0.142.114.549•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare
0.142.114.549Bilateral International Treaty1 mag 2000
Concluso il 10 settembre 1998
Approvato dall’Assemblea federale il 20 aprile 19991
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 2000
(Stato 1° maggio 2000)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica italiana,
qui di seguito denominati «Parti Contraenti»,
nell’intento di facilitare, in uno spirito di cooperazione e di buon vicinato, la riammissione alla frontiera fra i due Stati delle persone in situazione irregolare, nonché il loro transito,
nel contesto delle azioni internazionali per prevenire l’immigrazione irregolare,
su base di reciprocità,
hanno convenuto quanto segue:
L’obbligo di riammissione di cui all’articolo 3 non sussiste per:
La Parte Contraente richiedente riammette senza formalità nel proprio territorio i cittadini di Stati terzi nei riguardi dei quali, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall’altra Parte Contraente, risultano non soddisfatte le condizioni previste all’articolo 3 al momento della loro uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.
La Parte Contraente richiedente assume, fino alla frontiera della Parte Contraente richiesta, le spese di trasporto delle persone riammesse in base agli articoli 1 e 3.
Il transito per allontanamento è rifiutato, in particolare: – se lo straniero, nello Stato di destinazione o in qualsiasi altro Stato ove potrebbe essere trasferito successivamente, corre il rischio di subire trattamenti o pene disumane e degradanti o la pena di morte, oppure se la sua vita o la sua libertà possono essere messe in pericolo a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche; – se lo straniero corre il rischio, nello Stato di destinazione o in qualsiasi altro Stato ove possa essere ulteriormente trasferito, di essere imputato o condannato in un procedimento penale per fatti anteriori al transito; – se, dopo il rilascio dell’autorizzazione per il transito, sopravvengono o vengono successivamente conosciuti fatti che giustificano il rifiuto ai sensi dei capoversi precedenti.
La Parte Contraente che ha adottato il provvedimento di allontanamento o di rifiuto di ingresso sul suo territorio deve comunicare alla Parte Contraente richiesta se è necessario scortare la persona oggetto di tali provvedimenti. Ai fini del transito, la Parte Contraente richiesta può: – sia decidere di assicurare essa stessa la scorta, addebitando le spese relative alla Parte richiedente; – sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte richiedente; – sia autorizzare la Parte richiedente ad assicurare essa stessa la scorta sul suo territorio.
Nel caso delle ultime due ipotesi, la scorta della Parte Contraente richiedente è posta sotto l’autorità dei Servizi competenti della Parte Contraente richiesta.
Le autorità dello Stato di transito comunicano alle autorità dello Stato richiedente tutti gli elementi d’informazione relativi agli incidenti sopravvenuti nel corso dell’esecuzione di tali provvedimenti.
In caso di reato commesso dallo straniero in transito, lo Stato richiesto ha competenza prioritaria. Qualora decida di non esercitare tale competenza, ne informa immediatamente lo Stato richiedente; quest’ultimo può allora esercitare la propria competenza, conformemente alla propria legge.
Gli agenti di scorta che, in applicazione del presente Accordo, esercitano le loro funzioni sul territorio dello Stato di transito, devono poter in ogni momento comprovare la propria identità, le proprie funzioni e la natura della loro missione esibendo l’autorizzazione di transito rilasciata dallo Stato richiesto.
Lo Stato sul territorio del quale è stato causato il danno provvede al risarcimento del danno alle condizioni applicabili ai propri agenti. Lo Stato cui appartengono gli agenti che hanno causato danni sul territorio dell’altra Parte Contraente rimborsa integralmente a quest’ultima le somme da essa versate alle vittime e agli aventi diritto.
La Parte Contraente richiedente assume i costi di trasporto per il transito di cui all’articolo 8 del presente Accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione, inclusi quelli dell’eventuale trasporto di ritorno.
Il presente Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è applicabile parimenti al Principato del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, per il Principato del Liechtenstein, in base ai trattati bilaterali in vigore fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione del presente Accordo ed essendone stato informato dalla Parte Contraente svizzera il Principato del Liechtenstein. Si applicano le disposizioni che seguono:
Ai fini dell’articolo 3 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione visto o titolo di soggiorno rilasciato dalla Parte Contraente richiesta va intesa come «visto o titolo di soggiorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dal Principato del Liechtenstein».
g) Ai fini dell’articolo 4 lettera b del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein».
