Concluso l’11 ottobre 2024
Entrato in vigore il 30 novembre 2024
(Stato 30 novembre 2024)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo degli Stati Uniti d’America (di seguito denominati «le Parti»),
animati dal desiderio di promuovere e rafforzare la cooperazione tra i due Stati grazie allo scambio di studenti, apprendisti e giovani professionisti che desiderano perfezionarsi;
nell’intento di dare ai partecipanti idonei la possibilità di acquisire un’esperienza professionale pratica e di migliorare le loro conoscenze linguistiche, culturali e sociali dell’altro Paese, favorendo così la comprensione reciproca tra i due Paesi;
nell’intento di incoraggiare la mobilità e lo scambio di giovani professionisti e di migliorare così le competenze e la competitività delle piccole e medie imprese dei due Paesi;
persuasi dell’importanza che riveste la promozione di tali programmi di scambio per i giovani professionisti,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivi
- Il presente Accordo disciplina lo scambio di partecipanti idonei residenti nella Confederazione Svizzera (di seguito «Svizzera») o negli Stati Uniti d’America (di seguito «Stati Uniti»), che seguono una formazione continua per un periodo di tempo limitato nell’altro Paese (di seguito «partecipanti svizzeri» o «partecipanti statunitensi» e congiuntamente «partecipanti») allo scopo di migliorare le proprie competenze e conoscenze specialistiche nel loro ambito di studio o professionale e di approfondire le proprie conoscenze tecniche, metodologiche e tecnologiche nell’altro Paese.
- Il presente Accordo istituisce un programma di scambio per promuovere la partecipazione di giovani professionisti idonei ai programmi della Svizzera e degli Stati Uniti. I programmi soggiacciono alle leggi sull’ammissione degli stranieri nel rispettivo Paese nonché al rilascio di un visto non-immigrante statunitense (di seguito «visto non-immigrante») o di un permesso di soggiorno e di lavoro svizzero (di seguito «permesso»).
- Il Governo degli Stati Uniti d’America svolge un programma di scambio di una durata compresa tra quattro (4) e diciotto (18) mesi (di seguito «programma statunitense») per stagisti e giovani professionisti. Gli stagisti provenienti dalla Svizzera devono essere iscritti a una formazione tecnica o professionale (apprendistato) o a un ciclo di formazione presso un istituto di grado post-secondario al di fuori degli Stati Uniti oppure aver concluso di recente (al massimo 12 mesi prima dell’inizio del programma) una tale formazione. I giovani professionisti provenienti dalla Svizzera devono essere iscritti a una formazione tecnica o professionale (apprendistato) o a un ciclo di formazione presso un istituto di grado post-secondario al di fuori degli Stati Uniti oppure aver concluso una tale formazione e aver maturato almeno un anno d’esperienza professionale pertinente al di fuori degli Stati Uniti oppure cinque anni d’esperienza professionale al di fuori degli Stati Uniti nel settore nel quale è prevista la formazione continua.
- Il Consiglio federale svizzero istituisce un programma per partecipanti provenienti dagli Stati Uniti (di seguito «programma svizzero») che permetta loro di lavorare in Svizzera come giovani professionisti sulla base di un contratto di lavoro di una durata compresa tra quattro (4) e diciotto (18) mesi. I giovani professionisti provenienti dagli Stati Uniti devono essere iscritti a una formazione tecnica o professionale (apprendistato) o a un ciclo di formazione presso un istituto di grado post-secondario negli Stati Uniti oppure aver concluso di recente una tale formazione.
- Il presente Accordo non prevede alcun obbligo in termini di numero annuale di partecipanti e non garantisce il rilascio di un visto non-immigrante o di un permesso. L’Accordo non prevede inoltre alcun obbligo di finanziamento; le attività svolte dalle Parti nel quadro del presente Accordo sono soggette alla disponibilità di fondi.
Art. 2 Autorità esecutive
- L’Ufficio dell’educazione e della cultura («Bureau of Educational and Cultural Affairs, ECA») del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (o i suoi rappresentanti) (di seguito «l’autorità esecutiva statunitense») è responsabile dell’attuazione del presente Accordo per quanto riguarda i partecipanti svizzeri negli Stati Uniti. Provvede affinché gli enti promotori designati (ossia le organizzazioni private incaricate di collocare i partecipanti) adempiano al loro dovere di monitorare mensilmente la salute, la sicurezza e il benessere dei partecipanti svizzeri e di sostenerli in situazioni di emergenza.
- La Segreteria di Stato della migrazione (o i suoi rappresentanti) (di seguito «l’autorità esecutiva svizzera») è responsabile dell’attuazione del presente Accordo per quanto riguarda i partecipanti statunitensi in Svizzera.
