0.142.114.759•Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo
0.142.114.759Bilateral International Treaty1 giu 2010
Concluso il 3 febbraio 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2010
(Stato 1° giugno 2010)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kosovo,
di seguito «le Parti contraenti»,
decisi ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina,
desiderosi di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per entrare e per soggiornare legalmente nei territori della Svizzera o del Kosovo, e di agevolare il transito di cittadini di Paesi terzi o apolidi in uno spirito di cooperazione;
confermando la loro volontà di promuovere i ritorni volontari e agevolare la reintegrazione delle persone interessate, nei limiti della loro legislazione nazionale,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni: (a) «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Svizzera conformemente alla legislazione svizzera; (b) «cittadino del Kosovo»: chiunque abbia la cittadinanza del Kosovo conformemente alla legislazione kosovara; (c) «cittadino di Paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Svizzera o del Kosovo; (d) «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza; (e) «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Svizzera o dal Kosovo, che autorizza una persona a soggiornare sul suo territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno; (f) «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Svizzera o dal Kosovo per consentire l’entrata o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale; (g) «Stato richiedente»: lo Stato (Svizzera o Kosovo) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 14; (h) «Stato richiesto»: lo Stato (Svizzera o Kosovo) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14; (i) «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Svizzera o del Kosovo incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 lettera a); (j) «transito»: il passaggio di un cittadino di Paesi terzi o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione.
Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 7 del Protocollo d’applicazione. 2. Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il consenso all’operazione di transito, entro tre (3) giorni di calendario e per scritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto. 3. In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate, nei limiti degli obblighi internazionali dello Stato richiesto, dall’obbligo del visto di transito aeroportuale. 4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.
Le spese di trasporto e le spese legate ai documenti di viaggio afferenti alla riammissione, alla riammissione indebita e al transito ai sensi del presente Accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall’interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione.
I dati personali vengono comunicati solo se necessario all’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti. A disciplinare il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale della Svizzera e del Kosovo.
In particolare, si applicano i seguenti principi: (a) i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente; (b) i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente Accordo e successivamente trattati dall’autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità; (c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente: – gli estremi della persona da trasferire (nomi, cognomi, eventuali cognomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti), – il passaporto, la carta di identità o la licenza di condurre (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio), – fermate e itinerari, – altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo; (d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, devono venire aggiornati; (e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati; (f) sia l’autorità che comunica i dati personali sia quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, o risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati; (g) su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti; (h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li ha comunicati; (i) l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per scritto la comunicazione e il ricevimento di tali dati.
Fatto a Berna, il 3 febbraio 2010 in duplice esemplare nelle lingue inglese, francese e nelle lingue ufficiali del Kosovo (Albanese e Serbo). In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Accordo fa fede il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica del Kosovo: |
|---|---|
| Eveline Widmer-Schlumpf | Zenun Pajaziti |
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministero dell’Interno della Repubblica del Kosovo
di seguito «le Parti contraenti»,
conformemente all’articolo 19 dell’Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo (di seguito «Accordo»)
hanno convenuto quanto segue:
(1). Le autorità competenti per l’applicazione dell’Accordo sono:
a) per la Confederazione Svizzera:
Ufficio federale della migrazione6, Divisione Rimpatrio
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
b) per la Repubblica del Kosovo:
per il rimpatrio:
Ministero dell’Interno
Dipartimento della frontiera, dell’asilo e della migrazione
Rruga Tirana
Objekti – Kosovarja
10000 Prishtinë – Kosovë
per il transito:
Ministero dell’Interno
Polizia del Kosovo
Direzione degli stranieri e della migrazione
Rruga «Luan Haradinaj»
10000 Prishtinë – Kosovë
(2). Al momento della firma dell’Accordo, le Parti contraenti si scambiano i dati relativi alle autorità competenti. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 si trasmettono direttamente ogni ulteriore cambiamento concernente le autorità competenti o i loro dati.
(1). L’autorità competente dello Stato richiedente invia la domanda scritta di riammissione direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto tramite un canale di comunicazione sicuro. (2). L’autorità competente dello Stato richiesto invia per scritto la risposta alla domanda di riammissione direttamente all’autorità competente dello Stato richiedente tramite un canale di comunicazione sicuro.
(1). Se lo Stato richiedente ritiene che altri documenti, non elencati negli allegati 1–5 del presente protocollo d’applicazione, siano necessari per comprovare la cittadinanza della persona da riammettere, li invia allo Stato richiesto assieme alla domanda di riammissione. (2). In occasione del trattamento della domanda di riammissione, lo Stato richiesto decide se tenere conto dei documenti menzionati nel paragrafo 1.
Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 3 dell’Accordo, non è possibile stabilire la cittadinanza della persona da riammettere con uno dei documenti di cui agli allegati 1 e 2 del presente protocollo d’applicazione, si applica una delle procedure seguenti oppure entrambe:
(1). Ai fini della riammissione e del transito, le Parti contraenti stabiliscono i seguenti valichi di frontiera: а) per la Confederazione Svizzera: gli aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten, Basilea-Mulhouse e Ginevra-Cointrin e il valico di frontiera di St. Margrethen; b) per la Repubblica del Kosovo: l’aeroporto internazionale di Pristina e i valichi di frontiera di Hani i Elezit, Vermica, Kulla e Merdare. (2). Ciascuna Parte contraente informa l’altra senza indugio e per via diplomatica di ogni cambiamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui al paragrafo 1.
(1). L’autorità competente dello Stato richiedente invia la domanda di transito direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto tramite un canale di comunicazione sicuro. (2). L’autorità competente dello Stato richiesto invia la risposta alla domanda di transito direttamente all’autorità competente dello Stato richiedente tramite un canale di comunicazione sicuro.
(1). Il presente articolo concerne tutti i tipi di scorta (ad es. di polizia, medica o sociale). (2). Se la riammissione o il transito di una persona avviene sotto scorta, lo Stato richiedente fornisce le seguenti indicazioni: nome, cognome, grado, posizione degli agenti di scorta, tipo, numero e data di rilascio dei loro passaporti e legittimazioni di servizio, contenuto del loro mandato. (3). Gli agenti di scorta rispettano le leggi dello Stato richiesto. (4). Gli agenti di scorta non portano armi o altri oggetti vietati sul territorio dello Stato richiesto. (5). Gli agenti di scorta svolgono la loro missione in civile, sono muniti di passaporto e legittimazione di servizio validi e sono in grado di comprovare il mandato conferito loro dall’autorità competente dello Stato richiedente. (6). Le autorità competenti stabiliscono, caso per caso, anticipatamente il numero di agenti di scorta. (7). Le autorità competenti cooperano per quanto riguarda tutte le questioni legate al soggiorno degli agenti di scorta sul territorio dello Stato richiesto. Se necessario, gli agenti di scorta vengono assistiti dalle autorità competenti dello Stato richiesto.
Conformemente all’articolo 15 dell’Accordo, lo Stato richiedente rimborsa allo Stato richiesto entro trenta (30) giorni dalla ricezione della fattura i costi sopportati risultanti dalla riammissione e dal transito.
Salvo intesa di tenore diverso, le autorità competenti delle Parti contraenti per l’applicazione dell’Accordo comunicano in lingua inglese sia oralmente sia per scritto.
(1). Il presente protocollo d’applicazione entra in vigore alla stessa data dell’Accordo. (2). Ciascuna Parte contraente può proporre emendamenti del presente protocollo d’applicazione. Gli emendamenti sono approvati e/o ratificati dalle Parti contraenti e entrano in vigore conformemente alle loro rispettive procedure. (3). Il presente protocollo d’applicazione cessa di applicarsi simultaneamente all’Accordo. (4). Il presente protocollo d’applicazione non è applicato durante il periodo di sospensione dell’Accordo.
Gli allegati 1–7 sono parte integrante del presente protocollo d’applicazione.
Fatto a Berna, il 3 febbraio 2010 in duplice esemplare nelle lingue inglese, francese e nelle lingue ufficiali del Kosovo (albanese e serbo). In caso di divergenze nell’interpretazione del presente protocollo d’applicazione fa fede il testo inglese.
| Per il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera: | Per il Ministero dell’Interno della Repubblica del Kosovo: |
|---|---|
| Eveline Widmer-Schlumpf | Zenun Pajaziti |
(art. 2 par. 1, 4 par. 1 e 8 par. 1 dell’Accordo)
Per la Confederazione Svizzera: – passaporto valido di qualsiasi tipo; – carta d’identità valida.
Per la Repubblica del Kosovo: – atto di nascita valido; – certificato di cittadinanza; – carta d’identità valida; – passaporto valido.
(art. 2 par. 1, 4 par. 1 e 8 par. 2 dell’Accordo)
Per la Confederazione Svizzera: – tutti i documenti elencati nell’allegato 1 o loro fotocopia; – licenza di condurre o fotocopia; – certificato di cittadinanza o altri documenti ufficiali, validi o scaduti, corredati da un altro documento ufficiale con fotografia che citi chiaramente la cittadinanza o loro fotocopia – atto di nascita o fotocopia; – tessere di legittimazione di ditte o loro fotocopia; – dichiarazioni di testimoni; – dichiarazioni scritte dell’interessato; – lingua parlata dall’interessato, anche in base ai risultati di un test ufficiale (lingua); – dati biometrici dell’interessato come impronte digitali, retina e iride, voce, forma del volto e sagoma della mano; – risultati di esami del DNA; – altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato.