Ai fini dell’articolo 4 lettera c del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione Svizzera o del Principato del Liechtenstein.
Ai fini dell’articolo 4 lettera d del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione Svizzera o il Principato del Liechtenstein».
Le due Parti Contraenti stabiliscono nell’Annesso le disposizioni necessarie ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6, 10 e 11, nonché: – le Autorità centrali o locali competenti per la riammissione e il transito nonché le modalità delle comunicazioni; – le modalità per determinare i punti di consegna che possono essere utilizzati per la riammissione e l’entrata in transito degli stranieri; – le procedure per il rimborso delle spese.
Esse, inoltre, non pregiudicano gli obblighi derivanti per la Repubblica Italiana dall’applicazione delle disposizioni dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di Applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990, dalla Convenzione tra gli Stati ai quali si applicano l’Accordo e la Convenzione di Schengen e la Polonia, firmata il 29 marzo 1991 sulla riammissione di persone in situazione irregolare e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell’avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione. Con la sua entrata in vigore cessa l’applicazione di ogni altro accordo fra le Parti sulle materie in esso regolate.
Il presente Accordo ha una validità illimitata. Può essere denunciato, per via diplomatica, con un preavviso di tre mesi. La denuncia o la sospensione del presente Accordo da parte di una delle due Parti Contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno sottoscritto il presente Accordo.Fatto a Roma, il 10 settembre 1998, in due esemplari originali in lingua italiana.
| Per il Consiglio federale svizzero: Arnold Koller | Per il Governo della Repubblica italiana: Lamberto Dini |
|---|
1.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell’articolo 1 paragrafi 1 e 2, deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità della persona interessata; – elementi relativi ai documenti di cui all’articolo 2 dell’Accordo che consentono di accertare o di presumere la cittadinanza. 1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 1 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai punti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. Nel caso previsto dall’articolo 2 paragrafo 2 tale termine è prorogato di tre giorni, nell’ipotesi in cui le autorità consolari adite neghino il rilascio del documento di viaggio. 1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta.
2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 1 o 2, o dell’articolo 5 deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata; – elementi relativi al visto e al soggiorno di cui all’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo nonchè ai documenti di cui al punto 3 del presente Annesso, che consentano di stabilire o di constatare l’ingresso o il soggiorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta. 2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 2 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai punti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. 2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell’accettazione della Parte Contraente richiesta. 2.6 La consegna di persone rintracciate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo avviene con procedura semplificata. La richiesta di riammissione e la risposta avvengono senza formalità speciali (anche oralmente). La consegna è effettuata per il tramite delle autorità competenti. La riammissione ove ne sussistano le condizioni, avviene, al più tardi, nelle 48 ore successive al rintraccio.
3.1 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova: – timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti; – titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di sei mesi; – visto scaduto da meno di sei mesi; – titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l’ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dal territorio della Parte Contraente richiesta. 3.2 L’ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta è presunto, in particolare, sulla base di uno o più degli indizi indicati qui di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta: – documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l’identità della persona interessata, in particolare patente di guida o permesso di condurre, libretto di navigazione, autorizzazione per il porto d’armi, tessera postale ecc.; – documento di stato civile; – titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di sei mesi; – ricevute comprovanti acquisti effettuati sul territorio della Parte Contraente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti di cui sopra; – titolo di trasporto; – conti d’albergo; – mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta; – carte di accesso nominative ad istituzioni pubbliche o private; – possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata; – dichiarazioni rese da pubblici ufficiali; – dichiarazioni della persona interessata, rese all’autorità richiedente, non contraddittorie e sufficientemente dettagliate, indicanti fatti oggettivamente verificabili; – dichiarazioni testimoniali comprovanti l’ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti; – dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un’agenzia di viaggi o di un «passatore»; – carta per appuntamento da medici, dentisti ecc. – timbro di uscita da uno Stato limitrofo di uno dei due Stati Contraenti, tenuto conto dell’itinerario seguito e della data di passaggio delle frontiere; – registrazioni video del passaggio delle frontiere; – corrispondenza delle impronte digitali con quelle prese dall’autorità della Parte Contraente richiesta; – luogo del rintraccio.
