0.142.114.548•Accordo fra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera
0.142.114.548Bilateral International Treaty22 apr 1965
Conchiuso il 10 agosto 1964
Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 19651
Istrumenti di ratificazione scambiati il 22 aprile 1965
Entrato in vigore il 22 aprile 1965
(Stato 22 aprile 1965)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica italiana,
desiderosi di adeguare alla situazione attuale le disposizioni che regolano il tradizionale movimento migratorio dall’Italia alla Svizzera,
considerando la necessità di rendere più semplici e più rapide le modalità del reclutamento dei lavoratori italiani e la procedura relativa all’emigrazione dei lavoratori stessi in Svizzera,
solleciti di migliorare le condizioni di soggiorno dei lavoratori italiani in Svizzera e di assicurare loro lo stesso trattamento dei nazionali per quanto concerne le condizioni di lavoro,
hanno deciso di sottoporre a revisione l’Accordo relativo all’immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, concluso fra i due Paesi il 22 giugno 19482e, a tale fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
hanno concordato le disposizioni seguenti:
Il presente Accordo si applica ai lavoratori italiani in Svizzera, salve restando le disposizioni particolari relative ai frontalieri.
Il datore di lavoro che desidera assumere in Italia un lavoratore nominativamente indicato, gli farà pervenire un contratto di lavoro vistato dal Consolato, unitamente all’assicurazione di permesso di dimora rilasciata dalla competente polizia cantonale degli stranieri.
I contratti di lavoro sottoposti al visto saranno redatti su un modulo il cui testo e le cui clausole saranno stabiliti dalle autorità italiane d’intesa con l’Ufficio Federale dell’Industria, delle Arti e Mestieri e del Lavoro (in seguito l’Ufficio Federale). Per ogni ulteriore modifica verrà seguita la stessa procedura.
I lavoratori italiani reclutati in Italia su richiesta numerica o nominativa otterranno il passaporto, su presentazione del contratto di lavoro vistato secondo le norme di cui sopra, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge italiana.
Il controllo sanitario all’ingresso in Svizzera, richiesto per ragioni di sanità pubblica e nello stesso interesse dei lavoratori, sarà limitato allo stretto necessario. Detto controllo non comporterà alcuna spesa per i lavoratori.
La sicurezza sociale dei lavoratori italiani è regolata dalla Convenzione su tale materia, conchiusa tra la Svizzera e l’Italia il 14 dicembre 19626, nonchè dagli accordi complementari.
I lavoratori italiani potranno trasferire liberamente i loro risparmi in Italia nel quadro dell’Accordo monetario europeo del 5 agosto 19557.
I reclami che perverranno all’Ambasciata o al Consolato circa l’applicazione del presente Accordo saranno trasmessi alle autorità svizzere competenti. Esse procederanno alle inchieste necessarie, prenderanno, all’occorrenza, contatto con l’Ambasciata o col Consolato e si adopereranno per trovare soluzioni soddisfacenti. Queste verranno portate a conoscenza dell’Ambasciata o del Consolato.
In fede di che, i Plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente Accordo.Fatto in Roma, il 10 agosto 1964, in due esemplari, uno in italiano e l’altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.
| Per la Svizzera: Holzer | Per l’Italia: Ferdinando Storchi |
|---|
All’atto della firma, in data odierna, dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (in seguito l’Accordo), i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno tenuto a precisare i seguenti punti:
In merito all’articolo 7 dell’Accordo, viene precisato che le autorità italiane destineranno all’assistenza dei lavoratori italiani in Svizzera l’emolumento percepito per la vidimazione dei contratti di lavoro.
Circa le modalità di rimborso delle spese di viaggio, previsto all’articolo 9, par. 2 dell’Accordo, è stato convenuto che l’ente incaricato della riscossione farà pervenire al datore di lavoro un avviso di pagamento attestante che il lavoratore ha beneficiato di un buono di viaggio gratuito sul percorso italiano e contenente l’indicazione della somma da rimborsare. Detto avviso dovrà pervenire al datore di lavoro entro tre settimane dalla data di entrata in servizio del lavoratore; trascorso tale termine, il datore di lavoro potrà ritenersi liberato dall’obbligo del rimborso, versando l’importo al lavoratore.
