0.142.113.253•Accordo tra la Confederazione svizzera e gli Emirati Arabi Uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari
0.142.113.253Bilateral International Treaty3 giu 2018
Concluso il 31 ottobre 2017
Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 giugno 2018
(Stato 3 giugno 2018)
La Confederazione svizzera,
di seguito denominata «Svizzera»,
e
gli Emirati Arabi Uniti,
di seguito denominati «EAU»,
di seguito denominati insieme «le Parti contraenti»,
al fine di rafforzare i vincoli di amicizia tra loro;
desiderose di garantire la reciprocità e di agevolare gli spostamenti ai loro cittadini;
tenendo presente il Memorandum d’intesa del 6 giugno 20101tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli EAU sull’esenzione reciproca dall’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio, in vigore dal luglio 2010;
considerando l’Accordo del 6 maggio 2015 tra l’Unione europea e gli EAU in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
considerando l’Accordo del 26 ottobre 20042tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
animate dal desiderio di rafforzare la collaborazione reciproca fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i per i cittadini svizzeri titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dalla Svizzera e per i cittadini degli EAU titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dagli EAU che si recano nel territorio dell’altra Parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
I cittadini degli EAU titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato dagli EAU possono recarsi e soggiornare nel territorio della Svizzera, senza essere in possesso di visto, per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 3 paragrafo 2. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone che viaggiano allo scopo di svolgere un’attività lucrativa o remunerata sottostante a permesso conformemente alla legislazione nazionale dell’altra Parte contraente.
In questo contesto, non sono considerate attività lucrative o remunerate in particolare le seguenti attività: – colloqui d’affari, tra cui conferenze, seminari o negoziati in vista di mandati e contratti; – congressi economici o scientifici; – eventi culturali, religiosi o sportivi; – corsi e formazioni scolastiche. 3. I passaporti oggetto del presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti. 4. L’esenzione dall’obbligo del visto prevista dal presente Accordo si applica senza pregiudicare la legislazione delle Parti contraenti per quanto riguarda le condizioni d’entrata e di soggiorno di breve durata. Le Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata e il soggiorno di breve durata nel loro territorio qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta. 5. Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuna Parte contraente che beneficiano del presente Accordo sono tenuti a rispettare la legislazione nazionale vigente nel territorio dell’altra Parte contraente. 6. I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare sul territorio dell’altra Parte contraente, transitarvi o uscirne attraverso tutti i valichi di confine. L’esenzione dal visto si applica a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato per il passaggio ai valichi di confine delle Parti contraenti. 7. Alle questioni che esulano dal presente Accordo si applica il rispettivo diritto nazionale delle Parti contraenti.
Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, la data dell’attraversamento della frontiera esterna dello spazio formato da tali Stati è considerata la data dell’inizio del soggiorno nello spazio formato da tali Stati (90 giorni al massimo), mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio. 3. Il periodo di 90 giorni nell’arco di 180 giorni di cui ai paragrafi 1 e 2 è calcolato in base a un soggiorno ininterrotto o in base a diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni nell’arco di 180 giorni. 4. Il presente Accordo non pregiudica la possibilità per le Parti contraenti di estendere la durata del soggiorno oltre il limite di 90 giorni conformemente alla rispettiva legislazione nazionale.
Rappresentanti delle Parti contraenti s’incontrano, ogni qualvolta sia necessario e su richiesta di una Parte contraente, per accordarsi sull’attuazione e sull’applicazione del presente Accordo. Laddove necessario, propongono modifiche al presente Accordo.
Il presente Accordo non pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale.
Fatto a Abu Dhabi, il 31 ottobre 2017, in due esemplari nelle lingue francese, araba e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Maya Tissafi | Per gli Emirati Arabi Uniti: Ahmed Abdul Rahman Al-Jarman |
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