0.142.112.632.2•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali, speciali o di servizio
0.142.112.632.2Bilateral International Treaty30 giu 2017
Concluso il 3 agosto 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 giugno 2017
(Stato 30 giugno 2017)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Colombia
(in seguito denominate «Parti»),
nell’intento di agevolare i viaggi tra la Svizzera e la Colombia (in seguito «Stati») per i rispettivi cittadini titolari di passaporti diplomatici, ufficiali, speciali o di servizio,
animate dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido di ciascuno Stato che si recano nel territorio dell’altro Stato.
Per «acquis di Schengen» s’intendono tutte le misure conformemente al protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, volte ad assicurare l’assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne, unitamente a una politica comune in materia di controlli alle frontiere esterne e visti, nonché le misure direttamente correlate volte a prevenire e a combattere la criminalità.
Le autorità competenti di ciascuna Parte si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido dell’altro Stato di cui agli articoli 3 e 4 del presente Accordo, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
In caso di perdita o danneggiamento del passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido di ciascuno Stato nel territorio dell’altro Stato, la missione diplomatica o consolare dello Stato accreditante può inviare documenti atti a consentire al titolare di tornare nel proprio Stato. Al tempo stesso, la missione diplomatica o consolare informa lo Stato accreditatario per via diplomatica in merito all’accaduto.
Le Parti possono concordare per via diplomatica modifiche o supplementi al presente Accordo. Le modifiche o i supplementi entrano in vigore conformemente alle procedure per l’entrata in vigore dell’Accordo stesso e ne diventano parte integrante.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Ciascuna Parte può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri gravi motivi. La decisione di sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica.
Ciascuna Parte può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo prende fine 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte.
In caso di sospensione o denuncia del presente Accordo, i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido di cui all’articolo 3 possono soggiornare senza visto nel territorio dello Stato accreditatario per la durata residua dell’esenzione dell’obbligo del visto prevista dal presente Accordo.
Fatto a Bogotà, il 3 agosto 2016, in lingua tedesca, spagnola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, fa fede il testo inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Kurt Kunz | Per la Repubblica di Colombia: Maria Angela Holguin Cuéllar |
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