0.142.113.729•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare
0.142.113.729Bilateral International Treaty12 feb 2009
Concluso il 28 agosto 2006
Entrato in vigore mediante scambio di note il 12 febbraio 2009
(Stato 12 febbraio 2009)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica ellenica
detti qui di seguito « le Parti contraenti»,
mossi dal desiderio di promuovere e potenziare la collaborazione tra le due Parti contraenti
nel quadro degli sforzi internazionali per la lotta contro l’immigrazione illegale,
in conformità agli accordi e ai trattati internazionali vincolanti e sul fondamento della reciprocità,
hanno convenuto quanto segue:
(1). Su domanda dell’altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente riammette senza formalità ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni vigenti di entrata o di dimora sul territorio della Parte contraente richiedente, se viene provato o ragionevolmente reso verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta. (2). Il paragrafo 1 si applica se viene provata o ragionevolmente resa verosimile la cittadinanza in base ai documenti elencati nell’articolo 2 del Protocollo d’applicazione concluso dai Ministeri competenti delle due Parti contraenti. (3). La Parte contraente richiedente riammette questa persona alle stesse condizioni, se da una verifica successiva risulta che al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, questa persona non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta. La Parte contraente richiesta originaria presenta la domanda rispettiva entro trenta (30) giorni dalla riammissione.
(1). Se la cittadinanza è ragionevolmente resa verosimile giusta l’articolo 2 para-grafo 2 del Protocollo d’applicazione, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta appronta senza indugio un documento sostitutivo del passaporto (lasciapassare). (2). Se vengono messi in dubbio oppure non sono disponibili i documenti presentati per rendere verosimile la cittadinanza, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta predispone quanto prima, ma al più tardi entro cinque (5) giorni feriali dalla ricezione della domanda, un’audizione della persona in questione. La Parte contraente richiedente organizza l’audizione d’intesa con le autorità consolari della Parte contraente richiesta. (3). Se durante l’audizione è stabilito che la persona in questione possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta, la rappresentanza diplomatica o consolare appronta senza indugio, ma al più tardi entro quattro (4) giorni feriali dalla fine dell’audizione, un documento sostitutivo del passaporto (lasciapassare).
(1). Le indicazioni che devono essere contenute nella domanda di riammissione come anche le modalità per la trasmissione della domanda sono riportate nel Protocollo d’applicazione. (2). I costi causati dalla riammissione per il trasporto della persona in questione fino alla frontiera della Parte contraente richiesta vengono assunti dalla Parte contraente richiedente. (3). Nel caso di cui all’articolo 1 paragrafo 3 del presente Accordo i costi per il trasporto della persona in questione fino alla frontiera della Parte contraente richiedente originaria vengono assunti dalla Parte contraente richiesta originaria.
(1). Su richiesta della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiesta riammette senza formalità i cittadini di Stati terzi o apolidi che, conformemente alla legislazione della Parte contraente richiedente non adempiono o non adempiono più le condizioni vigenti di entrata o di soggiorno sul territorio della Parte contraente richiedente se è provato o reso verosimile che queste persone sono entrate sul territorio della Parte contraente richiedente dopo aver soggiornato, dimorato o essere transitate sul territorio della Parte contraente richiesta durante gli ultimi dodici (12) mesi. (2). Su richiesta della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiesta riammette senza formalità i cittadini di Stati terzi o apolidi entrati sul territorio della Parte contraente richiedente che non adempiono le condizioni vigenti di entrata o di soggiorno e che posseggono un visto o un titolo di dimora valido rilasciato dalla Parte contraente richiesta. (3). Se le autorità competenti di ciascuna Parte contraente hanno rilasciato un visto o un titolo di dimora alla persona di cui al paragrafo 2, la responsabilità della riammissione è assunta dalla Parte contraente, il cui visto o titolo di dimora scade più tardi. (4). Ciascuna Parte contraente prende tutti i provvedimenti necessari affinché le persone citate nel presente articolo siano riammesse direttamente nel loro Paese di origine.
