Per il Governo della Repubblica del Cile: Belisario Velasco Baraona |
|---|
(Accordo di riammissione)
(art. 4 par. 1 dell’Accordo)
(art. 2 par. 1 dell’Accordo)
Per la Repubblica del Cile: – passaporto; – carta d’identità; – qualsiasi documento di viaggio.
Per la Confederazione Svizzera: – passaporto; – carta d’identità; – certificato provvisorio d’identità; – libretto di famiglia che riporti il luogo di origine in Svizzera. 2. La cittadinanza è considerata presunta sulla base dei seguenti antecedenti: – qualsiasi documento scaduto di cui al paragrafo precedente; – i documenti rilasciati dalle autorità della Parte contraente richiesta che permettano di identificare una persona (licenza di condurre, libretto di marinaio, libretto militare o qualsiasi altro documento d’identità rilasciato dalle forze armate ecc.); – documento di registrazione consolare o estratto dal registro dello stato civile; – qualsiasi altro documento rilasciato da un’autorità competente della Parte contraente richiesta; – titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti; – fotocopia di uno dei documenti menzionati precedentemente; – dichiarazione giurata della persona in procinto di essere riammessa, prestata dinnanzi alle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente; – dichiarazione di un testimone prestata in un procedimento dinnanzi alle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente; – qualsiasi altro mezzo riconosciuto dall’autorità competente della Parte contraente richiesta.
(art. 7 par. 2 dell’Accordo)
(art. 7 par. 1 dell’Accordo)
(art. 9 dell’Accordo)
(art. 13 dell’Accordo) Il rimborso previsto nell’articolo 13 dell’Accordo è effettuato entro sessanta giorni a partire dalla ricezione della fattura.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.112.459",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/366",
"documentDate": "2006-11-23",
"inForceSince": "2016-06-30"
},
"content": {
"number": "0.142.112.459",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/366",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.112.459",
"hash": "c7b7b15b275756428dcc8630791c3a8d0d74e5ff3f53354419f2501f7bbfb357",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.112.459",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:48.552Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/366/20160630/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-366-20160630-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/366",
"documentDate": "2006-11-23",
"inForceSince": "2016-06-30",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 23. November 2006 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Chile über die Rückübernahme von Personen mit irregulärem Aufenthalt (Rückübernahmeabkommen) (mit Prot.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/366/20160630/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-366-20160630-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/366/20160630/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 23 novembre 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Chili relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord de réadmission) (avec Prot.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/366/20160630/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-366-20160630-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/366/20160630/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 23 novembre 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile sulla riammissione di persone in situazione irregolare (Accordo di riammissione) (con Prot.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/366/20160630/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-366-20160630-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/366/20160630/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/366/20160630/it/xml"
}
}