Art. 3 Requisiti per i partecipanti svizzeri
- Ai fini del presente Accordo, i partecipanti svizzeri devono:
(a) essere cittadini svizzeri e possedere un passaporto svizzero valido;
(b) risiedere in Svizzera al momento dell’iscrizione al programma;
(c) essere di età compresa tra i diciotto (18) e i trentacinque (35) anni, anche al momento dell’inizio del programma;
(d) dimostrare di possedere una conoscenza dell’inglese conforme alla parte 62 del titolo 22 del Codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti (U.S. 22 CFR 62);
(e) non arrivare negli Stati Uniti più di trenta (30) giorni prima dell’inizio del programma e non lasciare gli Stati Uniti più di trenta (30) giorni dopo la sua fine; e
(g) soddisfare i requisiti dell’U.S. 22 CFR 62 e della legge sull’immigrazione e la nazionalità degli Stati Uniti («U.S. Immigration and Nationality Act», INA), compresa la sezione 101(a)(15)(J) (8 USC 1101(a)(15)(J)) INA.
- I partecipanti svizzeri possono essere accompagnati dal coniuge e dai figli conformemente alle disposizioni legali statunitensi, comprese le disposizioni dell’INA.
- Ai fini del presente Accordo, i partecipanti svizzeri devono:
(a) aver concluso nei dodici (12) mesi precedenti l’inizio del programma una formazione tecnica o professionale (apprendistato) o un ciclo di formazione presso un istituto di grado post-secondario al di fuori degli Stati Uniti e voler promuovere la propria carriera approfondendo le conoscenze nel loro settore specialistico attraverso uno stage, concordato in precedenza, presso un’impresa del settore privato o un’organizzazione di utilità pubblica negli Stati Uniti;
oppure
b) essere iscritti a una formazione tecnica o professionale (apprendistato) o a un ciclo di formazione presso un istituto di grado post-secondario al di fuori degli Stati Uniti e voler promuovere la propria carriera integrando gli studi nel loro settore specialistico attraverso uno stage, concordato in precedenza, presso un’impresa del settore privato o un’organizzazione di utilità pubblica negli Stati Uniti;
oppure
(c) aver concluso una formazione tecnica o professionale (apprendistato) o un ciclo di formazione presso un istituto di grado post-secondario al di fuori degli Stati Uniti, aver maturato l’esperienza professionale richiesta secondo l’articolo 1 e voler promuovere la propria carriera approfondendo le conoscenze nel loro settore specialistico attraverso un praticantato per giovani professionisti, concordato in precedenza, presso un’impresa del settore privato o un’organizzazione di utilità pubblica negli Stati Uniti;
oppure
(d) essere iscritti a una formazione tecnica o professionale (apprendistato) o a un ciclo di formazione presso un istituto di grado post-secondario al di fuori degli Stati Uniti, aver maturato l’esperienza professionale richiesta secondo l’articolo 1 e voler promuovere la propria carriera integrando gli studi nel loro settore specialistico attraverso un praticantato per giovani professionisti, concordato in precedenza, presso un’impresa del settore privato o un’organizzazione di utilità pubblica negli Stati Uniti;
oppure,
(e) se non sono iscritti a una formazione tecnica o professionale (apprendistato) o a un ciclo di formazione presso un istituto di grado post-secondario al di fuori degli Stati Uniti né hanno concluso una tale formazione, aver maturato cinque anni d’esperienza professionale e voler promuovere la propria carriera approfondendo le conoscenze nel loro settore specialistico attraverso un praticantato per giovani professionisti, concordato in precedenza, presso un’impresa del settore privato o un’organizzazione di utilità pubblica negli Stati Uniti.
Art. 4 Requisiti per i partecipanti statunitensi
- Ai fini del presente Accordo, i partecipanti statunitensi devono:
(a) essere cittadini statunitensi e possedere un passaporto statunitense valido;
(b) risiedere negli Stati Uniti al momento dell’iscrizione al programma;
(c) essere di età compresa tra i diciotto (18) e i trentacinque (35) anni, anche al momento dell’iscrizione; e
(d) adempiere le condizioni d’entrata e d’ammissione conformemente al diritto svizzero, salvo disposizioni contrarie previste dal presente Accordo.
- I partecipanti statunitensi possono essere accompagnati dal coniuge e dai figli conformemente alle disposizioni legali svizzere.