In relazione all’articolo 11 dell’Accordo, i termini «regolare ed ininterrotto» non escludono la possibilità, per i lavoratori italiani, di recarsi fuori del territorio svizzero per brevi soggiorni di carattere temporaneo che non superino i due mesi.
Questa precisazione vale anche per l’articolo 16 dell’Accordo.
1. Circa l’articolo 11 dell’Accordo, le autorità svizzere applicheranno la riserva prevista al par. 3 solo se ciò si rendesse necessario in casi particolari. Le autorità svizzere faranno tutto il possibile, in tali casi, per accordare il trattamento più favorevole consentito dalle disposizioni limitative dell’impiego della manodopera straniera.
Questa precisazione vale anche per l’articolo 12, par. 3 dell’Accordo.
2. Se, per circostanze eccezionali, il lavoratore italiano che ha compiuto un soggiorno superiore ai cinque anni fosse costretto a lasciare la Svizzera, sarà tenuto conto del soggiorno compiuto in Svizzera agli effetti dei calcolo dei periodi di soggiorno che danno diritto ai vantaggi previsti dall’Accordo, qualora egli faccia ritorno in Svizzera entro due anni dalla partenza.
In merito all’articolo 12 dell’Accordo, si precisa quanto segue:
1. In relazione all’articolo 14 dell’Accordo , si precisa che l’espressione «stretto necessario» significa che i lavoratori italiani saranno sottoposti ai soli esami diagnostici relativi alle malattie infettive, in particolare alla tubercolosi ed alla sifilide.
2. Circa la frequenza di questi esami, le autorità federali si riservano di fissarla tenendo conto dell’interesse dei lavoratori e della tutela della salute pubblica.
3. Le autorità federali s’impegnano a non respingere, al loro ritorno in Svizzera, i lavoratori italiani che, dopo aver trascorso un limitato periodo di tempo all’estero, presentano stati patologici riferibili al loro precedente soggiorno in Svizzera.
1. Per quanto riguarda l’articolo 16, par. 2 dell’Accordo, l’obbligo di iscrizione ad una cassa di assicurazione contro la disoccupazione è determinato in Svizzera a seconda delle disposizioni cantonali, trattandosi di decisione di competenza dei Cantoni in virtù della Costituzione federale9; spetta perciò alle autorità cantonali competenti di decidere se l’iscrizione dei lavoratori italiani aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera debba essere obbligatoria, oppure facoltativa. I lavoratori italiani iscritti alle casse di assicurazione contro la disoccupazione beneficeranno, in caso di disoccupazione, dello stesso trattamento riservato ai nazionali.
2. Ove il permesso di dimora di un lavoratore assicurato non potesse essere rinnovato, il termine per la sua partenza dalla Svizzera verrà fissato in modo ch’egli possa quanto meno percepire tutte le indennità di disoccupazione spettantigli.
Il presente Protocollo finale, che è parte integrante dell’Accordo, sarà ratificato e avrà effetto alle stesse condizioni e per la stessa durata dell’Accordo medesimo.
Fatto in Roma, il 10 agosto 1964, in due esemplari, uno in italiano e l’altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.
| Per il Consiglio Federale Svizzero: Holzer | Per il Governo della Repubblica Italiana: Ferdinando Storchi |
|---|
RU 1965 399 ↩
[RU 1948 790] ↩
RS 0.142.114.541.3 ↩
Ora: quattro anni. ↩
Ora: 36 mesi. ↩
RS 0.831.109.454.2 ↩
Questo acc. [RU 1959 1651 è stato abrogato dalla ris. dei Consiglio dell’OCSE del 13 dic. 1972, con effetto al 31 dic. 1972. ↩
[RU 1948 790] ↩
RS 101 . L’assicurazione contro la disoccupazione è ora obbligatoria per i lavoratori dipendenti (art. 34noviesCost.). ↩
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