0.142.113.609•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata
0.142.113.609Bilateral International Treaty1 set 2005
Concluso l’8 aprile 2005
Entrato in vigore con scambio di note il 1° settembre 2005
(Stato 1° settembre 2005)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Georgia
(detti in seguito Parti contraenti),
desiderosi di mantenere e rafforzare lo spirito di solidarietà e cooperazione tra di loro,
nell’intento di adottare misure di lotta contro l’immigrazione illegale,
desiderosi di facilitare la riammissione di persone senza dimora autorizzata,
hanno convenuto quanto segue:
Nell’ambito del presente accordo, i termini menzionati qui di seguito hanno il seguente significato: – «La Parte contraente richiedente»: Parte contraente che presenta all’altra Parte contraente una domanda di riammissione per persone senza dimora autorizzata sul suo territorio nazionale; – «La Parte contraente richiesta»: Parte contraente che riceve una domanda di riammissione dalla Parte contraente richiedente per persone senza dimora autorizzata sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente; – «Cittadino di Stato terzo»: qualsiasi persona che non sia cittadino svizzero o georgiano o apolide; – «Permesso di dimora»: autorizzazione di dimora valida rilasciata dalle autorità competenti della Parte contraente come menzionata nel Protocollo d’applicazione dell’Accordo. Non vanno considerati come permesso di dimora il visto, la possibilità di dimorare sul territorio di una Parte contraente durante l’esame di una domanda d’asilo e il permesso di dimora durante una procedura d’allontanamento.
(1). Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette senza altre formalità ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio della Parte contraente richiedente, se è comprovato o reso verosimile conformemente al Protocollo d’applicazione che tale persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta. Questa stessa disposizione si applica anche alle persone che hanno perso la nazionalità della Parte contraente richiesta al momento di entrare nel territorio della Parte contraente richiedente. (2). Su richiesta della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiesta rilascia immediatamente i documenti di viaggio necessari per il rimpatrio delle persone da riammettere. (3). La Parte contraente richiedente riammette tale persona alle medesime condizioni se, da verifiche ulteriori risulta che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, questa non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
(1). Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette sul suo territorio senza formalità, ogni cittadino di Stati terzi che non adempie più le condizioni richieste per entrare o soggiornare nel territorio della Parte contraente richiedente, e che al momento dell’entrata del territorio della Parte contraente richiedente era in possesso di un permesso di dimora valido o godeva di uno statuto di rifugiato. (2). La Parte contraente richiedente riammette sul suo territorio qualsiasi cittadino di Stati terzi di cui al paragrafo 1 se in seguito risulta che, al momento di entrare in territorio della Parte contraente richiedente, questi non disponeva di un permesso di dimora valido o di uno statuto di rifugiato.
(1). La Parte contraente richiesta risponde immediatamente, ma al più tardi entro trenta giorni, alle domande di riammissione rivoltegli. (2). La Parte contraente richiesta prende senza indugio tutte le disposizioni necessarie per il ritorno delle persone di cui è stata accettata la riammissione e al più tardi entro quarantacinque giorni. Su domanda della Parte contraente richiedente, questo termine può essere prorogato per l’espletamento di obblighi giuridici o il superamento di difficoltà pratiche. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente convengono per scritto e in anticipo la data definitiva del trasferimento. (3). Se è comprovato che il cittadino di uno Stato terzo ha dimorato ininterrottamente per oltre due anni sul territorio di una delle Parti contraenti, questa non può più far valere domande di riammissione.
(1). Su domanda dell’altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente ammette il trasporto in transito (in seguito: «transito») di cittadini di Stati terzi sotto la sorveglianza delle autorità, a condizione che la continuazione del viaggio negli Stati da attraversare e l’ammissione da parte dello Stato di destinazione siano garantite. In questi casi, non è necessario un visto di transito della Parte contraente richiesta.
(2). Il transito di cittadini di Stati terzi di cui al paragrafo 1 non può essere richiesto o può essere negato:
(3). La domanda di transito è presentata e sbrigata per scritto direttamente tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero degli interni e di giustizia della Georgia. La forma e il contenuto della domanda sono definiti nel Protocollo d’applicazione del presente accordo.
(4). Se rifiuta la domanda di transito per inadempimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 o se si applica il paragrafo 2, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti il rifiuto. Quand’anche fossero state rilasciate garanzie alla Parte contraente richiedente, le persone ammesse in transito possono essere rinviate se fosse successivamente dimostrato che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono state soddisfatte o se si applica il paragrafo 2. In questo caso, la Parte contraente richiedente è tenuta a riammettere la persona interessata.
