0.142.112.739•Accordo di cooperazione in materia di migrazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Democratica del Congo
0.142.112.739Bilateral International Treaty10 ott 2025
Concluso il 4 febbraio 2013
Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 ottobre 2025
(Stato 10 ottobre 2025)
La Confederazione Svizzera,
rappresentata dal Consiglio federale svizzero,
e
la Repubblica Democratica del Congo,
di seguito denominate: «Parti contraenti»;
considerando gli ottimi rapporti d’amicizia e di cooperazione tra le Parti contraenti;
desiderose di potenziare un partenariato di mutuo vantaggio per lo sviluppo di ambo le Parti contraenti;
convinte che i flussi migratori contribuiscono all’avvicinamento dei popoli e che la gestione concertata di tali flussi è un fattore di sviluppo economico, sociale e culturale per i Paesi interessati;
desiderose d’incoraggiare le relazioni tra le Parti contraenti grazie a un dialogo migratorio inteso quale fattore determinante di prevenzione e lotta contro la migrazione irregolare;
riconoscendo che la protezione efficace dei diritti dei migranti è uno degli elementi principali della gestione della migrazione, in particolare la necessità di vigilare sull’applicazione severa delle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti dell’uomo;
desiderose di favorire la loro cooperazione nel quadro degli sforzi internazionali per la prevenzione della migrazione irregolare;
determinate ad adottare insieme le misure adeguate per lottare contro la migrazione irregolare e le attività criminali ad essa associate;
riconoscendo che la lotta contro la migrazione irregolare e il ritorno delle persone non vanno affrontati soltanto sotto il profilo della sicurezza, ma che devono parimenti basarsi sull’integrazione della migrazione nelle strategie di sviluppo;
nell’intento d’incoraggiare il ritorno volontario nella dignità, di agevolare il reinserimento e la reintegrazione dei cittadini che tornano volontariamente nel loro Paese d’origine;
mosse dalla volontà di applicare, nell’interesse comune e delle persone coinvolte, le norme sulla circolazione e la dimora delle persone tra le Parti contraenti;
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo ha come oggetto l’agevolazione dell’entrata, della dimora e del ritorno di persone sul territorio delle Parti contraenti.
Nell’ambito del presente Accordo, i termini e le espressioni menzionati qui di seguito hanno il seguente significato: – parte contraente richiedente: la Parte che presenta la domanda di riammissione di persone; – parte contraente richiesta: la Parte che riceve la domanda di riammissione di persone; – riammissione di persone: il ritorno delle persone sul territorio della Parte contraente richiesta che devono lasciare il territorio della Parte contraente richiedente; – aiuto al ritorno: le misure previste dalla legislazione della Parte contraente richiedente tese a facilitare il ritorno e la reintegrazione dei cittadini della Parte contraente richiesta nel loro Paese d’origine.
Nei limiti delle disposizioni legali vigenti, ciascuna Parte contraente autorizza la dimora sul proprio territorio di cittadini dell’altra Parte contraente nei casi seguenti: (a) Soggiorno temporaneo senza attività lucrativa agli scopi seguenti: 1. turismo; 2. visita; 3. transito; 4. formazione teorica (studi compresi) e stage non rimunerato; 5. cure mediche e soggiorni di cura; 6. partecipazione a manifestazioni di carattere economico, scientifico, culturale, religioso o sportivo; 7. partecipazione a conferenze e riunioni delle organizzazioni internazionali con sede in Svizzera con cui la Svizzera ha concluso un Accordo sui privilegi e le immunità; 8. attività temporanea di corrispondente per media esteri; (b) Soggiorno in vista di esercitare un’attività lucrativa con lo scopo di sviluppare l’economia del Paese d’accoglienza e di rafforzare gli scambi in questo settore; (c) Soggiorno nel quadro di progetti di aiuto e di sviluppo svolti in nome della cooperazione economica, scientifica e tecnica nonché nel quadro d’interventi umanitari.
Nei limiti previsti dalla legislazione in vigore della Parte contraente richiedente, quest’ultima adotta tutte le misure tese a preservare l’onore, la dignità nonché l’integrità fisica e morale della persona interessata e a creare le premesse per la sua reintegrazione socioeconomica.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si concertano, se necessario, sulle misure tese a preservare l’onore, la dignità nonché l’integrità fisica e morale delle persone interessate (in particolare dei minori non accompagnati, delle persone malate, delle donne incinte, delle famiglie numerose) e a garantire l’esercizio dei lori diritti e obblighi.