- Ai fini del presente Accordo, i partecipanti statunitensi devono:
(a) aver concluso una formazione tecnica o professionale (apprendistato) negli Stati Uniti e voler approfondire le conoscenze nel loro settore specialistico grazie a un contratto di lavoro in Svizzera;
oppure
(b) aver concluso una formazione di grado post-secondario negli Stati Uniti e voler approfondire le conoscenze nel loro settore specialistico grazie a un contratto di lavoro in Svizzera;
oppure
(c) essere iscritti a una formazione di grado post-secondario negli Stati Uniti e voler integrare gli studi grazie a un contratto di lavoro nel proprio settore specialistico in Svizzera;
oppure
(d) essere iscritti a una formazione tecnica o professionale (apprendistato) di almeno due anni e voler integrare la formazione grazie a un contratto di lavoro nel proprio settore specialistico in Svizzera.
Art. 5 Attuazione del programma svizzero
- I partecipanti statunitensi devono presentare all’autorità esecutiva svizzera o a un organo da essa designato una domanda d’iscrizione al programma. Quest’ultima deve essere corredata dei documenti previsti, nello specifico della prova che la formazione è stata conclusa e della registrazione o dell’iscrizione al programma, nonché riportare il nome e l’indirizzo del futuro datore di lavoro in Svizzera, i dettagli riguardanti la natura dell’attività professionale e il salario previsto, e la prova della copertura assicurativa sanitaria per tutti i rischi prevedibili per il periodo di validità del permesso richiesto.
- I partecipanti statunitensi devono adoperarsi per trovare da soli un impiego. Devono soddisfare tutti i requisiti legali in materia d’immigrazione, in particolare stipulare con il datore di lavoro un contratto che definisca le condizioni di salario e di lavoro conformemente al paragrafo 6. L’autorità esecutiva svizzera non assiste i partecipanti statunitensi nella ricerca di un impiego.
- I partecipanti statunitensi che si qualificano per partecipare al programma svizzero possono accettare qualsiasi offerta di lavoro, purché l’attività lucrativa in questione sia giuridicamente ammissibile. Se l’esercizio di tale attività richiede un’autorizzazione speciale, come una licenza, una certificazione o simile, l’interessato deve ottenere previamente l’autorizzazione presso l’autorità competente.
- Il permesso rilasciato dall’autorità esecutiva svizzera ai fini del programma svizzero può essere prorogato fino a diciotto (18) mesi a contare dall’inizio del programma, previa approvazione scritta del datore di lavoro. I contratti di lavoro sono stipulati per una durata determinata entro i limiti del periodo residuo del programma.
- I partecipanti statunitensi devono soddisfare tutti i requisiti legali in materia d’ammissione previsti dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. I permessi rilasciati ai partecipanti statunitensi nel quadro del programma svizzero sono soggetti a un contingente massimo stabilito dalle autorità svizzere.
- I partecipanti statunitensi sono impiegati sulla base di contratti di lavoro stipulati tra il datore di lavoro e l’impiegato. I loro diritti e obblighi in materia di condizioni di vita, di lavoro e di salario sono definiti dalla legislazione svizzera sul lavoro; sono identici a quelli previsti per gli altri impiegati in Svizzera. Le tasse, gli emolumenti e le imposte cui soggiacciono i partecipanti statunitensi sono retti dalla legislazione svizzera. I partecipanti statunitensi percepiscono un salario usuale nella località, nella professione e nel settore. Il permesso è accordato solo qualora le condizioni d’impiego convenute con il datore di lavoro siano conformi alla legislazione svizzera sul lavoro e in materia di assicurazioni sociali.
- I partecipanti statunitensi vengono informati sui diritti dei lavoratori in Svizzera e su come ottenere assistenza in situazioni d’emergenza.
- I permessi sono rilasciati conformemente alle disposizioni svizzere in materia di entrata e uscita, soggiorno ed esercizio di un’attività lucrativa da parte dei cittadini stranieri. Si applicano le prescrizioni e le procedure relative ai visti d’entrata.
- I partecipanti statunitensi non possono svolgere un’attività lucrativa né assumere un impiego che non siano quelli indicati nel permesso. L’autorità esecutiva svizzera può, in casi debitamente giustificati, autorizzare un cambiamento d’impiego.
- Al termine del programma i partecipanti statunitensi hanno la possibilità di rimanere in Svizzera conformemente alle prescrizioni legali svizzere.
Art. 6 Attuazione del programma statunitense
- Salvo disposizioni contrarie previste dal presente Accordo, i partecipanti svizzeri sottostanno alle disposizioni del programma di scambio (U.S. 22 CFR 62) e dell’INA.
- I partecipanti svizzeri devono candidarsi presso gli enti promotori del programma di scambio («Exchange Visitor Program») designati per le categorie «stagisti» («intern») e «giovani professionisti» («trainee») (U.S. 22 CFR 62.22). Gli enti promotori collocano i partecipanti svizzeri, prima che questi lascino la Svizzera, presso un’impresa del settore privato o un’organizzazione di utilità pubblica negli Stati Uniti attiva nel settore specialistico in questione. Al momento di predisporre il modulo DS-2019, gli enti promotori sono tenuti a fornire ai partecipanti un modulo DS-7002 debitamente compilato, in cui è descritto il piano di formazione strutturato e monitorato.
