0.142.113.149•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Danimarca sulla riammissione di persone
0.142.113.149Bilateral International Treaty1 gen 2013
Concluso il 23 giugno 2011
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2013
(Stato 1° gennaio 2013)
Le alte Parti contraenti,
il Consiglio federale svizzero,
e
il Governo del Regno di Danimarca,
decise ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina;
preoccupate per il considerevole aumento delle attività di gruppi criminali organizzati nella tratta di migranti;
desiderose di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata e soggiorno nei territori della Svizzera o della Danimarca, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione;
tenendo conto che se necessario la Svizzera e la Danimarca sono tenute a prodigarsi per allontanare verso il rispettivo Stato d’origine o di residenza i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi entrati illegalmente nel loro territorio;
ribadendo la necessità di rispettare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali esottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Svizzera e della Danimarca derivanti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 e dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 19502per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione del 28 luglio 19513sullo Statuto dei rifugiati e dal Protocollo del 31 gennaio 19674sullo statuto dei rifugiati, dal Patto internazionale del 16 dicembre 19665relativo ai diritti civili e politici, e dagli strumenti internazionali in materia di estradizione;
tenendo conto che la cooperazione tra la Svizzera e la Danimarca nei campi della riammissione e dell’agevolazione degli spostamenti tra i due Stati è nel loro interesse reciproco,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
(1). Lo Stato richiesto riammette sul proprio territorio, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, conformemente all’articolo 6 del presente Accordo, che siano cittadini dello Stato richiesto.
Lo stesso si applica alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Stato richiedente, hanno rinunciato alla cittadinanza dello Stato richiesto senza acquisire quella dello Stato richiedente. (2). Lo Stato richiesto rilascia, se necessario e senza indugio, un documento di viaggio valido per almeno sei mesi destinato alla persona di cui è stata approvata la riammissione; lo fa a prescindere dalla volontà della persona da riammettere. Qualora sia impossibile, per motivide jure o de facto , rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato richiesto, entro 14 giorni di calendario, estende la validità del documento di viaggio o, se necessario, rilascia un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se entro 14 giorni di calendario lo Stato richiesto non ha rilasciato il documento di viaggio, rispettivamente non ne ha prolungato la validità o non l’ha rinnovato, si presume cha abbia accettato il documento di viaggio scaduto.
(1). Lo Stato richiesto riammette sul proprio territorio, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, conformemente all’articolo 7 del presente Accordo, che tali persone:
(2). L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:
a) il cittadino di Paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato richiesto; oppure
b) lo Stato richiedente ha rilasciato al cittadino di Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato; a meno che:
– l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato richiesto, oppure
– il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti;
(c) il cittadino di Paese terzo o l’apolide non necessita di un visto per entrare nel territorio dello Stato richiedente.
(3). In seguito all’approvazione della domanda di riammissione da parte dello Stato richiesto, lo Stato richiedente rilascia all’interessato un documento di viaggio riconosciuto dallo Stato richiesto. Se lo Stato richiedente è la Danimarca tale documento di viaggio è un documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento in conformità al modulo stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell’UE del 30 novembre 1994 (Allegato 7). Se lo Stato richiedente è la Svizzera tale documento di viaggio è un documento di viaggio svizzero d’emergenza rilasciato dall’Ufficio federale della migrazione (Allegato 8).
Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro tre mesi dal ritorno dell’interessato, che non sono adempite le condizioni di cui all’articolo 2 o 3 del presente Accordo.
In questo caso si applicano,mutatis mutandi , le norme di procedura del presente Accordo e lo Stato richiesto comunica tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla cittadinanza effettive dell’interessato.
(1). Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere secondo uno degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.
(2). Se la persona da riammettere è titolare di un documento di viaggio valido o di una carta d’identità valida o se il cittadino di Paese terzo o l’apolide è in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato richiesto, il suo trasferimento può essere effettuato senza che lo Stato richiedente debba presentare una domanda di riammissione o inviare una comunicazione scritta all’autorità competente dello Stato richiesto.
(3). Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo e l’articolo 14 del presente Accordo, se una persona è stata sottoposta a un controllo di confine in una delle aree di transito di un aeroporto internazionale dello Stato richiedente entro 48 ore dal suo arrivo direttamente dallo Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare una domanda di riammissione entro due giorni dall’accertamento che la persona interessata è sprovvista dei documenti necessari all’entrata nel suo territorio o al proseguimento del suo viaggio verso un Paese terzo (procedura accelerata).
