0.142.113.182•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Dominicana sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio
0.142.113.182Bilateral International Treaty14 gen 2016
Concluso il 14 gennaio 2016
Applicato provvisoriamente dal 14 gennaio 2016
Entrato in vigore tramite scambio di note l’8 aprile 20181
(Stato 8 aprile 2018)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Dominicana
(in seguito «le Parti contraenti»),
nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana (in seguito «gli Stati») dei titolari di passaporti diplomatici, ufficiali, speciali o di servizio;
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
Qualsiasi modifica del presente Accordo convenuta tra le Parti contraenti è notificata per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) dopo la ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente di aver espletato le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa immediatamente l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Berna, il 14 gennaio 2016, in due esemplari nelle lingue francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente parimente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Urs von Arb | Per il Governo della Repubblica Dominicana: Julio Simón Castaños Zouain |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.113.182",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/64",
"documentDate": "2016-01-14",
"inForceSince": "2016-01-14"
},
"content": {
"number": "0.142.113.182",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/64",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.113.182",
"hash": "e516653a47badd3fb741f9b2cd4be61a00136561eebf65ca487b3ba0e81884e2",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.113.182",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:49.049Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/64/20180408/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-64-20180408-de-xml-9.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/64",
"documentDate": "2016-01-14",
"inForceSince": "2016-01-14",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 14. Januar 2016 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Dominikanischen Republik über die gegenseitige Aufhebung der Visumpflicht für Inhaberinnen und Inhaber eines Diplomaten-, offiziellen, Sonder- oder Dienstpasses",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/64/20180408/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-64-20180408-de-xml-9.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/64/20180408/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 14 janvier 2016 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels, spéciaux ou de service",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/64/20180408/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-64-20180408-fr-xml-9.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/64/20180408/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 14 gennaio 2016 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Dominicana sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/64/20180408/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-64-20180408-it-xml-9.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/64/20180408/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/64/20180408/it/xml"
}
}