Le misure appena citate sono precisate nel paragrafo 1 dell’Allegato II del presente Accordo. 2. Le Parti contraenti si impegnano, nei limiti delle rispettive possibilità e risorse, a prestarsi mutua assistenza nel definire e mettere in atto progetti di aiuto strutturale tesi a conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2 dell’Allegato II del presente Accordo. 3. Le Parti contraenti convengono, nei limiti delle rispettive possibilità e risorse, di prestarsi mutua assistenza negli ambiti precisati nel paragrafo 3 dell’Allegato II del presente Accordo.
I mezzi di cui sopra sono stabiliti secondo le legislazioni delle Parti contraenti. Al momento di firmare il presente Accordo, le Parti contraenti si comunicano gli importi dei viatici (indennità di viaggio) vigenti. Qualsiasi cambiamento è comunicato tempestivamente per via diplomatica.
Le informazioni sui dati personali dei cittadini delle Parti contraenti da riammettere riguardano esclusivamente: – la persona da riammettere ed eventualmente i membri della sua famiglia (cognomi, nomi, se del caso postnomi, cognomi precedenti, soprannomi, pseudonimi, luogo e data di nascita, sesso, cittadinanze); – la carta d’identità, il passaporto o gli altri documenti d’identità o di viaggio; – gli altri dati necessari all’identificazione della persona da riammettere, compresi i dati biometrici; – i luoghi di dimora e gli itinerari; – i permessi di soggiorno o i visti rilasciati all’estero; – i dati concernenti lo stato di salute della persona interessata.
I dati personali trasmessi in esecuzione del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali vigenti in ciascuna delle Parti contraenti e alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili in materia alle quali le Parti contraenti sono legate.
A tale titolo: – la Parte contraente richiesta utilizza i dati personali comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo; – ciascuna Parte contraente informa l’altra, su richiesta, in merito all’utilizzo dei dati personali comunicati; – i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati personali possono essere trasmessi ad altre autorità statali o ad altre persone soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati; – la Parte contraente richiedente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere, nonché della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito. Vanno rispettati i divieti di trasmissione vigenti nel rispettivo diritto nazionale. Se i dati trasmessi risultano inesatti o se la trasmissione era indebita, il destinatario deve esserne avvertito immediatamente. Questi è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione di tali dati; – l’interessato che ne faccia richiesta è informato sui dati personali esistenti sul suo conto e sull’utilizzo previsto, alle condizioni definite dal diritto nazionale della Parte contraente consultata; – i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo di tali dati è assicurato conformemente al diritto nazionale di ciascuna delle Parti contraenti; – le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno di un livello di protezione equivalente a quello di cui godono i dati del medesimo tipo nella legislazione della Parte contraente richiedente.
Il comitato di esperti è segnatamente incaricato di: – osservare i flussi migratori tra i territori delle Parti contraenti; – controllare le misure di aiuto al ritorno; – valutare i risultati delle azioni menzionate nel presente Accordo; – formulare, all’attenzione delle autorità competenti di ciascuna Parte contraente, proposte utili per migliorarne gli effetti.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti in particolare: – dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19511sullo statuto dei rifugiati, come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19672; – dagli accordi firmati dalle Parti contraenti nell’ambito della tutela dei diritti dell’uomo, in particolare dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a New York il 16 dicembre 19663; – dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 20004contro la criminalità organizzata transnazionale, inclusi i due Protocolli addizionali5per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria e per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini; – dalle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 19616sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 19637sulle relazioni consolari; – dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione.
Ogni controversia scaturita dall’interpretazione, dall’applicazione o dall’attuazione del presente accordo è risolta nel quadro del comitato d’esperti o per via diplomatica.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Kinshasa, il 4 febbraio 2013, in due (02) esemplari originali in lingua francese.
| Per la Confederazione Svizzera: Simonetta Sommaruga | Per la Repubblica Democratica del Congo: Richard Muyej Mangeze |
|---|
(art. 7)
1. La cittadinanza della persona da riammettere è considerata provata su presentazione di uno dei documenti seguenti in corso di validità: – per la Confederazione Svizzera: – passaporto, – carta d’identità; – per la Repubblica Democratica del Congo: – passaporto, – carta d’identità, – carta di elettore, – certificato di cittadinanza.
