0.142.113.839•Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Guinea-Bissau in materia di migrazione
0.142.113.839Bilateral International Treaty27 feb 2023
Concluso il 27 febbraio 2023
Applicato provvisoriamente dal 27 febbraio 2023
(Stato 27 febbraio 2023)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Guinea-Bissau,
di seguito denominati «Parti contraenti»,
considerando i rapporti d’amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Stati;
ribadendo il loro interesse al rafforzamento della cooperazione bilaterale sulla base dei principi di uguaglianza, interesse reciproco e pieno rispetto della sovranità di entrambi i Paesi;
mossi dalla comune volontà di approfondire la conoscenza reciproca e di impegnarsi per rafforzare le relazioni di amicizia e cooperazione tra i due Paesi;
desiderosi di promuovere un partenariato mutuamente vantaggioso per lo sviluppo di entrambi gli Stati;
convinti che una migrazione regolare e ordinata contribuisca allo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi interessati;
determinati ad approfondire e ampliare*,* in base al principio di reciprocità, il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, a individuare le opportunità che si offrono in tale ambito e a trovare soluzioni costruttive alle sfide poste dalla migrazione irregolare;
riconoscendo che una protezione efficace dei diritti dei migranti è uno degli elementi principali della gestione della migrazione, segnatamente l’applicazione rigorosa delle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani;
riconoscendo che la lotta alla migrazione irregolare e il ritorno delle persone non devono essere affrontati soltanto sotto il profilo della sicurezza, ma devono anche basarsi sull’integrazione della migrazione nelle strategie di sviluppo;
desiderosi di incoraggiare il ritorno volontario nel Paese d’origine nel rispetto della dignità;
animati dalla volontà di applicare, nell’interesse dei migranti e nell’interesse comune, le norme sulla circolazione e sul soggiorno delle persone tra le Parti contraenti,
hanno convenuto quanto segue:
L’oggetto del presente Accordo è di definire la cooperazione tra le Parti contraenti in materia di gestione della migrazione.
Nell’ambito del presente Accordo, i termini e le espressioni menzionati qui di seguito hanno il seguente significato: – Parte contraente richiedente: la Parte contraente che presenta la domanda di riammissione di persone; – Parte contraente richiesta: la Parte contraente alla quale è rivolta la richiesta di riammissione di persone; – riammissione di persone: il ritorno sul territorio della Parte contraente richiesta di persone che devono lasciare il territorio della Parte contraente richiedente; – Paese d’origine: il Paese di cui la persona da riammettere possiede la cittadinanza.
Nei limiti della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte contraente agevola l’entrata sul proprio territorio dei cittadini dell’altra Parte contraente per soggiorni con o senza attività lucrativa.
Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta scritta dell’altra Parte contraente, senza ulteriori formalità oltre a quelle previste dal presente Accordo, qualsiasi persona che non adempie o non adempie più le condizioni per l’entrata e il soggiorno applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente, se è comprovato o si può ragionevolmente presumere, sulla base degli elementi forniti secondo l’articolo 7 del presente Accordo, che possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
La Parte contraente richiedente si impegna, nel quadro della propria legislazione nazionale, ad adottare tutte le misure atte a salvaguardare l’onore, la dignità e l’integrità fisica e morale della persona da riammettere e a predisporre condizioni favorevoli al suo reinserimento socio-economico.
Le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte contraente richiesta in relazione alle operazioni di riammissione effettuate secondo il presente Accordo sono a carico della Parte contraente richiedente.
Le Parti contraenti si adoperano, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni nazionali e dalle rispettive risorse disponibili, per:
Le Parti contraenti istituiscono un comitato di esperti incaricato di consultazioni regolari reciproche per l’attuazione del presente Accordo e chiamato a discutere delle possibilità di cooperazione di cui all’articolo 12. Durante le riunioni di esperti sono parimenti discusse proposte concrete di cooperazione futura.
L’attuazione del presente Accordo compete alle rispettive autorità migratorie delle Parti contraenti.
I dati personali sono comunicati soltanto se necessario ai fini dell’attuazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti incaricate dell’applicazione del presente Accordo dalle Parti contraenti. Il trattamento o l’elaborazione dei dati personali nel caso concreto sono retti dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti e dalle disposizioni delle convenzioni internazionali che esse hanno sottoscritto.