4.1 La richiesta di transito per allontanamento presentata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 10 dell’Accordo, deve contenere in particolare le seguenti informazioni: – dati relativi all’identità e alla cittadinanza della persona interessata; – natura del provvedimento di allontanamento di cui è oggetto; – data del provvedimento di allontanamento di cui è oggetto; – documento di viaggio di cui è titolare; – data del viaggio, mezzo di trasporto, ora e luogo di arrivo nel territorio della Parte Contraente richiesta, itinerario, ora di partenza dal territorio della Parte Contraente richiesta, Stato e località di destinazione; – dati relativi al personale di scorta (identità, qualifica, titolo di viaggio posseduto, mezzo di trasporto utilizzato). 4.2 La richiesta di transito deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l’allegato 3 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all’occorrenza con l’annotazione «non pertinente» (n.p.). 4.3 La richiesta deve essere trasmessa, almeno 48 ore prima del previsto transito, alle Autorità delle Parti Contraenti di cui al punto 6.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica. 4.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e possibilmente entro le 24 ore.
5.1 La consegna di cittadini delle Parti Contraenti avviene ad ogni valico sorvegliato della frontiera comune e a qualsiasi aeroporto. 5.2 Per la riammissione e l’ingresso in transito di cittadini di Stati terzi (art. 3 e 8) le Parti si comunicheranno reciprocamente i punti di consegna e di transito nei rispettivi territori.
6.1 Autorità competenti per le richieste di riammissione 6.1.1 Per la Confederazione Svizzera 6.1.1.1 In modo generale: Le autorità cantonali o federali competenti per l’applicazione dell’Accordo. 6.1.1.2 In modo specifico: I servizi cantonali o federali competenti, in particolare per la loro vicinanza al luogo di rintraccio della persona da riammettere e secondo le modalità che saranno definite direttamente fra le autorità delle Parti Contraenti che sono competenti in materia di controlli transfrontalieri. 6.1.2 Per la Repubblica italiana 6.1.2.1 In modo generale: Ministero dell’Interno: Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, Servizio immigrazione e polizia di frontiera. 6.1.2.2 In modo specifico: Uffici locali della Polizia di Stato aventi competenza per i settori di Aosta, Domodossola, Luino, Ponte Chiasso e Tirano. 6.2 Autorità competenti per le richieste di transito 6.2.1 Per la Confederazione Svizzera: Ufficio federale dei rifugiati (UFR)7del Dipartimento federale di giustizia e polizia. 6.2.2 Per la Repubblica italiana: Ministero dell’Interno: Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, Servizio immigrazione e polizia di frontiera. 6.3 Autorità competenti per i problemi di carattere giuridico 6.3.1 Per la Confederazione Svizzera: Ufficio federale dei rifugiati (UFR)8 6.3.2 Per la Repubblica italiana: Ministero dell’Interno: Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali, Ufficio Studi e Legislazione.
7.1 II rimborso di tutte le spese relative all’esecuzione delle disposizioni previste dall’Accordo, anticipate dalla Parte Contraente richiesta e spettanti alla Parte Contraente richiedente, viene corrisposto entro trenta giorni a decorrere dal ricevimento della fattura. 7.2 Le Parti Contraenti si impegnano a dare esecuzione al transito sotto scorta nel modo più razionale ed economico possibile, pur garantendo il necessario ed adeguato livello di sicurezza.
Le autorità competenti delle Parti Contraenti utilizzano ai fini dell’attuazione dell’Accordo e del presente Annesso la lingua italiana; tuttavia esse possono adottare formulari corrispondenti a quelli riportati in allegato nei quali le dizioni sono formulate oltre che in italiano anche in francese e/o in tedesco.
Le modifiche al presente Annesso e dei suoi allegati saranno effettuate mediante scambio di note fra il Dipartimento federale degli Affari Esteri della Confederazione svizzera e il Ministero degli Affari Esteri italiano.