2. La cittadinanza è considerata presunta su presentazione di uno degli elementi seguenti: – documento di cui al paragrafo precedente la cui validità è scaduta; – documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte contraente richiesta che attesti l’identità della persona interessata (patente di guida, libretto di navigazione, attestato di perdita del documento di legittimazione, libretto militare o qualsiasi altro documento rilasciato dalle forze armate ecc.); – carta d’immatricolazione consolare o documento di stato civile; – libretto di famiglia recante un luogo d’attinenza in Svizzera (per la Parte svizzera); – qualsiasi altro documento rilasciato da un’autorità competente della Parte contraente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti sopra elencati; – dichiarazioni della persona interessata debitamente raccolte dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente; – dichiarazioni di testimoni alle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente; – lingua parlata dalla persona interessata, in particolare in base a un’analisi linguistica condotta da un esperto; – repertorio culturale della persona interessata; – indicazioni fornite dalla persona interessata; – risultati del confronto delle impronte digitali o di altri dati biometrici; – qualsiasi altro elemento riconosciuto dall’autorità competente della Parte contraente richiesta.
(art. 12)
1. Le misure di aiuto individuale al ritorno consistono concretamente nel: – assumersi le spese di ritorno della persona iscritta nel quadro di un ritorno volontario e assistito occasionate dal suo trasporto verso il Paese d’origine; – fornire un aiuto finanziario al reinserimento (importo destinato a coprire le prime necessità nel Paese d’origine); – concedere un sostegno personale, mirato e specifico allo sviluppo e alla realizzazione di un progetto individuale in vista di una reintegrazione professionale o sociale agevolata nel Paese d’origine (allo scopo di esercitare un’attività durevole e fonte di reddito). Tale sostegno può comprendere, in particolare, la consulenza, il finanziamento di un progetto professionale, di formazione o di alloggio temporaneo; – fornire in caso di necessità un aiuto al ritorno per ragioni mediche, anche nel Paese d’origine, il quale può comprendere, in particolare, la scorta di farmaci, l’accompagnamento medico durante il ritorno o la conclusione di un trattamento medico in corso; – gestire la diffusione d’informazioni sulle misure d’aiuto al ritorno volontario e assistito, e offrire un sostegno istituzionale qualora la gestione sia affidata a terzi (organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o altri partner).
2. Le misure di aiuto strutturale sono tese in particolare a: – contribuire allo sviluppo delle competenze in materia di gestione della migrazione della Parte contraente in cui la persona interessata ritorna, ad esempio offrendo corsi di formazione specifici negli ambiti ritenuti adeguati e degni d’interesse; – ridurre le disparità tra le persone rientrate nel Paese d’origine e le persone rimaste sul posto, consentendo anche a queste ultime di beneficiare di progetti di sostegno e di sviluppo delle infrastrutture locali; – partecipare allo sviluppo di relazioni di partenariato migratorio e incoraggiare il dialogo migratorio.
3. Le misure di mutua assistenza interessano in particolare i seguenti ambiti: – il mutuo scambio d’informazioni tra autorità competenti in merito alla tratta di esseri umani, alle reti di traffico di esseri umani e agli individui che vi sono implicati, nonché al crimine organizzato legato alla migrazione; – il mutuo scambio d’informazioni tra autorità competenti in merito alla frode documentale; – l’assistenza tecnica in materia di lotta alla migrazione illegale; – l’organizzazione di corsi di formazione per il personale consolare e gli agenti dei servizi d’immigrazione, in particolare nell’ambito specifico dell’individuazione di documenti falsi; – la cooperazione per il rafforzamento dei controlli alle frontiere; – la perizia tecnica tesa a garantire la sicurezza dei documenti nazionali di legittimazione; – il consolidamento delle rispettive capacità di combattere la migrazione illegale e il traffico di esseri umani.
Visto l’articolo 22 paragrafo 2 dell’Accordo di cooperazione in materia di migrazione
tra il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Democratica del Congo
(di seguito denominato «Accordo»),
le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
(1). Le autorità competenti responsabili dell’attuazione dell’Accordo sono:
(a) per la Confederazione Svizzera:
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
Ufficio federale della migrazione (UFM)
Berna-Wabern
(b) per la Repubblica Democratica del Congo:
Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières
Direction Générale de Migration (DGM)
e
Ministère des Affaires Étrangères, Coopération Internationale et Francophonie
Direction des Congolais de l’Étranger (DCE)
Kinshasa
(2). Le autorità competenti si notificano mutuamente senza indugio qualsiasi informazione o cambiamento concernente il contenuto del paragrafo 1.