(4). La domanda di riammissione contiene:
(5). Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’Allegato 5 del presente Accordo.
(1). La cittadinanza dello Stato richiesto conformemente all’articolo 2 paragrafo 1 del presente Accordo può essere:
(2). Se non può essere presentato alcun documento di cui all’Allegato 1 o 2, la rappresentanza diplomatica competente dello Stato richiesto interroga entro dieci giorni di calendario al massimo la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. Detto termine decorre dalla data di ricezione della domanda di riammissione. Se la rappresentanza diplomatica riconosce la cittadinanza della persona da riammettere, le rilascia immediatamente un documento di viaggio.
(1). Le condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi secondo l’articolo 3 paragrafo 1 lettera a) del presente Accordo possono essere:
(2). L’illegalità dell’entrata nel territorio dello Stato richiedente conformemente all’articolo 3 paragrafo 1 lettera a) è stabilita in base ai documenti di viaggio dell’interessato, sui quali non figurano il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova «prima facie» dell’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.
(3). Le condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi conformemente all’articolo 3 paragrafo 1 lettere b) e c) del presente Accordo possono essere:
a) provate in base a un documento di cui all’Allegato 4a del presente Accordo. In questo caso, lo Stato richiesto riconosce la presenza o il soggiorno di tali persone senza che siano necessarie ulteriori verifiche;
b) rese verosimili in base a un documento, anche scaduto, di cui all’Allegato 4b del presente Accordo. In questo caso, lo Stato richiesto effettua una verifica e risponde entro 20 giorni di calendario al massimo. Se dà risposta positiva, se non può provare il contrario o se non ha ancora dato una risposta alla scadenza del termine, lo Stato richiesto riconosce la residenza o il soggiorno di tali persone nel suo territorio.
(4). Le condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e apolidi non possono essere date in base a documenti falsi o contraffatti.
(1). La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro sei mesi al massimo dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di Paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’entrata o la residenza nel suo territorio.
Non vi è obbligo di riammissione qualora la domanda di riammissione sia stata presentata dopo il termine prescritto. Qualora non sia possibile presentare in tempo la domanda per motivide jure o de facto , il termine è prorogato fino a 60 giorni di calendario. (2). Fatti salvi i termini di cui agli articolo 7 paragrafi 1 e 3 lettera b, alla domanda di riammissione lo Stato richiesto dà risposta senza indugio, in ogni caso entro un massimo di 14 giorni di calendario. I termini decorrono dalla data di ricezione della domanda di riammissione. Qualora non sia possibile rispondere tempestivamente per motivide jure o de facto , il termine è prorogato, su richiesta debitamente motivata, fino a un massimo di 60 giorni di calendario. (3). Alla domanda di riammissione presentata nell’ambito di una procedura accelerata (art. 5 par. 3) lo Stato richiesto dà risposta scritta entro due giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della domanda. Se necessario e se lo Stato richiedente approva l’istanza debitamente motivata dello Stato richiesto, detto termine può essere prorogato di un giorno civile. (4). Se non è data una risposta entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 il trasferimento si considera accettato. (5). Lo Stato richiesto deve motivare per scritto allo Stato richiedente il rigetto di una domanda di riammissione. (6). In caso di approvazione o eventualmente alla scadenza dei termini convenuti ai paragrafi 2 e 3, la persona interessata è trasferita senza indugio nei termini convenuti dalle competenti autorità conformemente all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a superare gli ostacoli giuridici o pratici che si frappongono al trasferimento.
(1). Prima di trasferire una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto stabiliscono per scritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti, in particolare, se del caso:
(2). Sono autorizzati tutti i mezzi di trasporto aereo, terrestre o marittimo. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, ed è possibile utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. Se è necessaria una scorta, essa non deve costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente, purché sia personale autorizzato delle Confederazione Svizzera o del Regno di Danimarca.
(1). La Svizzera e la Danimarca cercano di limitare il transito dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.
(2). Lo Stato richiesto autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi se sono garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione .
(3). Il transito di cittadini di Paesi terzi o di apolidi è effettuato sotto scorta se lo Stato richiedente lo domanda. Le modalità procedurali per il transito sotto scorta sono rette dai Protocolli d’applicazione secondo l’articolo 16.
(4). Lo Stato richiesto può opporsi al transito:
(5). Le Parti contraenti possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora occorrano o si appurino successivamente circostanze di cui al paragrafo 4 del presente articolo che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione.