Per la Repubblica del Kosovo: – tutti i documenti elencati nell’allegato 1 scaduti o loro fotocopia; – licenza di condurre o fotocopia; – atto di nascita rilasciato dall’UNMIK o fotocopia; – documento di viaggio e carta d’identità rilasciati dall’UNMIK o loro fotocopia; – libretto della Forza di sicurezza del Kosovo; – dichiarazioni di testimoni; – dichiarazioni scritte dell’interessato; – lingua parlata dall’interessato, anche in base ai risultati di un test ufficiale (lingua); – dati biometrici dell’interessato come impronte digitali, retina e iride, voce, forma del volto e sagoma della mano; – risultati di esami del DNA; – altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato.
(art. 3 par. 1, 5 par. 1 e 9 par. 1 dell’Accordo)
– Timbro di entrata/uscita o timbro analogo sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’entrata o dell’uscita (ad es. fotografie o videoregistrazioni); – documenti, certificati e note di qualsiasi genere (conto dell’albergo, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto; – biglietti nominativi di viaggio e/o liste passeggeri di aerei, ferrovie, navi o autobus attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto; – informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di un corriere o di un’agenzia di viaggi; – dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato; – dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.
(art. 3 par. 1, 5 par. 1 e 9 par. 2 dell’Accordo)
– Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’entrata nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato; – informazioni sull’identità e/o sul soggiorno della persona fornite da un’organizzazione internazionale o un’organizzazione non governativa; – comunicazioni/conferma di informazioni da parte di famigliari, compagni di viaggio, ecc.; – dichiarazione dell’interessato.
(art. 3 par. 3, 9 par. 4 e 5 dell’Accordo)
Allegato 5a (documenti considerati mezzi di prova se rilasciati prima
del 10 giugno 1999):
– atto di nascita o fotocopia rilasciato dalla ex Repubblica federale di Jugoslavia;
– documento pubblico o relativa fotocopia, rilasciato dal Kosovo o dalla ex Repubblica federale di Jugoslavia, attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza come previsto all’articolo 3 paragrafo 3.
Allegato 5b (documenti considerati mezzi di prova prima facie se rilasciati prima del 10 giugno 1999): – altri documenti o certificati o rispettive fotocopie attestanti il luogo di nascita nel territorio del Kosovo; – dichiarazione ufficiale dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.
Ad uso delle autorità governative delle Parti contraenti che sollecitano il rimpatrio di persone in situazione irregolare
| Stato richiedente | Data della domanda | |||
|---|---|---|---|---|
| Autorità richiedente | Numero del dossier | |||
| Interlocutore | Fototessera (se disponibile) | |||
| Indirizzo | ||||
| Telefono | ||||
Con la presente chiediamo che la persona seguente sia riammessa sul territorio della Parte contraente, di cui presumiamo ragionevolmente che sia originaria:
| Cognome e nome | Sesso | |
|---|---|---|
| Alias | ||
| Data e luogo di nascita | ||
| Nome dei genitori | ||
| Ultimo luogo di residenza |
Documenti che stabiliscono l’identità e l’origine dell’interessato
(allegare fotocopie o scansioni):
| Documento | Date d’emissione | Autorità emittente | Altri dati (numero ecc.) |
|---|
Dati relativi ai figli minorenni da riammettere con l’interessato:
| Nome | Vincolo di parentela (figlio/a) | Data e luogo di nascita |
|---|
Documenti da cui emerge il vincolo di parentela con i figli minorenni:
| Documento | Date d’emissione | Autorità emittente | Altri dati (numero ecc.) |
|---|
Informazioni supplementari (bisogni particolari in caso di rimpatrio):
| Destinatario: | Tel.: |
|---|---|
| Fax: | |
| Mittente: | Tel.: |
| Fax: | |
| e-mail: |
Domanda di autorizzazione di transito per persona da rimpatriare:
| Autorizzazione di transito per | n. | |||
|---|---|---|---|---|
| Cognome: | ||||
| Nome: | ||||
| Data di nascita: | m | f | ||
| Luogo di nascita: | ||||
| Cittadinanza: | ||||
| Tipo di documento: | Data di scadenza: |
| Scorta: | (cognome, nome, funzione, documenti relativi alla scorta) | ||
|---|---|---|---|
| no | 1. | ||
| sì | 2. | ||
| 3. |
| Data della partenza: | ||
|---|---|---|
| Itinerario: | pt. | con: |
| ar. | ||
| pt. | con: | |
| ar. |
Osservazioni:
Collaboratore incaricato:
Data/Cognome/Firma:
Riposta a:
| Transito appropriato: | sì | no |
|---|
Se rifiutato, motivo:
Collaboratore incaricato:
Data/Cognome/Firma:
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