0.142.112.942•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio
0.142.112.942Bilateral International Treaty26 apr 2019
Concluso il 18 settembre 2018
Entrato in vigore mediante scambio di note il il 26 aprile 2019
(Stato 26 aprile 2019)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Cuba
(in seguito «Parti contraenti»),
nel mutuo intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e Cuba (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di passaporti diplomatici, speciali o di servizio,
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
I cittadini delle due Parti contraenti titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido possono entrare nel territorio dell’altra Parte contraente e uscirne transitando da qualsiasi valico di confine aperto al traffico internazionale di passeggeri, purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti dell’altra Parte contraente concernenti l’entrata, il transito o il soggiorno degli stranieri.
Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le disposizioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.
Le Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli altri obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione per via diplomatica della seconda notifica scritta delle Parti contraenti relativa all’adempimento delle condizioni previste dalle rispettive legislazioni interne per la sua entrata in vigore.
Ciascuna Parte contraente si riserva di sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per qualsiasi altro grave motivo. La sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione prende fine il giorno della ricezione di tale notifica.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo prende fine 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
La denuncia del presente Accordo non influisce sulla situazione giuridica delle persone che sono entrate sul territorio dell’altro Stato conformemente agli articoli 1 e 2 e che al momento della denuncia vi soggiornano.
Il presente Accordo sostituisce tutti gli accordi vigenti tra le Parti contraenti sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici, speciali o di servizio.
Fatto a Berna, il 18 settembre 2018, in 2 (due) esemplari originali nelle lingue francese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Vincenzo Mascioli | Per il Governo della Repubblica di Cuba: Manuel F. Aguilera de la Paz |
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