0.142.113.892•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica della Guyana sulla soppressione dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio
0.142.113.892Bilateral International Treaty15 lug 2010
Concluso il 15 giugno 2010
Entrato in vigore il 15 luglio 2010
(Stato 15 luglio 2010)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica della Guyana,
(detti in seguito «Parti contraenti»),
animati dal desiderio comune di agevolare la circolazione fra la Svizzera e la Repubblica della Guyana (dette in seguito «Stati») dei titolari di un passaporto diplomatico o di servizio,
nell’intento di rafforzare reciprocamente la collaborazione fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Durante il loro soggiorno, i cittadini dei due Stati rispettano le regolamentazioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente sul territorio dell’altro Stato.
Le autorità competenti delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte contraente di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
Qualsiasi modifica concordata tra le Parti contraenti è notificata per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente di aver concluso le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, segnatamente la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 giorni dopo la firma da parte delle Parti contraenti.
Ciascuna Parte contraente può sospendere l’applicazione di tutte le disposizioni del presente Accordo o di una parte di esse per ragioni di ordine pubblico, di salute pubblica, di sicurezza nazionale o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata senza indugio per via diplomatica all’altra Parte contraente. Entra in vigore il giorno in cui quest’ultima riceve la notifica. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia dell’Accordo ha effetto 30 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Caracas, il 15 giugno 2010, in duplice esemplare, nelle lingue tedesca e inglese, ciascun testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione, è utilizzato il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Armin Ritz | Per il Governo della Repubblica della Guyana: Odeen Ishmael |
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