In virtù dell’articolo 7 paragrafo 1 dell’Accordo, le autorità competenti si scambiano entro trenta (30) giorni dalla firma dell’Accordo una lista dei documenti citati nel paragrafo 1 dell’allegato I dell’Accordo, nonché i rispettivi facsimile.
In applicazione dell’articolo 7 dell’Accordo, qualora non sia possibile dimostrare la cittadinanza di una persona, ma elementi menzionati nell’allegato I paragrafo 2 dell’Accordo consentano di presumerla, s’impone una procedura di identificazione. Allo scopo: (a) la rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica Democratica del Congo procede quanto prima all’audizione della persona interessata; (b) se del caso, le autorità competenti convengono la venuta in Svizzera di una delegazione congolese in vista di procedere ad audizioni. Le spese di viaggio e di soggiorno inerenti a questi spostamenti sono a carico della Svizzera; (c) qualora la cittadinanza della persona sia confermata, la Parte contraente richiesta rilascia un documento di viaggio conformemente all’articolo 7 paragrafo 5 dell’Accordo, con una durata di validità di sei (6) mesi; (d) qualora il rimpatrio della persona non sia stato reso possibile entro la durata di validità del documento di viaggio, la Parte contraente richiesta rilascia, su richiesta, un nuovo documento di viaggio valido sessanta (60) giorni.
(1). Se una persona ha deciso di o è tenuta a lasciare la Svizzera, è data la priorità al ritorno volontario. La persona interessata può preparare e organizzare autonomamente il proprio ritorno. In virtù dell’articolo 12 paragrafo 1 e dell’allegato II paragrafo 1 dell’Accordo, la persona beneficia di un appoggio da parte delle autorità svizzere sotto forma di consulenza per il ritorno, di organizzazione e di finanziamento. (2). Se una persona deve essere rimpatriata, la Parte contraente richiedente facilita il trasferimento dei suoi beni acquisiti legalmente.
(1). Per le persone che non possono essere rimpatriate a bordo di voli commerciali, possono essere organizzati dei voli di sicurezza. Le modalità di questi voli sono fissate d’intesa tra le autorità competenti. (2). L’autorità competente della Parte contraente richiedente comunica all’autorità competente della Parte contraente richiesta la propria intenzione di organizzare un volo di sicurezza al massimo trenta (30) giorni prima della data prevista per il volo; le comunica al tempo stesso qualsiasi informazione pertinente, segnatamente una lista delle persone da rimpatriare identificate preliminarmente. I dati tecnici del volo sono comunicati alla Parte contraente richiesta al massimo sette (7) giorni lavorativi prima dell’esecuzione del volo. (3). L’autorità competente della Parte contraente richiedente si riserva tuttavia la possibilità di cambiare la lista nominativa summenzionata successivamente al suo inoltro e garantisce che la modifica concernerà persone identificate preliminarmente e che l’autorità competente della Parte contraente richiesta sarà informata quanto prima. (4). Le autorità competenti informano parimenti le rappresentanze diplomatiche delle Parti contraenti in merito all’organizzazione del volo di sicurezza. (5). Per quanto possibile, l’autorità competente della Parte contraente richiesta notifica la propria risposta all’autorità competente della Parte contraente richiedente al massimo dieci (10) giorni lavorativi prima della data prevista per il volo.
Salvo disposizioni contrarie convenute tra le Parti contraenti, qualsiasi comunicazione orale o scritta tra le autorità competenti inerente all’attuazione dell’Accordo è formulata in francese.
(1). Il presente protocollo d’applicazione entra in vigore in concomitanza con l’Accordo. (2). Il presente protocollo d’applicazione può essere emendato d’intesa tra le Parti contraenti. (3). Il presente protocollo d’applicazione prende fine in concomitanza con l’Accordo. (4). Il presente protocollo d’applicazione è inapplicabile per tutta la durata della sospensione dell’Accordo.
Fatto a Kinshasa, il 4 febbraio 2013, in due (2) esemplari originali in lingua francese.
| Per la Confederazione Svizzera: Simonetta Sommaruga | Per la Repubblica Democratica del Congo: Richard Muyej Mangeze |
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