0.142.112.632.1•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari
0.142.112.632.1Bilateral International Treaty30 giu 2017
Concluso il 3 agosto 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 giugno 2017
(Stato 30 giugno 2017)
La Confederazione Svizzera,
in seguito denominata «Svizzera»,
e
la Repubblica di Colombia,
in seguito denominata «Colombia»,
in seguito denominate insieme «le Parti contraenti»,
al fine di rafforzare i vincoli di amicizia tra loro,
desiderose di garantire la parità di trattamento e di agevolare gli spostamenti ai titolari di passaporti ordinari,
considerando l’accordo del 2 dicembre 2015 tra l’Unione europea e la Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata,
considerando l’accordo del 26 ottobre 20042tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen,
animate dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i cittadini della Colombia e per i cittadini della Svizzera titolari di un passaporto ordinario valido che si recano nel territorio dell’altra Parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di 180 giorni.
Per «acquis di Schengen» s’intendono tutte le misure conformemente al protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, volte ad assicurare l’assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne, unitamente a una politica comune in materia di controlli alle frontiere esterne e visti, nonché le misure direttamente correlate volte a prevenire e a combattere la criminalità.
I cittadini svizzeri titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dalla Svizzera possono recarsi e soggiornare nel territorio della Colombia, senza essere in possesso di visto, per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4 paragrafo 2. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone che viaggiano nel territorio dell’altra Parte contraente allo scopo di svolgervi un’attività lucrativa sottostante a permesso conformemente alla legislazione nazionale interna.
In questo contesto, non sono considerate attività lucrative in particolare le seguenti attività: – colloqui d’affari, tra cui conferenze, seminari o negoziati in vista di mandati e contratti; – congressi economici o scientifici; – eventi culturali, religiosi o sportivi; – corsi e formazioni scolastiche. 3. I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti. 4. L’esenzione dall’obbligo del visto di cui al presente Accordo si applica lasciando impregiudicate le normative delle Parti contraenti relative alle condizioni per l’entrata e il soggiorno di breve durata. Le Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata e il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori, qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta. 5. Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuna Parte contraente che beneficiano del presente Accordo sono tenuti a rispettare la legislazione vigente nel territorio dell’altra Parte contraente. 6. I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare sul territorio dell’altra Parte contraente, transitarvi o uscirne attraverso tutti i valichi di confine. L’esenzione dal visto si applica a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato per attraversare i valichi di confine delle Parti contraenti. 7. Alle questioni che esulano dal presente Accordo si applicano il diritto nazionale della Colombia e il diritto nazionale della Svizzera.
Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, la data dell’attraversamento della frontiera esterna dello spazio formato da tali Stati è considerata come data dell’inizio del soggiorno (90 giorni al massimo), mentre la data di partenza è considerata come data della fine del soggiorno in tale spazio. 2. I cittadini della Svizzera titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dalla Svizzera possono soggiornare nel territorio colombiano fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni. 3. Il periodo di 90 giorni nell’arco di 180 giorni menzionato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è calcolato in base a un soggiorno ininterrotto o a diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni nell’arco di 180 giorni. 4. Il presente Accordo lascia impregiudicata la possibilità per le Parti contraenti di prolungare la durata del soggiorno oltre i 90 giorni conformemente alla rispettiva legislazione nazionale.
Rappresentanti delle Parti contraenti s’incontrano all’occorrenza, su richiesta di una Parte contraente, per discutere l’attuazione e l’applicazione del presente Accordo e, laddove necessario, suggerire modifiche al presente Accordo.
Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale.
Fatto a Bogotà, il 3 agosto 2016, in lingua tedesca, spagnola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione fa fede il testo inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Kurt Kunz | Per la Repubblica di Colombia: Maria Angela Holguin Cuéllar |
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