0.142.114.582•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Giamaica sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio
0.142.114.582Bilateral International Treaty3 dic 2010
Concluso il 3 novembre 2010
Entrato in vigore il 3 dicembre 2010
(Stato 3 dicembre 2010)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Giamaica,
(detti in seguito «Parti contraenti»),
nell’intento di agevolare la circolazione fra la Svizzera e la Giamaica (dette in seguito «gli Stati») dei titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio,
animati dal desiderio di rafforzare la reciproca collaborazione fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
I cittadini di ciascuno Stato entrano nel territorio dell’altro Stato transitando dai valichi di frontiera designati per il traffico internazionale.
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio conformemente agli articoli 1 e 2 ai cittadini dell’altra Parte contraente per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri motivi gravi. Nei casi previsti nell’articolo 9 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche non occorrono motivi.
Qualsiasi modifica concordata fra le Parti contraenti è notificata per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica.
Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19634sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la firma da parte delle Parti contraenti.
Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri motivi gravi. Tale sospensione è notificata senza indugio per scritto e per via diplomatica all’altra Parte contraente ed entra in vigore il giorno in cui quest’ultima riceve la notifica. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia ha effetto 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Berna il 3 novembre 2010 in duplice esemplare nelle lingue tedesca e inglese, entrambi i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione si applica il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Giamaica: |
|---|---|
| Alard du Bois-Reymond | Peter C. Black |
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