| Data della richiesta: | Ora: | |
|---|---|---|
| Servizio richiedente: | ||
| Tel.: | Fax.: | |
| Servizio destinatario: | ||
| Tel.: | Fax.: |
| Cognome | Nome |
|---|---|
| Alias | |
| Data di nascita | Luogo di nascita |
| Nazionalità | Fascicolo n. |
| 1. Documenti che permettono di stabilire la nazionalità |
|---|
| 2. Elementi che permettono di presumere la nazionalità |
| Data di entrata |
|---|
| Durata del soggiorno |
| Data e luogo del rintraccio |
| Condizioni di soggiorno |
| Soggiorno irregolare |
| Rilascio di un titolo di soggiorno |
| Provvedimento di allontanamento |
| Data della consegna | |
|---|---|
| Ora della consegna | |
| Luogo della consegna | |
| Modo di trasporto e | |
| eventualmente n. del treno o n. volo |
| Numero |
|---|
| Data | |
|---|---|
| Timbro | |
| Nome e grado del funzionario | Firma |
| Data | ||
|---|---|---|
| Ora | ||
| Decisione presa | Accettazione □ | Diniego □ |
| Nome e grado del funzionario | Firma |
| In caso di diniego specificarne in allegato i motivi: |
|---|
(1) Allegare le copie di questi documenti.
| Data della richiesta: | ||
|---|---|---|
| Tel.: | Fax.: | |
| Servizio destinatario: | ||
| Tel.: | Fax.: |
| Cognome | Nome |
|---|---|
| Alias | |
| Data di nascita | Luogo di nascita |
| Nazionalità | Fascicolo n. |
| Cognome | Nome |
|---|---|
| Alias | |
| Data di nascita | Luogo di nascita |
| Nazionalità | Fascicolo n. |
| 1. Documenti (1) |
|---|
| (di viaggio, di identità, di cittadinanza, titolo di soggiorno) |
| 2. Visti (1) |
| (data di rilascio, validità, ecc.) |
| 3. Timbri di entrata/uscita (1) |
| 4. Altri documenti (1) |
| Data di entrata | |
|---|---|
| Durata del soggiorno | |
| Data e luogo del rintraccio | |
| Itinerario di viaggio | |
| Osservazioni sulle condizioni | |
| di soggiorno |
| Data della consegna | |
|---|---|
| Ora della consegna | |
| Luogo della consegna | |
| Modo di trasporto e eventualmente | |
| n. del treno o n. del volo |
| Numero |
|---|
| Data | |
|---|---|
| Timbro | |
| Nome e grado del funzionario | Firma |
| Data | ||
|---|---|---|
| Ora | ||
| Decisione presa | Accettazione □ | Diniego □ |
| Nome e grado del funzionario | Firma |
| In caso di diniego specificarne in allegato i motivi: |
|---|
(1) Allegare le copie di questi documenti.
| Autorità richiedente: | |
|---|---|
| Tel.: | Fax.: |
| Richiesta n.: | Data: |
| Nome e grado del funzionario: | |
| Firma: |
Modalità di transito:
| Aereo | Strada |
|---|---|
| Itinerario |
Data, ore e luogo di arrivo sul territorio dello Stato di transito:
| Il: | a: | C.gnia aerea: |
|---|---|---|
| Aeroporto: | n. del volo: | Tipo di veicolo: |
| Posto di confine: | n. del veicolo: |
Data, ora e luogo di partenza dallo Stato di transito:
| Il: | a: | |
|---|---|---|
| Aeroporto: | n. del volo: | C.gnia aerea: |
| Destinazione finale: |
|---|
| Richiesta di autorizzazione di transito n.: |
|---|
Ricevuta della richiesta:
| Data | ||
|---|---|---|
| Ora | ||
| Decisione presa | Accettazione □ | Diniego □ |
| Nome e grado del funzionario | Firma |
Identità del o degli stranieri allontanati:
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Natura del provvedimento | Documento di viaggio |
|---|
Altri membri della famiglia:
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita |
|---|---|---|
| Alias | ||
| Nazionalità | Fascicolo n. |
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.114.549",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/199",
"documentDate": "1998-09-10",
"inForceSince": "2000-05-01"
},
"content": {
"number": "0.142.114.549",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/199",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.114.549",
"hash": "84b8d64bbfbef315b7ccda87d72281deacf29351a518f3db813772f4dbbbcd7f",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.114.549",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:50.607Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/199/20000501/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-199-20000501-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/199",
"documentDate": "1998-09-10",
"inForceSince": "2000-05-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 10. September 1998 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt (mit Anhang und Anlagen)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/199/20000501/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-199-20000501-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/199/20000501/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (avec annexe)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/199/20000501/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-199-20000501-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/199/20000501/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (con annesso e allegati)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/199/20000501/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-199-20000501-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/199/20000501/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/199/20000501/it/xml"
}
}