0.142.114.272•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio
0.142.114.272Bilateral International Treaty22 apr 2011
Concluso il 7 luglio 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 aprile 2011
(Stato 22 aprile 2011)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Indonesia,
detti in seguito «Parti contraenti»,
considerate le relazioni amichevoli esistenti tra le Parti contraenti;
animati dal desiderio di rafforzare ulteriormente le reciproche relazioni amichevoli agevolando l’entrata nei rispettivi territori dei titolari di un passaporto diplomatico o di servizio della Confederazione svizzera o della Repubblica di Indonesia;
conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi;
hanno convenuto quanto segue:
Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, il termine di 90 (novanta) giorni decorre dalla data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati. 2. I cittadini svizzeri titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido non abbisognano del visto per entrare o transitare nel territorio della Repubblica di Indonesia, o per soggiornarvi per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di ciascuna entrata.
Al momento di entrare nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente, la durata di validità del passaporto diplomatico o di servizio dei cittadini di ciascuna Parte contraente dev’essere di almeno 6 (sei) mesi.
I titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido di ciascuna Parte contraente possono entrare nel e partire dal territorio del Paese dell’altra Parte contraente in qualsiasi punto autorizzato dalle competenti autorità d’immigrazione, senza restrizioni di sorta tranne quelle previste dalle disposizioni in materia di sicurezza, migrazione, dogane, sanità oppure da altre disposizioni legalmente applicabili ai titolari dei predetti passaporti.
Se un cittadino di una Parte contraente smarrisce o danneggia il proprio passaporto diplomatico o di servizio mentre si trova nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente, la missione diplomatica o l’ufficio consolare del Paese di cui ha la nazionalità gli rilascia, conformemente alla legislazione di tale Paese, un documento per farvi ritorno e ne informa simultaneamente l’altra Parte contraente per via diplomatica.
Il presente Accordo può essere modificato o riveduto se le Parti contraenti lo ritengono necessario per mutuo consenso scritto. Le modifiche o revisioni entrano in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 11 del presente Accordo e sono parte integrante del presente Accordo.
Le Parti contraenti risolvono amichevolmente, previa consultazione o negoziazione, tutte le controversie e tutti i dissidi derivanti dall’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Jakarta il 7 luglio 2010, in due esemplari nelle lingue francese, inglese e indonesiana, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica di Indonesia: |
|---|---|
| Heinz Walker-Nederkoorn | R.M. Marty M. Natalegawa |
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
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