0.142.113.272•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Ecuador sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio
0.142.113.272Bilateral International Treaty1 apr 2016
Concluso il 1° aprile 2016
Applicato provvisoriamente dal 1° aprile 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 gennaio 20181
(Stato 17 gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dell’Ecuador
(in seguito «Parti contraenti»),
nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e la Repubblica dell’Ecuador (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio;
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
Qualsiasi modifica del presente Accordo convenuta tra le Parti contraenti è notificata per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Quito, il 1° aprile 2016, in due esemplari nelle lingue tedesca, spagnola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Pascal Décosterd | Per il Governo della Repubblica dell’Ecuador: Fernando Yépez Lasso |
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