0.142.113.602•Accordo tra la Svizzera e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti
0.142.113.602Bilateral International Treaty1 gen 2014
Concluso il 13 settembre 2013
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2014
(Stato 3 aprile 2026)
La Svizzera
e
la Georgia,
in seguito «le Parti»,
desiderose di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei rapporti economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio di visti ai cittadini della Georgia;
ribadendo l’intenzione di istituire un regime di spostamenti senza obbligo del visto per i propri cittadini quale obiettivo di lungo termine, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza;
tenendo presente che dal 1° giugno 2006 i cittadini svizzeri sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano in Georgia per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano sul suo territorio;
riconoscendo che se la Georgia reintroduce l’obbligo del visto per i cittadini della Svizzera o per determinate categorie di cittadini della Svizzera, a questi si applicano automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente Accordo ai cittadini della Georgia;
riconoscendo che la facilitazione in materia di visti non deve agevolare la migrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;
tenendo conto dell’Accordo del 26 ottobre 20041tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
tenendo conto dell’Accordo del 17 giugno 2010 tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti, entrato in vigore il 1° marzo 2011, e della Dichiarazione comune relativa alla Svizzera, all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia allegata al predetto Accordo,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni: (a) «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza svizzera conformemente alla legislazione nazionale; (b) «cittadino della Georgia»: chiunque abbia la cittadinanza georgiana conformemente alla legislazione nazionale; (c) «visto»: autorizzazione rilasciata dalla Svizzera per consentire il transito o un soggiorno di 90 giorni al massimo nel territorio della Svizzera o di uno o più Stati Schengen su un periodo di 180 giorni dalla data della prima entrata nel territorio della Svizzera o di un altro Stato Schengen; (d) «persona che soggiorna legalmente»: un cittadino georgiano autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Svizzera ai sensi della legislazione nazionale; (e) «Stato Schengen»: ogni Stato che applica pienamente l’acquis di Schengen nei termini dell’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; (f) «Spazio Schengen»: territorio degli Stati Schengen.
Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 15 paragrafo 3.
Se la Georgia reintroduce l’obbligo di visto per i cittadini della Svizzera o per determinate categorie di essi, l’emolumento richiesto non può superare i 35 euro o l’importo concordato se l’emolumento è rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 15 paragrafo 3. 2. Nel caso in cui cooperi con un fornitore esterno di servizi, la Svizzera può esigere diritti per servizi addizionali. Detti diritti sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al compito e non possono essere superiori a 30 euro. La Svizzera mantiene la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente ai propri consolati. 3. Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di cittadini georgiani: (a) pensionati; (b) bambini di età inferiore a 12 anni; (c) membri di governi nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado; (d) disabili ed eventuali accompagnatori; (e) parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio della Svizzera; (f) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative; (g) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche o accademiche; (h) giornalisti e persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale; (i) partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale; (j) rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio; (k) partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo; (l) persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere cure mediche urgenti – nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori – o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato. 4. In virtù della sua associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera introduce l’esenzione dagli emolumenti previsti al paragrafo 1 di questo articolo contemporaneamente all’introduzione da parte dell’Unione europea dell’esenzione dai corrispondenti emolumenti secondo l’Accordo del 17 giugno 2010 tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti.
I cittadini della Svizzera e della Georgia che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Georgia o della Svizzera possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni diplomatiche o dagli uffici consolari della Svizzera o della Georgia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.
Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno previsti da un visto rilasciato a un cittadino della Georgia sono prorogati qualora l’autorità competente svizzera ritenga che il titolare del visto abbia dimostrato l’esistenza di motivi di forza maggiore o di natura umanitaria che gli impediscono di lasciare il territorio della Svizzera prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale proroga è concessa a titolo gratuito.
Le Parti si scambiano documenti tipo che riproducono i rispettivi passaporti, nonché le informazioni rilevanti per l’utilizzo di tali passaporti, entro 30 giorni a decorrere dalla firma del presente Accordo. Le Parti si informano reciprocamente delle modifiche formali di tali passaporti e si trasmettono i documenti tipo che riproducono i nuovi passaporti prima della loro introduzione.
I rappresentanti delle Parti si incontrano ogni volta che lo ritengono necessario su richiesta di una delle Parti per discutere dell’attuazione del presente Accordo ed eventualmente proporre emendamenti, in particolare in seguito a modifiche dell’Accordo del 17 giugno 2010 tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti.
Se necessario per l’applicazione del presente Accordo, i dati personali sono trattati e protetti conformemente alla legislazione nazionale della Svizzera e della Georgia sulla protezione dei dati e nel rispetto delle disposizioni degli accordi internazionali firmati dalle Parti.
Sin dall’entrata in vigore del presente Accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra la Svizzera e la Georgia, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente Accordo.
Fatto a Neuchâtel il 13 settembre 2013 in duplice esemplare in lingua tedesca, georgiana e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. Per l’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.
| Per la Svizzera: Didier Burkhalter | Per la Georgia: Maïa Panjikidze |
|---|
RS 0.362.31 ↩
Sospesa dalla nota diplomatica del CF del 1° apr. 2026, in vigore dal 3 apr. 2026 alle ore 12.00 (RU 2026 140). ↩
Sospesa dalla nota diplomatica del CF del 1° apr. 2026, in vigore dal 3 apr. 2026 alle ore 12.00 (RU 2026 140). ↩
Sospesa dalla nota diplomatica del CF del 1° apr. 2026, in vigore dal 3 apr. 2026 alle ore 12.00 (RU 2026 140). ↩
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