(1). Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l’applicazione del presente accordo, le informazioni devono essere raccolte, trattate e protette conformemente alle leggi nazionali e internazionali rispettando in particolare i seguenti principi:
(2). I dati personali da trasmettere nell’ambito della riammissione di persone possono riguardare soltanto quanto segue:
a) dati della persona da trasferire e, se necessario, dei membri della sua famiglia (nome, cognome, eventuali nomi precedenti, soprannomi, o pseudonimi, alias, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale ed eventualmente precedente);
b) carta d’identità, passaporto, altri documenti d’identità o di viaggio e lasciapassare o copia di questi documenti (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);
c) altri particolari, quali impronte digitali e fotografie, necessari all’identificazione della persona da trasferire o a controllare se sono adempiute le condizioni di riammissione del presente accordo;
d) luoghi di sosta e itinerari.
Tutte le spese di trasporto e di amministrazione legate alla riammissione e al transito fino al confine della Parte contraente richiesta o dello Stato di destinazione, sono a carico della Parte contraente richiedente.
(1). Entro trenta giorni dalla firma del presente accordo, ciascuna Parte contraente comunica all’altra il nome e l’indirizzo dell’autorità responsabile dell’esecuzione del presente Accordo, nonché un elenco dei punti di entrata e di uscita utilizzati per la riammissione e il transito.
(2). Le Parti contraenti si notificano immediatamente per via diplomatica ogni cambiamento relativo al paragrafo 1 del presente articolo.
(3). I particolari per l’applicazione del presente accordo, segnatamente:
sono fissati nel Protocollo d’applicazione, che è parte integrante del presente accordo. (4). Le modifiche apportate al Protocollo d’applicazione possono essere convenute per scritto tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero degli interni e della giustizia della Georgia.
(1). Entrambi le Parti contraenti si assistono mutuamente nell’applicazione e nell’interpretazione del presente accordo. (2). Le Parti contraenti si prestano assistenza nel controllo della cittadinanza delle persone che devono lasciare il Paese affinché siano facilitate le procedure di riammissione o di transito e si tengono regolarmente informate sulle condizioni di entrata per i cittadini di Stati terzi. (3). Per cooperare ai sensi del presente accordo, le Parti contraenti s’impegnano a scambiarsi informazioni e a dialogare in merito a tutte le questioni pertinenti legate alla migrazione. (4). Le controversie scaturite dall’interpretazione, dall’applicazione o dall’attuazione del presente accordo sono risolte mediante consultazioni reciproche e scambi di opinione orali o scritti tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
Le Parti contraenti s’impegnano nei limiti delle loro capacità e risorse, a fornirsi mutua assistenza negli ambiti seguenti:
Sono organizzate riunioni d’esperti rappresentanti delle due Parti contraenti con l’obiettivo di applicare il presente accordo. Queste riunioni sono convocate su richiesta di una delle Parti contraenti.
Il presente accordo non tange gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi di diritto internazionale, segnatamente in materia di protezione dei diritti dell’uomo, di statuto dei rifugiati, di estradizione, di riammissione e di transito.
Dopo aver consultato l’altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente può sospendere, totalmente o parzialmente, le disposizioni del presente accordo per ragioni di ordine, sanità o sicurezza pubblici. La sospensione deve essere notificata immediatamente per scritto all’altra Parte contraente.
Il presente accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
(1). Il presente accordo entra in vigore il giorno della ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti s’informano reciprocamente dell’adempimento delle esigenze giuridiche interne necessarie per la sua entrata in vigore. (2). Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all’altra Parte. In tal caso, il presente accordo cessa di avere effetto trenta giorni dopo la data di ricezione di tale notifica.
Fatto a Helsinki l’8 aprile 2005 in due esemplari originali in lingua inglese e georgiana. In caso di divergenze in merito all’interpretazione del presente accordo, fa fede la versione inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Christoph Blocher | Per il Governo della Georgia: Konstantine Kemularia |
|---|
Ad articolo 2 dell’accordo:
1.1 La prova della cittadinanza è addotta presentando:
– una carta d’identità valida;
– un passaporto valido
Su presentazione di tali documenti, le autorità della Parte contraente richiesta riconoscono la cittadinanza della persona senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
1.2 La cittadinanza può essere resa attendibile mediante i seguenti documenti, copie di questi documenti o altre informazioni:
– qualsiasi documento di cui al numero 1.1 del presente protocollo, scaduto;
– un passaporto di sostituzione (ad es. lascia passare);
– una carta d’identità militare che attesti l’appartenenza all’esercito svizzero o georgiano;
– una licenza di condurre;
– un atto di nascita;
– un libretto di navigazione;
– dichiarazioni di testimoni;
– particolari forniti dall’interessato;
– una dichiarazione personale
– la lingua dell’interessato (ad es. perizia linguistica allestita da esperti linguistici o da funzionari consolari);
– un confronto delle foto e impronte digitali registrate negli archivi dell’altra Parte contraente
In questo caso, la cittadinanza è considerata stabilita se la Parte contraente richiesta non l’ha confutata.
