0.142.114.749•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata
0.142.114.749Bilateral International Treaty15 ago 2003
Concluso il 23 ottobre 2002
Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 agosto 2003
(Stato 15 agosto 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kirghizistan
(detti di seguito «Parti»),
desiderosi di continuare e promuovere la proficua collaborazione reciproca,
determinati a prendere provvedimenti contro l’immigrazione illegale,
desiderosi di agevolare la procedura per la riammissione di persone la cui dimora non è o non è più autorizzata,
hanno convenuto quanto segue:
(1). Parte richiedente – Stato che trasferisce persone senza dimora autorizzata. (2). Parte richiesta – Stato che riammette persone trasferite dalla Parte richiedente. (3). Domanda – Richiesta scritta presentata dallo Stato richiedente per il ritorno di persone. (4). Riammissione – Riammissione di persone la cui dimora non è o non è più autorizzata nello Stato membro del presente Accordo nel Paese di cui hanno la cittadinanza o in cui hanno avuto precedentemente la loro dimora permanente.
(1) Su domanda della Parte richiedente la Parte richiesta riammette, senza formalità, le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni vigenti di entrata o di dimora, se è comprovabile o verosimile che queste persone possiedono la cittadinanza della Parte richiesta.
(2) Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta rilascia senza indugio i documenti di viaggio necessari per il rientro delle persone da riammettere.
(3) Le Parti si aiutano reciprocamente a verificare la cittadinanza delle persone da riammettere al fine di agevolare la procedura. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta deve designare esperti per verificare la cittadinanza delle persone da riammettere.
(1) Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta riammette cittadini di Stati terzi cui è stato accordato un permesso di dimora o cui è riconosciuto lo statuto di rifugiato.
(2) La Parte richiedente riammette i cittadini di Stati terzi secondo il paragrafo 1 se successivamente risulta che la persona in questione non era in possesso di un permesso di dimora oppure non le era stato riconosciuto lo statuto di rifugiato dalla Parte richiesta.
Per permesso di dimora o documento comprovante lo statuto di rifugiato secondo l’articolo 3 è inteso qualsiasi documento elencato in allegato (punto 2, ad art. 3 e 4) che è stato rilasciato dalle autorità competenti in conformità con il diritto nazionale.
(1) La Parte richiesta risponde senza indugio, al più tardi entro 20 giorni feriali, alle domande di riammissione della Parte richiedente. (2). La Parte richiesta riammette senza indugio, al più tardi entro un mese, le persone la cui riammissione è stata convenuta. Su richiesta, questo termine può essere prorogato per quanto lo esigano il trattamento delle esigenze giuridiche o le difficoltà pratiche. Le autorità competenti delle Parti convengono anticipatamente e per scritto la data del trasferimento definitivo.
(1) Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l’applicazione del presente Accordo, questi ultimi sono raccolti, trattati e protetti in conformità con il diritto nazionale e internazionale. Vanno osservati segnatamente i principi seguenti:
(2) I dati personali trasmessi nel quadro di riammissioni di persone devono concernere esclusivamente: (a) i dati personali riguardanti la persona da trasferire e, eventualmente, quelli riguardanti membri della sua famiglia (cognome, nome, se del caso cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanze attuale ed eventualmente precedenti), (b) la carta d’identità, il passaporto o altri documenti, documenti di viaggio e lasciapassare (numero, validità, data del rilascio, autorità che ha rilasciato il documento, luogo del rilascio, ecc.), (c) altri dati, quali impronte digitali o fotografie, necessari all’identificazione della persona da trasferire o per determinare se sono state adempiute le condizioni di riammissione secondo il presente Accordo, (d) i luoghi di dimora e gli itinerari.
Tutti i costi risultanti dalla riammissione e dal transito fino al confine della Parte richiesta sono a carico della Parte richiedente.
(1) Le procedure d’applicazione del presente Accordo, in particolare quelle concernenti:
sono disciplinate nell’allegato del presente Accordo che è parte integrante di quest’ultimo. (2). Il giorno della firma del presente Accordo le Parti si scambiano un elenco delle autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo con gli indirizzi come anche un elenco dei posti di confine dove avviene la riammissione.
(1) Le Parti si aiutano vicendevolmente nella realizzazione e nell’applicazione del presente Accordo.
(2) Le Parti si scambiano regolarmente informazioni sulle esigenze in materia di immigrazione poste per i cittadini di Stati terzi.
(3) Qualsiasi divergenza concernente l’interpretazione, l’applicazione o la realizzazione del presente Accordo è appianata mediante consultazione reciproca e scambio di opinioni, oralmente o per scritto, tra le autorità competenti delle Parti.
Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi di diritto internazionale, in particolare in materia di estradizione e dei diritti dell’uomo.
D’intesa reciproca, il presente Accordo può essere modificato oppure possono essere introdotti complementi in forma di protocolli separati che sono parte integrante dell’Accordo.
Ciascuna Parte, dopo aver consultato l’altra Parte, può sospendere totalmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per motivi attinenti all’ordine pubblico, alla salute o alla sicurezza pubblica. La sospensione deve essere comunicata immediatamente per scritto all’altra Parte.
