0.142.114.742•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico
0.142.114.742Bilateral International Treaty26 mag 2017
Concluso il 20settembre 2016
Entrato in vigore con scambio di note il 26 maggio 2017
(Stato 26 maggio 2017)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kirghizistan
(in seguito «le Parti contraenti»),
nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e il Kirghizistan (in seguito «gli Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico;
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Le autorità competenti di ciascuna delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altre ragioni gravi.
Le due Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le procedure interne necessarie a tal fine.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle due Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le due Parti contraenti si comunicano di aver espletato le procedure interne previste dalla legge dei due Paesi per la sua entrata in vigore.
Ciascuna delle due Parti contraenti può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altre ragioni gravi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte non appena i motivi della sospensione non sussistono più.
Ciascuna delle due Parti contraenti può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte.
Fatto a New York, il 20settembre 2016, in due esemplari nelle lingue francese, chirghisa, russa e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Simonetta Sommaruga | Per il Governo della Repubblica del Kirghizistan: Erlan Abdyldaev |
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