1.3 Se ritiene che la cittadinanza della persona interessata sia pertinente (cfr. l’art. 2 par. 1 e 2 del presente Accordo), la Parte contraente richiedente trasmette per scritto alla Parte contraente richiesta i dati seguenti su tale persona:
La risposta deve essere inviata immediatamente per scritto alla Parte contraente richiedente.
1.4 Se la persona è bisognosa di cure mediche, la Parte contraente richiedente deve anche fornire, se ciò è nell’interesse della persona in questione o eccezionalmente, se questa persona rappresenta una minaccia per la sicurezza sanitaria della Parte contraente richiesta, una descrizione del suo stato di salute, comprese le fotocopie degli eventuali certificati medici e informazioni sulla necessità di cure speciali, quali trattamenti medici o altri, sorveglianza o trasporto in ambulanza.
1.5 Se la nazionalità non può essere stabilita o presunta per mezzo dei documenti o dei particolari forniti, la rappresentanza diplomatica o il consolato della Parte contraente richiesta, a domanda dell’altro Paese, convoca le persone in questione per un colloquio personale o per un’audizione affinché sia confermata la loro nazionalità e identità con l’obiettivo di rilasciare i documenti di viaggio necessari.
1.6 Se i colloqui o le audizioni svolte dalla rappresentanza diplomatica o dal consolato della Parte contraente richiesta non permettono di confermare la nazionalità e l’identità, la Parte contraente richiedente può domandare alle autorità competenti della Parte contraente richiesta di partecipare a un’audizione centralizzata per determinare la nazionalità e, se questa è confermata di rilasciare i documenti di viaggio necessari.
1.7 Le autorità competenti delle due Parti contraenti fissano insieme l’organizzazione, i criteri e le procedure applicabili a tali audizioni centralizzate ed eventualmente nominano degli esperti.
Ad articolo 3 dell’accordo:
2.1 Ogni domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo (cittadini di Stati terzi e apolidi) deve contenere le seguenti informazioni sulla persona interessata:
2.2 La prova della dimora può essere addotta mediante i seguenti documenti:
a) sul territorio della Confederazione Svizzera:
– un permesso di soggiorno valido rilasciato dall’autorità cantonale degli stranieri;
– un documento di viaggio valido per rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512sullo statuto dei rifugiati (documento di viaggio della Convenzione);
– un passaporto per stranieri valido.
b) sul territorio della Georgia:
– un permesso di soggiorno valido per cittadini di Stati terzi con residenza permanente;
– permesso di soggiorno valido per apolidi con residenza permanente
– un certificato per rifugiati valido
2.3 Il numero 1.2 del presente Protocollo si applica per analogia alla presunzione di dimora permanente. In siffatto caso, la riammissione avviene esclusivamente con il consenso espresso della Parte contraente richiesta. Quest’ultima risponde alla domanda entro trenta giorni.
Ad articolo 4 dell’accordo: I termini di cui all’articolo 4 sono termini massimi. Il termine decorre dalla notifica della domanda di riammissione alla Parte contraente richiesta.
Ad articolo 5 dell’accordo:
4.1 La domanda di transito deve contenere le seguenti informazioni sulla persona interessata:
4.2 Nella domanda di ammissione in transito deve essere indicato se per la persona in questione sono necessarie speciali misure di sicurezza, assistenza medica o altra assistenza.
4.3 La domanda di transito deve essere inoltrata per scritto. La Parte contraente richiesta deve rispondere per scritto entro dieci giorni feriali dalla ricezione della domanda.
4.4 Se la Parte contraente richiesta accetta la domanda, il transito deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della ricezione della risposta.
4.5 Il momento preciso e le modalità del transito (numero di volo, ora di partenza e di arrivo, dati personali concernenti eventuali accompagnatori) sono convenuti direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
Ad articolo 7 dell’accordo: Entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, la Parte contraente richiedente deve pagare le spese giusta l’articolo 7 dell’accordo, girando l’ammontare sul conto bancario delle autorità competenti dell’altra Parte contraente.
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