0.142.114.162•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (HKSAR) concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto
0.142.114.162Bilateral International Treaty1 mag 2000
Concluso il 31 marzo 2000
Entrato in vigore il 1° maggio 2000
(Stato 1° maggio 2000)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (HKSAR), debitamente autorizzato dal Governo popolare centrale della Repubblica popolare cinese a concludere il presente Accordo,
(detti in seguito «Parti contraenti»)
nell’intento di mantenere e rafforzare lo spirito di amicizia e reciproca cooperazione,
animati dal desiderio di semplificare le formalità per la circolazione delle persone tra i due territori e
determinati a sviluppare e migliorare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia nella lotta contro la migrazione illegale,
hanno convenuto quanto segue:
I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido (ordinario, diplomatico, di servizio o speciale) sono autorizzati ad entrare nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong senza visto, a soggiornarvi e a lasciarne il territorio senza ulteriori formalità per soggiorni fino a 90 giorni in un periodo di sei mesi, a condizione di non esercitarvi un’attività lucrativa.
I titolari di un passaporto valido della Regione amministrativa speciale di Hong Kong sono autorizzati ad entrare in Svizzera senza visto, a soggiornarvi e a lasciare il Paese senza ulteriori formalità per soggiorni fino a 90 giorni in un periodo di sei mesi, a condizione di non esercitarvi un’attività lucrativa.
Le Parti contraenti si trasmettono a vicenda esemplari facsimile dei rispettivi passaporti nonché le informazioni rilevanti relative all’uso di detti passaporti. Si informano a vicenda dei cambiamenti relativi alla forma di tali passaporti e forniscono all’altra Parte esemplari facsimile dei nuovi passaporti 30 giorni prima della loro introduzione.
Il presente Accordo non esonera i titolari di passaporti validi di una delle Parti contraenti dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno nel territorio dell’altra Parte contraente.
Le competenti autorità delle due Parti contraenti possono rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone considerate indesiderate, segnatamente le persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la salute e la sicurezza pubblici, o la cui presenza nel rispettivo territorio fosse illegale.
Le Parti contraenti si impegnano a cooperare nel rispetto delle relative legislazioni e nei limiti degli altri accordi bilaterali nell’ambito della lotta contro la migrazione illegale, segnatamente informandosi a vicenda, spontaneamente o su richiesta, su:
I dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo sono raccolti, trattati e protetti in conformità delle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti contraenti. In particolare, devono essere osservati i principi seguenti:
Le divergenze in merito all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione del presente Accordo sono risolte dalle autorità competenti delle due Parti contraenti con consultazioni e scambi di vista, oralmente o per scritto.
Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza, di salute e di ordine pubblici, sospendere, totalmente o in parte, l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione va notificata immediatamente per scritto all’altra Parte contraente.
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
Fatto nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong il 31 marzo 2000, in due esemplari in lingua inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Peter Vogler | Per il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese: Ambrose Siu Kwong Lee |
|---|
Dal testo originale inglese. ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.114.162",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/37",
"documentDate": "2000-03-31",
"inForceSince": "2000-05-01"
},
"content": {
"number": "0.142.114.162",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/37",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.114.162",
"hash": "99c37260c0a1189fcd0fd54a298411bfaea740f0e0917c0b6946cfb927fb36f8",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.114.162",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:50.016Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/37/20000501/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-37-20000501-de-xml-6.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/37",
"documentDate": "2000-03-31",
"inForceSince": "2000-05-01",
"manifestations": [
{
"title": "Vereinbarung vom 31. März 2000 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Besonderen Verwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China (HKSAR) über die gegenseitige Aufhebung der Visumpflicht",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/37/20000501/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-37-20000501-de-xml-6.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/37/20000501/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 31 mars 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine (HKSAR) sur la suppression réciproque de l'obligation du visa",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/37/20000501/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-37-20000501-fr-xml-6.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/37/20000501/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 31 marzo 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (HKSAR) concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/37/20000501/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-37-20000501-it-xml-6.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/37/20000501/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/37/20000501/it/xml"
}
}