Il presente Accordo s’applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
(1). Il presente Accordo entra in vigore il giorno della ricezione dell’ultima notifica scritta sull’adempimento di tutte le esigenze giuridiche necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo secondo il diritto nazionale. (2). Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante comunicazione scritta; in tal caso la denuncia ha effetto 30 giorni dopo la ricezione di detta comunicazione.
Fatto a Bishkek, il 23 ottobre 2002, in due esemplari nelle lingue inglese, tedesca, kirghisa e russa. In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Accordo fa fede il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Wilhelm Meier | Per il Governo della Repubblica del Kirghizistan: Askar Aitmatov |
|---|
Ad articolo 2 dell’Accordo:
1.1 La prova della cittadinanza può essere addotta mediante i documenti seguenti:
– una carta d’identità valida;
– un passaporto o un documento sostitutivo del passaporto validi (ad es. lasciapassare).
Su presentazione dei documenti sopra menzionati la Parte richiesta riconosce la cittadinanza della persona, senza che siano necessarie altre verifiche.
1.2 La cittadinanza può essere resa verosimile mediante e sulla base di:
– tutti i documenti elencati sotto 1.1 la cui validità è scaduta;
– carte personali che attestano l’appartenenza all’esercito svizzero o alle forze armate della Repubblica del Kirghizistan;
– licenze di condurre;
– atti di nascita;
– libretti di marinaio;
– dichiarazioni di testimoni;
– dati personali forniti dalla persona in questione;
– lingua della persona in questione (ad es. mediante perizia linguistica LINGUA);
– confronto delle impronte digitali con quelle che l’altra Parte ha registrato nella sua banca dati.
Nel caso sopra menzionato la cittadinanza è considerata stabilita nella misura in cui la Parte richiesta non l’abbia confutata.
1.3 Se ritiene che la persona in questione possegga la cittadinanza corrispondente (vedi art. 2 del presente Accordo), la Parte richiedente invia per scritto alla Parte richiesta le seguenti informazioni riguardanti la persona in questione:
La risposta deve essere inviata entro 20 giorni feriali alla Parte richiedente.
1.4 Se la persona in questione è bisognosa di cure mediche, la Parte richiedente trasmette una descrizione dello stato di salute della persona come anche copie di certificati medici e informazioni sulla necessità di approntare trattamenti speciali quali assistenza medica o altra o trasporto con ambulanza.
Ad articoli 3 e 4 dell’Accordo:
2.1 Qualsiasi domanda per la riammissione di cittadini terzi giusta l’articolo 3 del presente Accordo deve contenere le seguenti informazioni sulla persona in questione:
2.2 Il diritto di dimora può essere provato mediante i seguenti documenti:
a) sul territorio della Svizzera:
– permesso C che consente la dimora rilasciato da un’autorità cantonale di polizia degli stranieri,
– documento di viaggio per rifugiati (documento di viaggio della Convenzione) conformemente alla Convenzione del 28 luglio 19511sullo statuto dei rifugiati,
– passaporto valido per straniero;
b) sul territorio della Repubblica del Kirghizistan:
– il permesso di dimora rilasciato dal Dipartimento per i visti e i permessi di dimora del Ministero degli Interni,
– certificato di rifugiato, rilasciato conformemente al diritto nazionale, alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 28 luglio 1951 e al protocollo addizionale del 31 gennaio 19672sullo statuto dei rifugiati.
2.3 Il numero 1.2 del presente allegato si applica parimenti per la presunzione della dimora permanente. In tal caso la persona in questione viene riammessa soltanto con l’accordo espresso della Parte richiesta. La Parte richiesta deve rispondere alla domanda entro 15 giorni feriali.
Ad articolo 5 dell’Accordo: I termini fissati nell’articolo 5 sono termini massimi. Il termine inizia con la notifica della domanda di riammissione alla Parte richiesta.
Ad articolo 7 dell’Accordo: Conformemente all’articolo 7 dell’Accordo la Parte richiedente deve rimborsare tutti i costi entro 30 giorni dalla ricezione della fattura sul conto bancario del Dipartimento della Parte richiesta.
Ad articolo 9 dell’Accordo: 5.1 Se la cittadinanza sul fondamento dei documenti presentati non può essere comprovata o presunta, su domanda della Parte richiedente un esperto della Parte richiesta deve senza indugio convocare per interrogazione la persona in questione. 5.2 Se nel corso dell’interrogazione la cittadinanza può essere stabilita dall’esperto della Parte richiesta, deve essere allestito senza indugio un documento sostitutivo del passaporto in cui è confermata la cittadinanza della persona in questione. 5.3 Se la cittadinanza della persona in questione può essere resa verosimile mediante audizione da parte del Consolato della Parte richiesta, il Consolato deve allestire un documento sostitutivo del passaporto dopo consultazione delle autorità centrali competenti. 5.4 Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta nomina gli esperti che stabiliscono la cittadinanza delle persone di cui sopra. 5.5 Se la Parte richiedente dispone di altri mezzi per comprovare o rendere verosimile la cittadinanza della persona in questione, deve comunicarli senza indugio alle autorità competenti della Parte richiesta. 5.6 I costi in connessione con la determinazione della cittadinanza sono a carico della Parte richiedente.
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