L’obbligo di riammissione giusta l’articolo 4 del presente Accordo non sussiste per:
(1). L’articolo 4 paragrafo 1 del presente Accordo si applica se l’entrata di cittadini di Stati terzi sul territorio della Parte contraente richiesta oppure il loro soggiorno su questo territorio è provato o ragionevolmente reso verosimile segnatamente con uno dei documenti o mezzi elencati nell’articolo 4 del Protocollo d’applicazione. (2). Le indicazioni che devono essere contenute nella domanda di riammissione come anche le modalità per la trasmissione della domanda sono indicate nel Protocollo d’applicazione. (3). I costi per il trasporto della persona in questione fino alla frontiera della Parte contraente richiesta vengono assunti dalla Parte contraente richiedente.
(1). La Parte contraente richiedente riammette una persona che, secondo verifiche svolte dopo la sua riammissione dalla Parte contraente richiesta, risulta non aver adempiuto le condizioni previste dall’articolo 4 del presente Accordo al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente. (2). La Parte contraente richiesta originaria presenta la domanda pertinente entro trenta (30) giorni dall’avvenuta riammissione. (3). I costi causati dalla riammissione per il trasporto della persona in questione fino alla frontiera della Parte contraente richiedente originaria vengono assunti dalla Parte contraente richiesta originaria.
(1). Ciascuna Parte contraente autorizza, su richiesta della Parte contraente richiesta, il transito di cittadini di Stati terzi oggetto di una decisione di allontanamento o di rifiuto d’entrata emanata dalla Parte contraente richiedente. Il transito avviene per via aerea. In questo caso non è necessario un visto di transito rilasciato dalla Parte contraente richiesta. (2). La Parte contraente richiedente assume l’intera responsabilità durante tutto il viaggio di un cittadino di uno Stato terzo verso lo Stato di destinazione e riammette tale persona qualora, per un motivo qualsiasi, l’allontanamento o il rifiuto d’entrata non possa essere eseguito. (3). La Parte contraente richiedente comunica alla Parte contraente richiesta se la persona da far transitare deve essere scortata. La Parte contraente richiesta può: – assicurare essa stessa la scorta; in questo caso la Parte contraente richiedente le rimborsa i costi risultanti; – assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente richiedente; – autorizzare la Parte contraente richiedente ad assicurare la scorta sul proprio territorio.
La trasmissione della domanda di autorizzazione al transito per allontanamento o consecutivo a un rifiuto d’entrata avviene direttamente tra le autorità interessate, alle condizioni precisate nel Protocollo d’applicazione.
(1). Se il transito avviene sotto scorta di polizia, gli agenti di scorta svolgono il loro incarico in borghese, non armati e muniti dell’autorizzazione di transito. (2). Durante il transito gli agenti di scorta garantiscono la custodia del cittadino di uno Stato terzo e si assicurano che questi si imbarchi sull’aeroplano. A tal fine ricevono il sostegno delle autorità competenti della Parte contraente richiesta e ne devono seguire le istruzioni. (3). Se del caso, la Parte contraente richiesta si assume la responsabilità per la custodia e l’imbarco del cittadino di uno Stato terzo. (4). La Parte contraente richiedente prende tutte le misure necessarie affinché il cittadino di uno Stato terzo sia fatto transitare nell’aeroporto della Parte contraente richiesta quanto prima.
Se, durante un transito, l’imbarco della persona oggetto di una decisione d’allontanamento o di rifiuto d’entrata è rifiutato o impossibile, la Parte contraente richiedente riprende in consegna questa persona immediatamente o entro quarant’otto (48) ore al massimo dal suo arrivo all’aeroporto.
Se le autorità della Parte contraente richiesta partecipano al transito, comunicano alle autorità delle Parte contraente richiedente tutti i contrattempi sopravvenuti durante il transito.
(1). Le autorità della Parte contraente richiesta garantiscono agli agenti di scorta della Parte contraente richiedente che svolgono il loro incarico conformemente al presente Accordo, la medesima protezione e assistenza che garantirebbero ai loro propri agenti di scorta. (2). Gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente che svolgono il loro incarico sul territorio della Parte contraente richiesta sono trattati nel medesimo modo come i rispettivi agenti della Parte contraente richiesta riguardo ai reati perpetrati di cui possono essere vittime o autori. Sottostanno alle prescrizioni in materia di responsabilità civile e penale della Parte contraente richiesta. (3). L’esecuzione delle prescrizioni in materia di responsabilità civile e penale compete in primo luogo alla giurisdizione della Parte contraente richiesta. Se la Parte contraente richiesta non vuole esercitare i suoi poteri legali, lo comunica immediatamente alla Parte contraente richiedente. In seguito la Parte contraente richiedente esercita i propri poteri legali in base alla giurisdizione nazionale.
Gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente che effettuano un transito sul territorio della Parte contraente richiesta sulla base del presente Accordo devono poter comprovare in ogni momento la propria identità, il tipo di incarico e la funzione, mostrando l’autorizzazione di transito rilasciata dalla Parte contraente richiesta.
(1). Qualora un agente di scorta della Parte contraente richiedente, in missione sul territorio della Parte contraente richiesta in applicazione del presente Accordo, subisca un danno durante l’esecuzione o in relazione alla missione, la Parte contraente richiedente assume il risarcimento dei danni, senza esercitare regresso nei confronti della Parte contraente richiesta. (2). Qualora un agente di scorta della Parte contraente richiedente, in missione sul territorio della Parte contraente richiesta in applicazione del presente Accordo, causi un danno durante l’esecuzione o in relazione alla missione, la Parte contraente richiedente assume il risarcimento dei danni, conformemente al diritto della Parte contraente richiesta. (3). La Parte contraente sul cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti. (4). La Parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi sul territorio dell’altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest’ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto. (5). Fatto salvo l’esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e a eccezione di quanto disposto dal paragrafo 4, ciascuna Parte contraente rinuncia, nel caso di cui al paragrafo 2, a chiedere all’altra Parte contraente il rimborso dell’importo dei danni subiti.
Il transito per allontanamento o consecutivo a un rifiuto d’entrata può essere rifiutato segnatamente se: – il cittadino di uno Stato terzo rischia, nello Stato di destinazione, di essere perseguitato a causa della sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche; – il cittadino di uno Stato terzo rischia, nello Stato di destinazione, di essere accusato o condannato per fatti commessi prima del transito; – il transito della persona in questione è considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali della Parte contraente richiesta.
I costi per il transito fino alla frontiera dello Stato di destinazione come anche i costi connessi con un eventuale ritorno sono a carico della Parte contraente richiedente.
(1). I dati che vengono comunicati in relazione con la riammissione di persone possono concernere esclusivamente:
(2). I dati personali possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo ed esclusivamente ai fini del presente Accordo. La Parte contraente che trasmette i dati deve accertarsi della loro esattezza, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Se i dati trasmessi sono inesatti oppure la trasmissione era indebita, la Parte contraente che ha ricevuto i dati deve essere immediatamente avvertita; questa deve rettificare o distruggere i dati in questione. Oltre alle autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo i dati personali possono essere ritrasmessi ad altre autorità soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati. I dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale sono stati comunicati.
(3). Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente, su richiesta, in merito all’utilizzo dei dati e dei risultati ottenuti.
(4). Per quanto riguarda l’elaborazione dei dati personali e i diritti della persona in questione, è applicato il diritto nazionale in materia di protezione dei dati di ciascuna Parte contraente.
(1). Le competenti autorità delle Parti contraenti cooperano e si consultano per quanto necessario al fine di verificare l’applicazione del presente Accordo. (2). Ciascuna Parte può richiedere la riunione di esperti dei due Governi al fine di risolvere questioni relative all’applicazione del presente Accordo.
(1). Il Protocollo d’applicazione, concluso tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Ordine pubblico della Repubblica ellenica disciplina oltre alle procedure d’applicazione del presente Accordo anche: – gli aeroporti, utilizzabili per la riammissione e il transito; – i termini per il trattamento delle domande di riammissione o di transito; – le autorità cui compete la presentazione e il trattamento delle domande di riammissione o di transito. (2). Qualsiasi modifica dei dati concernenti le autorità competenti e gli aeroporti, utilizzabili per la riammissione e il transito è comunicata, senza indugio, all’autorità competente dell’altra Parte contraente.
Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti derivanti: – dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19515sullo statuto dei rifugiati nella versione del Protocollo di New York del 31 gennaio 19676; – dagli accordi e dalle convenzioni internazionali vincolanti in materia di tutela dei diritti dell’uomo; – dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera7dopo la sua entrata in vigore e applicazione; – dai trattati internazionali in materia di estradizione.
Il presente Accordo si applica analogamente al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
(1). Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica, con la quale una delle due Parti contraenti comunica la conclusione delle procedure nazionali necessarie. (2). Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contra-ente può denunciare in qualsiasi momento l’Accordo rispettando un termine di tre (3) mesi mediante notifica scritta per via diplomatica. La denuncia vale anche per il Principato del Liechtenstein.
(1). Ciascuna Parte contraente può sospendere il presente Accordo, mediante perti-nente notifica immediata all’altra Parte contraente, per gravi motivi segnatamente per la protezione della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico o della salute pubblica, fatte salve le disposizioni relative alla riammissione di cittadini delle Parti contraenti. L’abrogazione di una siffatta misura è comunicata senza indugio all’altra Parte contraente per scritto e per via diplomatica. (2). La sospensione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’altra Parte contraente ha ricevuto la notifica.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna il 28 agosto 2006 in due esemplari originali in lingua tedesca, greca e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’opinione sull’interpretazione del presente Accordo è determinante il testo inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Christoph Blocher | Per il Governo della Repubblica ellenica: Vyron G. Polydoras |
|---|
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Ordine pubblico della Repubblica ellenica (detti di seguito «Parti contraenti») per l’applicazione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare (detto di seguito «Accordo») hanno convenuto quanto segue:
Per la Confederazione Svizzera: – passaporto; – carta d’identità; – libretto di famiglia con indicazioni relative al luogo di origine in Svizzera.
Per la Repubblica ellenica: – passaporto; – carta d’identità nazionale; – certificato di cittadinanza. 2. La cittadinanza della persona è resa verosimile con uno dei seguenti documenti: – uno dei documenti menzionati nel paragrafo 1, la cui validità è scaduta; – un documento rilasciato dalle autorità della Parte contraente richiesta dal quale si evince l’identità della persona in questione (licenza di condurre, libretto di marinaio, libretto militare o un altro documento rilasciato dalle autorità militari ecc.); – un documento di registrazione consolare o un estratto del registro dello stato civile; – un altro documento rilasciato dall’autorità competente della Parte contraente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti sopra elencati; – dichiarazioni rilasciate dalla persona in questione debitamente verbalizzate dalle autorità amministrative e giudiziarie; – dichiarazioni rilasciate da testimoni affidabili debitamente verbalizzate; – un altro documento accettabile per la Parte contraente richiesta.
Il rimborso di tutte le spese attinenti all’esecuzione delle disposizioni previste dall’Accordo, anticipate dalla Parte contraente richiesta benché siano a carico della Parte contraente richiedente, è regolato entro sessanta (60) giorni a contare dalla ricezione della fattura.
Nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, le autorità competenti delle Parti contraenti nell’applicazione dell’Accordo impiegano la lingua inglese per l’informazione orale e scritta.
Fatto a Berna il 28 agosto 2006 in due esemplari originali in lingua tedesca, greca e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’opinione sull’interpretazione del presente Protocollo è determinante il testo inglese.
| Per il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera: Christoph Blocher | Per il Ministero dell’Ordine pubblico della Repubblica ellenica: Vyron G. Polydoras |
|---|
Il testo originale. ↩
RS 0.142.40 ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.142.392.68 ↩
Gli all. I–III non sono pubblicati nella RU. ↩
Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Ambito direzionale Asilo, Divisione Dublino. Indirizzo: Quellenweg 6, CH 3003 Berna-Wabern, Fax: ++41 /58 325 92 33 Tel: ++41 /58 325 92 02, ++41 /58 325 93 69 (vediRU 2014 4451). ↩
Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Ambito direzionale Cooperazione internazionale, Divisione Ritorno, Sezione swissREPAT. Indirizzo: Casella postale 314, 8058 Zurigo-Aeroporto, Fax: ++41 /43 816 74 85, Tel: ++41 /43 816 74 55 (vediRU 2014 4451). ↩
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