(1). La domanda di transito deve essere presentata per scritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:
Un modulo comune per le domande di transito figura nell’Allegato 6 del presente Accordo. (2). Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente del proprio consenso all’operazione di transito entro cinque giorni di calendario dopo la ricezione della domanda e per scritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che il transito è rifiutato spiegando i motivi del rifiuto. (3). In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale. (4). Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.
Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente Accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, come anche le spese di trasporto e sostentamento sopportate dallo Stato richiesto legate al ritorno di persone secondo l’articolo 4 del presente Accordo. È fatto salvo il diritto delle autorità competenti della Svizzera o della Danimarca di recuperare tali costi dall’interessato o da terzi.
I dati personali sono comunicati solo se necessari all’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti della Svizzera e della Danimarca, a seconda dei casi. Per la comunicazione, il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico, le autorità competenti della Svizzera si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente, e le autorità competenti della Danimarca si attengono alla Direttiva 95/46/CE e alla loro legislazione nazionale.
Si applicano inoltre i seguenti principi:
– gli estremi della persona da trasferire e, se del caso, dei membri della sua famiglia (nomi, cognomi, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),
– il passaporto, la carta di identità, la patente di guida o altri documenti di legittimazione o di viaggio (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),
– scali e itinerari,
– altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione secondo il presente Accordo;
d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;
f) sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati;
g) su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati dell’uso che ne ha fatto e dei risultati ottenuti;
h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
i) l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Proteggono i dati personali trasmessi dall’accesso non autorizzato, nonché dalle modifiche e dalla divulgazione abusive. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo dei dati memorizzati è assicurato per ciascuna Parte contraente da un competente organo nazionale indipendente.
(1). Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Danimarca derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni o accordi internazionali applicabili di cui sono Parte, inclusi quelli menzionati nel preambolo. (2). Nessuna disposizione del presente Accordo osta al ritorno di una persona in virtù di altre disposizioni formali o informali*.*
(1). Le Parti contraenti istituiscono un gruppo peritale congiunto (qui di seguito «gruppo peritale») incaricato in particolare di:
(2). Il gruppo peritale si riunisce ogni volta che i suoi membri lo ritengono necessario, su richiesta di una delle due Parti contraenti.
Le Parti contraenti concludono un protocollo d’applicazione contenente disposizioni riguardanti:
Il presente Accordo può essere modificato o completato di comune intesa fra le Parti contraenti. Le modifiche e i complementi entrano in vigore secondo la procedura prevista dall’articolo 18 del presente Accordo.
(1). Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle loro procedure interne. (2). Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. (3). Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato. (4). Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo o parte di esso dandone notifica ufficiale all’altra Parte contraente. Il presente Accordo è abrogato sei mesi dopo la notifica.
Gli Allegati 1–8 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Fatto a Copenhagen il 23 giugno 2011 in duplice esemplare nelle lingue francese, danese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo si fa riferimento al testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Viktor Christen | Per il Governo del Regno di Danimarca: Søren Pind |
|---|
(art. 6 par. 1 lett. a)
– passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei minori); – carte d’identità (anche temporanee e provvisorie); – registri navali e licenze degli skipper e passaporti marittimi.
(art. 6 par. 1 lett. b)
– fotocopia di un documento di cui all’Allegato 1 al presente Accordo; – patente di guida o fotocopia; – certificato di nascita o fotocopia; – libretto militare e carta d’identità militare o fotocopia; – certificato di cittadinanza o altro documento ufficiale da cui risulti la cittadinanza o fotocopia; – tessere di servizio di società o fotocopia; – dichiarazioni di testimoni; – dichiarazioni dell’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di test ufficiali volti ad accertare la cittadinanza. Ai sensi del presente Allegato per «test ufficiale» s’intende un test commissionato o condotto dalle autorità dello Stato richiedente e riconosciuto dallo Stato richiesto; – qualsiasi altro documento che possa concorrere ad accertare la cittadinanza dell’interessato.
(art. 7 par. 1)
– dichiarazioni ufficiali rilasciate ai fini della procedura accelerata, in particolare dal personale dell’autorità di frontiera che possa attestare il passaggio del confine da parte della persona in questione dal territorio dello Stato richiesto direttamente al territorio dello Stato richiedente; – biglietti nominativi relativi a viaggi per via aerea, ferroviaria, marittima o via pullman indicanti la presenza sul territorio dello Stato richiesto e l’itinerario che la persona in questione ha percorso dal territorio dello Stato richiesto direttamente al territorio dello Stato richiedente; – elenchi di passeggeri di compagnie aeree, ferroviarie, fluviali, marittime o di pullman indicanti la presenza sul territorio dello Stato richiesto e l’itinerario che la persona in questione ha percorso dal territorio dello Stato richiesto direttamente al territorio dello Stato richiedente; – dati biometrici.
– Dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera dello Stato richiedente e da testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte della persona in questione; – documenti, certificati e note di qualsiasi tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito ecc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto; – informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi; – dichiarazioni ufficiali della persona in questione nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi.
(art. 7 par. 3)
– Visto e/o permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato richiesto; – timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’entrata o dell’uscita.
Fotocopia di un documento di cui alla parte A.
| (indicare l’autorità competente dello Stato richiedente) | (luogo e data) |
|---|
| Riferimento: | □ Procedura accelerata | |
|---|---|---|
| Destinatario: | ||
| (indicare l’autorità competente dello Stato richiesto) |
A. Dati personali
Cognome e nome (sottolineare il cognome):
Cognome da nubile/celibe:
Luogo e data di nascita:
Indirizzo nello Stato di origine o del luogo di residenza permanente:
Nazionalità e lingua:
| 6. Stato civile: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| □ coniugato/a | □ celibe/nubile | □ divorziato/a | □ vedovo/a | ||
| Per le persone coniugate: | nome del coniuge: | ||||
| Nome ed età dei figli (se del caso): |
Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
| Per le persone coniugate: | nome del coniuge: | |
|---|---|---|
| Nome ed età dei figli (se del caso): |
B. Elementi di prova allegati
| 1. | |||
|---|---|---|---|
| (passaporto n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 2. | |||
| (carta d’identità n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 3. | |||
| (patente di guida n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 4. | |||
| (altro documento ufficiale n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) |
C. Osservazioni
(firma dell’autorità competente dello Stato richiedente)
| (indicare l’autorità competente dello Stato richiedente) | (luogo e data) |
|---|
| Riferimento: | □ Procedura accelerata | |
|---|---|---|
| Destinatario: | ||
| (indicare l’autorità competente dello Stato richiesto) |
A. Dati personali
Cognome e nome (sottolineare il cognome):
Cognome da celibe/nubile:
Luogo e data di nascita:
Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
Nazionalità e lingua:
B. Operazione di transito
| □ aereo | □ marittimo | □ terrestre |
|---|
Stato di destinazione finale:
Altri eventuali Stati di transito:
Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento e possibili scorte:
Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 10 para. 2):
| □ sì | □ no |
|---|
| □ sì | □ no |
|---|
C. Osservazioni
(firma dell’autorità richiedente) (timbro)
(Conformemente al modulo stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell’UE del 30 novembre 1994)
«Le Parti contraenti prendono atto che, secondo la legislazione in materia di cittadinanza della Svizzera e del Regno di Danimarca un cittadino svizzero o danese non può essere privato della cittadinanza senza acquisirne un’altra.
Gli eventuali cambiamenti di questa situazione legale sono comunicati a tempo debito all’altra Parte contraente.»
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministero per gli Affari dei Rifugiati, Immigrati e Integrazione
del Regno di Danimarca,
qui di seguito «Parti contraenti»,
visto l’articolo 16 dell’Accordo tra la Svizzera e la Danimarca sulla riammissione di persone (qui di seguito «Accordo»),
hanno convenuto quanto segue:
Se, conformemente all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo, la cittadinanza della persona da riammettere non può essere provata in base ai documenti elencati nell’Allegato 1 o 2 dell’Accordo, sono applicabili una o entrambe le seguenti procedure:
Conformemente all’articolo 12 dell’Accordo, lo Stato richiedente rimborsa allo Stato richiesto entro trenta (30) giorni dalla ricezione della fattura i costi sopportati risultanti dalla riammissione e dal transito.
Salvo intesa di tenore diverso fra le Parti contraenti, ai fini dell’applicazione dell’Accordo le autorità competenti delle Parti contraenti comunicano in inglese, a livello orale e scritto.
Fatto a Copenhagen il 23 giugno 2011 in duplice esemplare nelle lingue francese, danese ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Protocollo d’applicazione si fa riferimento al testo inglese.
| Per il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera: Viktor Christen | Per il Ministero per gli Affari dei Rifugiati, Immigrati e Integrazione del Regno di Danimarca: Søren Pind |
|---|
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