0.142.113.589•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Gambia sulla cooperazione in materia di migrazione
0.142.113.589Bilateral International Treaty12 gen 2021
Concluso il 12 gennaio 2021
Applicato provvisoriamente dal 12 gennaio 2021
(Stato 12 gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Gambia,
di seguito chiamati «le Parti contraenti»;
considerando gli ottimi rapporti d’amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Stati;
desiderosi di promuovere un partenariato mutuamente vantaggioso per lo sviluppo di entrambi gli Stati;
convinti che la migrazione regolare e ordinata contribuisca allo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi interessati;
determinati, in base al principio di reciprocità, ad approfondire e ampliare il mutuo dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, a individuare le opportunità che si offrono in tale ambito e a trovare soluzioni costruttive alle sfide poste dalla migrazione irregolare;
riconoscendo che la protezione efficace dei diritti dei migranti è uno degli elementi principali della gestione della migrazione, segnatamente l’applicazione rigorosa delle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani;
riconoscendo che il controllo e la gestione della migrazione irregolare e il ritorno delle persone non devono essere affrontati soltanto sotto il profilo della sicurezza, ma devono anche basarsi sull’integrazione della migrazione nelle strategie di sviluppo;
nell’intento di incoraggiare il ritorno volontario nella dignità;
mossi dalla volontà di applicare, nell’interesse dei migranti coinvolti e nell’interesse comune, le norme sulla circolazione e la dimora delle persone tra le Parti contraenti;
hanno convenuto quanto segue:
Lo scopo del presente Accordo è di definire la cooperazione tra le Parti contraenti in materia di gestione della migrazione irregolare.
Nell’ambito del presente Accordo, i termini e le espressioni menzionati qui di seguito hanno il seguente significato: ‒ Parte contraente richiedente: la Parte contraente (Svizzera o Gambia) che presenta una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 6 del presente accordo; ‒ Parte contraente richiesta: la Parte contraente (Svizzera o Gambia) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 6 del presente accordo; ‒ Riammissione : si intende il trasferimento da parte della Parte contraente richiedente e l’ammissione da parte della Parte contraente richiesta di persone (cittadini della Parte contraente richiesta) che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nella Parte contraente richiedente, conformemente alle disposizioni del presente accordo; ‒ Situazione irregolare: si intende qualsiasi persona che, secondo le relative procedure stabilite dalla legislazione nazionale, non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per entrare, soggiornare o risiedere sul territorio della Svizzera o del Gambia; ‒ Riammissione di persone: si intende il ritorno delle persone che devono lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, nel territorio della Parte contraente richiesta; ‒ Paese d’origine: il Paese di cittadinanza della persona ammissibile alla riammissione.
Nei limiti della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte contraente agevola l’entrata sul proprio territorio dei cittadini dell’altra Parte contraente per soggiorni con o senza attività lucrativa.
La Parte contraente richiesta riammette sul proprio territorio, su richiesta scritta dell’altra Parte contraente, qualsiasi persona che non adempia o non adempia più le condizioni legali applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente se è comprovato o vi è fondata presunzione, basata sugli elementi «prima facie» forniti secondo l’articolo 7 paragrafo 2 dell’Allegato I al presente Accordo, che tale persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
La Parte contraente richiedente si impegna ad adottare tutte le misure atte a salvaguardare l’onore, la dignità, le condizioni fisiche e mediche e l’integrità morale della persona da riammettere e a creare condizioni favorevoli al suo reinserimento socio-economico. L’assistenza per il rimpatrio è fornita nei limiti della legislazione nazionale in vigore. La decisione di rimpatrio e di riammissione di un cittadino delle Parti contraenti non pregiudica in alcun modo i diritti di proprietà legale di tale persona nello Stato richiedente.
Le spese di trasporto legate alle operazioni di riammissione secondo il presente Accordo sono a carico della Parte contraente richiedente fino al valico di frontiera della Parte contraente richiesta.
Le Parti contraenti s’impegnano, nei limiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali e delle risorse a disposizione a:
Le Parti contraenti istituiscono un Comitato di esperti nell’ambito del quale si consultano regolarmente per l’attuazione del presente Accordo e per discutere le possibilità di cooperazione di cui all’articolo 12.
