0.142.113.212•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Egitto relativo alla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico
0.142.113.212Bilateral International Treaty27 gen 2026
Concluso il 15 novembre 2025
Entrato in vigore mediante scambio di note il 27 gennaio 2026
(Stato 27 gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’Egitto
(in seguito «Parti contraenti»),
nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e l’Egitto (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico,
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute pubblica o per altri gravi motivi.
Le Parti contraenti possono concordare emendamenti al presente Accordo per via diplomatica. Gli emendamenti entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente di aver espletato le formalità previste dalle rispettive legislazioni interne.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo si applica unicamente ai passaporti elettronici dotati di chip conformi alla specifica ICAO Doc 9303. È concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente di aver espletato le formalità previste dalle rispettive legislazioni interne.
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere, integralmente o parzialmente, le disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute pubblica o altri gravi motivi. Tale decisione di sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione cessa al momento della ricezione di tale notifica.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto al Cairo, il 15 novembre 2025, in due esemplari nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Beat Jans | Per il Governo della Repubblica araba d’Egitto: Badr Abdelatty |
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