0.142.114.232•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’India sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico
0.142.114.232Bilateral International Treaty7 dic 2016
Concluso il 6 ottobre 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 7 dicembre 2016
(Stato 7 dicembre 2016)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’India
(in seguito «Parti contraenti»),
nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e l’India (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico;
animati dal desiderio di rafforzare da entrambe le parti la collaborazione fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato conformemente all’articolo 1 per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
I cittadini di ciascuno Stato che perdono il loro passaporto diplomatico sul territorio dell’altro Stato informano le autorità competenti dello Stato ospite. La missione diplomatica o il consolato competente rilascia un nuovo passaporto o documento di viaggio ai propri cittadini e informa le autorità competenti dello Stato ospite.
Qualsiasi modifica del presente Accordo convenuta tra le Parti contraenti è notificata per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.
Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La sospensione lascia impregiudicati i diritti dei cittadini che sono già entrati nel territorio dell’altro Stato. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia dell’Accordo ha effetto 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. La denuncia lascia impregiudicati i diritti dei cittadini di uno Stato contraente che sono già entrati nel territorio dell’altro Stato.
Fatto a Nuova Dehli, il 6 ottobre 2016, in due esemplari nelle lingue tedesca, hindi e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, fa stato il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Simonetta Sommaruga | Per il Governo dell’India: Rajnath Singh |
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