0.142.114.702•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakstan sulla soppressione dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio
0.142.114.702Bilateral International Treaty10 gen 2023
Concluso il 6 settembre 2021
Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 gennaio 2023
(Stato 10 gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kazakstan
(in seguito «le Parti contraenti»),
animati del desiderio di semplificare la circolazione tra la Svizzera e il Kazakstan (in seguito «gli Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico o di servizio;
considerando l’interesse di rafforzare la cooperazione reciproca fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
Le Parti contraenti possono introdurre di comune accordo modifiche al presente Accordo mediante protocolli di modifica separati che entrano in vigore conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 9 del presente Accordo.
Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui i rispettivi Stati hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632sulle relazioni consolari.
Ciascuna delle Parti contraenti ha diritto di sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo nell’interesse di garantire la sicurezza nazionale, tutelare l’ordine pubblico e la salute pubblica o per altre ragioni gravi. La decisione di sospensione è inviata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima della sua entrata in vigore. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente se non ci sono più motivi per la sospensione. La sospensione cessa il giorno di ricezione di questa notifica.
Ciascuna delle Parti contraenti può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo decade 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Berna, il 6 settembre 2021, in due esemplari nelle lingue tedesca, kazaka, russa e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo le Parti contraenti si riferiscono al testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Ignazio Cassis | Per il Governo della Repubblica del Kazakstan: Mukhtar Tleuberdi |
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