I dati personali sono comunicati soltanto se necessario ai fini dell’attuazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti. Il trattamento o l’elaborazione dei dati personali nel caso concreto sono retti dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti e dalle disposizioni delle convenzioni internazionali di cui sono parte.
Si applicano inoltre i seguenti principi:
‒ le generalità della persona da trasferire (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti, ultimo luogo di domicilio, scuole frequentate, nomi del coniuge e dei figli, nomi di altri famigliari),
‒ il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),
‒ scali e itinerari,
‒ altre informazioni necessarie per identificare la persona da riammettere o per esaminare le condizioni di riammissione secondo il presente Accordo, comprese le informazioni sul suo stato di salute purché ciò sia nell’interesse della persona da riammettere o della salute pubblica;
d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione della persona interessata non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;
f) sia l’autorità che comunica i dati personali sia quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti, esatti o risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;
g) su richiesta, l’autorità competente che riceve i dati personali informa l’autorità competente che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;
h) i dati personali possono essere comunicati soltanto alle autorità competenti delle Parti contraenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
i) l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Adottano tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono a controllare il trattamento dei dati conservati e il loro utilizzo in base alle rispettive legislazioni nazionali. In ogni caso i dati comunicati beneficiano di un livello di protezione almeno equivalente a quello di cui godono dati analoghi nelle legislazioni nazionali;
j) su domanda, la persona interessata è informata, conformemente alla legislazione nazionale della Parte contraente a cui è stata richiesta l’informazione, in merito alla trasmissione di dati che la riguardano e all’uso previsto.
Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale, compresi tutti gli accordi internazionali di cui sono parte, in particolare dagli strumenti internazionali seguenti: ‒ Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948; ‒ Convenzione del 19511sullo statuto dei rifugiati e relativo Protocollo del 19672; ‒ Patto internazionale del 19663relativo ai diritti civili e politici; ‒ Convenzione del 19844contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; ‒ Convenzione del 19445relativa all’aviazione civile internazionale; ‒ convenzioni e accordi internazionali multilaterali sulla riammissione di cittadini stranieri.
Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica le controversie riguardanti l’applicazione del presente Accordo.
Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa dalle Parti contraenti. Le modifiche vanno apportate sotto forma di Protocolli separati, che costituiscono parte integrante dell’Accordo ed entrano in vigore secondo la procedura definita nell’articolo 18 paragrafo 1 del presente Accordo.
In fede di che , i rappresentanti di entrambe le Parti contraenti, debitamente autorizzate a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna il 12 gennaio 2021, in due esemplari in lingua francese e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Karin Keller-Sutter | Per il Governo della Repubblica del Gambia: Mamadou Tangara |
|---|
Il presente Allegato precisa gli elementi documentali sulla cui base è constatata la prova o la presunzione della cittadinanza.
1. La cittadinanza della persona da riammettere è considerata provata su presentazione di uno dei seguenti documenti: ‒ passaporto valido; ‒ carta d’identità nazionale valida.
2. La cittadinanza è considerata presunta su presentazione di uno degli elementi «prima facie » seguenti: ‒ passaporto scaduto o carta d’identità scaduta; ‒ documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte contraente richiesta attestante l’identità della persona interessata (patente di guida, libretto di navigazione, attestato di perdita del documento di legittimazione, libretto militare o qualsiasi altro documento rilasciato dalle forze armate ecc.); ‒ carta d’immatricolazione consolare o documento di stato civile; ‒ libretto di famiglia recante un luogo d’attinenza in Svizzera (per la Parte svizzera); ‒ qualsiasi altro documento personale rilasciato da un’autorità competente della Parte contraente richiesta; ‒ fotocopia di uno dei citati documenti; ‒ dichiarazioni della persona interessata debitamente raccolte dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente; ‒ dichiarazioni di testimoni alle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente; ‒ lingua parlata dalla persona interessata, in particolare in base a un’analisi linguistica condotta da un esperto; ‒ affidavit fornito dalla persona interessata; ‒ risultati del confronto delle impronte digitali o altri dati biometrici; ‒ qualsiasi altro elemento riconosciuto dall’autorità competente della Parte contraente richiesta.
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