0.142.112.492•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare cinese sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico
0.142.112.492Bilateral International Treaty29 gen 2016
Concluso l’11 dicembre 2015
Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 gennaio 2016
(Stato 29 gennaio 2016)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica popolare cinese
(in seguito «Parti contraenti»),
nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e la Repubblica popolare cinese (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico;
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
I cittadini della Svizzera di cui agli articoli 1 e 2 si recano ai valichi di frontiera aperti agli stranieri per entrare nel territorio della Repubblica popolare cinese, per transitarvi e per uscirne. Coloro i quali beneficiano dell’esenzione prevista dal presente Accordo sono tenuti a rispettare le formalità previste dal diritto cinese.
I funzionari del governo centrale che rivestono la carica di viceministro o una carica superiore nonché gli ufficiali che rivestono il grado di divisionario o un grado superiore nelle forze armate di uno Stato e che sono titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido informano previamente le autorità competenti dell’altro Stato, per via diplomatica, della loro entrata in veste ufficiale nel territorio di questo.
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
Le Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.
Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia dell’Accordo ha effetto 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Pechino, l’11 dicembre 2015, in due esemplari nelle lingue francese, cinese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Jean-Jacques de Dardel | Per il Governo della Repubblica popolare cinese: Xuanyou (K) Kong |
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