Si applicano inoltre i seguenti principi:
– le generalità della persona da trasferire (p. es. cognomi, nomi, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, genere, nomi del padre e della madre, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale ed eventuali cittadinanze precedenti, ultimo luogo di domicilio, scuole frequentate, stato civile, nomi del coniuge e dei figli, se del caso nomi di altri famigliari),
– il passaporto, la carta di identità o la licenza di condurre e qualsiasi altro documento d’identificazione o di viaggio (numero, periodo di validità nonché data, autorità e luogo di rilascio),
– scali e itinerari,
– altre informazioni necessarie per identificare la persona da riammettere o per esaminare i requisiti di riammissione secondo il presente Accordo, in particolare le informazioni sul suo stato di salute, purché ciò sia nell’interesse della persona da riammettere o della salute pubblica;
d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione della persona interessata per una durata che non supera il tempo necessario a realizzare le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
f) sia l’autorità che comunica i dati personali sia quella che li riceve prendono tutte le misure adeguate per garantire, a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti o risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;
g) su richiesta, il destinatario informa l’autorità competente che ha comunicato i dati personali dell’uso che ne è stato fatto e dei risultati ottenuti;
h) i dati personali possono essere comunicati soltanto alle autorità competenti delle Parti contraenti. L’ulteriore trasmissione ad altri organi o persone è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li ha comunicati;
i) l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve devono tenere un registro in cui sono indicati per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Esse adottano tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente i dati trasmessi contro l’accesso, le modifiche e la divulgazione non autorizzati. Il trattamento dei dati conservati e il loro utilizzo sono controllati dalle autorità designate a tale scopo dalle Parti contraenti in base alle rispettive legislazioni nazionali. In ogni caso i dati trasmessi beneficiano di un livello di protezione almeno equivalente a quello di cui godono dati analoghi nelle legislazioni nazionali;
j) su domanda, la persona interessata è informata in merito alla trasmissione di dati che la riguardano e all’uso previsto, conformemente alla legislazione nazionale della Parte contraente a cui è stata richiesta l’informazione.
Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa dalle Parti contraenti. Le modifiche vanno apportate sotto forma di protocolli separati, che entrano in vigore secondo la procedura definita all’articolo 16 paragrafo 1 del presente Accordo.
Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica le controversie riguardanti l’applicazione del presente Accordo.
In fede di che, i rappresentanti di entrambe le Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 27 febbraio 2023 in due esemplari in lingua francese, portoghese e inglese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione del presente Accordo prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Christine Schraner Burgener | Per il Governo della Repubblica di Guinea-Bissau: Udé Fati |
|---|
Il presente allegato precisa gli elementi documentali sulla cui base è stabilita la cittadinanza e quelli in virtù dei quali la cittadinanza è presunta.
1. La cittadinanza della persona da riammettere è considerata stabilita su presentazione di uno dei seguenti documenti: – passaporto; – carta d’identità.
2. La cittadinanza è considerata presunta su presentazione degli elementi seguenti: – passaporto scaduto o carta d’identità scaduta; – documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte contraente richiesta attestante l’identità della persona interessata (patente di guida, libretto di navigazione, attestato di perdita del documento d’identità, libretto militare o qualsiasi altro documento rilasciato dalle forze armate, ecc.); – carta d’immatricolazione consolare o documento di stato civile; – libretto di famiglia recante un luogo d’attinenza in Svizzera (per la Parte svizzera); – qualsiasi altro documento personale rilasciato da un’autorità competente della Parte contraente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti precedentemente enumerati; – dichiarazioni della persona interessata debitamente raccolte dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente; – deposizioni di testimoni alle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente; – lingua parlata dalla persona interessata, in particolare in base a un’analisi linguistica condotta da un esperto; – conoscenze e riferimenti culturali della persona interessata; – indicazioni fornite dalla persona interessata; – risultati del confronto delle impronte digitali o di altri dati biometrici; – qualsiasi altro elemento riconosciuto dall’autorità competente della Parte contraente richiesta.
(art. 7 par. 6)
(art. 7 par. 6)
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