- I partecipanti svizzeri selezionati da un ente promotore statunitense per partecipare a un programma di scambio e, se del caso, il loro coniuge e i loro figli che richiedono lo statuto di non immigrante J-2 devono ottenere il modulo DS-2019 dall’ente promotore.
- Per poter entrare in Svizzera, i partecipanti svizzeri non residenti negli Stati Uniti che sono selezionati da un ente promotore statunitense per partecipare al programma di scambio e, se del caso, il loro coniuge e i loro figli devono richiedere presso un consolato o un’ambasciata degli Stati Uniti un visto non-immigrante J-1 (richiedente principale) e, se del caso, un visto non-immigrante J-2 (coniuge e/o figlio). Per ottenere un visto non-immigrante i partecipanti svizzeri e, se del caso, il loro coniuge e i loro figli devono presentare il modulo DS-2019 debitamente firmato dall’ente promotore.
- I partecipanti svizzeri e il coniuge e i figli che li accompagnano in virtù di un visto non-immigrante J-2 devono stipulare un’assicurazione malattia, salvataggio e rimpatrio conformemente all’U.S. 22 CFR 62.14.
- Se i partecipanti svizzeri svolgono negli Stati Uniti un’attività che richiede un’autorizzazione speciale, come una licenza, una certificazione o simile, le Parti si aspettano che l’ente promotore ottenga tale autorizzazione presso le autorità competenti prima che il collocamento sia completato.
- I partecipanti svizzeri non possono prorogare il programma per più di diciotto (18) mesi oltre la data di fine programma prevista nel modulo DS-2019. Non è possibile ripetere il programma.
- In linea di principio, i partecipanti svizzeri sono tenuti a lasciare gli Stati Uniti immediatamente dopo la fine del programma. Non sono autorizzati a rimanervi per cercare un impiego né per svolgere una qualsiasi attività accademica o professionale.
Art. 7 Verifica dei programmi
- Le autorità esecutive di cui all’articolo 2 si incontrano annualmente allo scopo di verificare le attività e l’attuazione del presente Accordo. La verifica verte in particolare:
(a) sui requisiti di formazione e sui campi di specializzazione che le Parti desiderano includere nell’Accordo;
(b) sul numero di partecipanti durante l’anno precedente e l’anno in corso, calcolato a contare dall’entrata in vigore del presente Accordo fino alla fine dell’anno d’entrata in vigore, poi su base annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre;
(c) sul contingente di permessi stabilito dalle autorità svizzere per l’anno in corso;
(d) su altre questioni di carattere amministrativo che incidono sul buon esito dell’attuazione del presente Accordo.
- I partecipanti sono tenuti a rispettare la legislazione vigente nel Paese ospite.
- Se del caso, gli enti promotori e i datori di lavoro sono tenuti a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di condizioni di lavoro e di salario minimo.
Art. 8 Disposizioni finali
- Il presente Accordo entra in vigore l’ultimo giorno del mese successivo alla data della firma delle due Parti. Rimane in vigore sino alla denuncia di una Parte conformemente al paragrafo 4.
- Le Parti possono modificare il presente Accordo mediate mutuo consenso scritto.
- Ciascuna Parte si riserva di sospendere del tutto o in parte il proprio programma conformemente all’articolo 1 paragrafi 2 e 3. La sospensione è notificata per scritto all’altra Parte al massimo quarantotto (48) ore prima della sua entrata in vigore. La Parte che ha sospeso il proprio programma informa senza indugio l’altra Parte non appena i motivi della sospensione non sussistono più; in tal caso la sospensione cessa al più tardi il giorno della notifica. In caso di sospensione, i partecipanti ai quali è già stato concesso un visto non-immigrante o un permesso o che sono già giunti nel Paese ospite sono autorizzati a entrare nel territorio del Paese ospite e a rimanervi conformemente alle leggi e prescrizioni ivi vigenti al momento della sospensione.
- Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo con un preavviso di almeno quattro (4) mesi mediante notifica scritta all’altra Parte. La denuncia del presente Accordo non incide sulla validità di un permesso già rilasciato dalla Svizzera o di un visto non-immigrante già rilasciato dagli Stati Uniti né sui collocamenti effettuati dagli enti promotori negli Stati Uniti prima della data della denuncia.
Fatto in due esemplari, nelle lingue tedesca e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Berna, 11 ottobre 2024 Per il Consiglio federale svizzero: Christine Schraner Burgener | Washington, 25 settembre 2024 Per il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America: Scott Weinhold |
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