0.142.114.762•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Kuwait relativo alla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio
0.142.114.762Bilateral International Treaty21 lug 2016
Concluso il 24 marzo 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 21 luglio 2016
(Stato 21 luglio 2016)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dello Stato del Kuwait
in seguito «Parti contraenti»,
nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e il Kuwait (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio;
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente accordo è applicabile ai seguenti tipi di passaporto: (a) per la Svizzera, passaporti diplomatici e di servizio; (b) per lo Stato del Kuwait, passaporti diplomatici e speciali.
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato contemplati dagli articoli 2 e 3 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo. Li risolvono per via diplomatica.
Qualsiasi modifica del presente Accordo è convenuta tra le Parti contraenti per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore conformemente alle procedure di cui all’articolo 10.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente per via diplomatica di aver espletato le formalità previste dalle rispettive legislazioni interne.
Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente lʼapplicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Berna il 24 marzo 2016 in due esemplari nelle lingue francese, araba e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Urs von Arb | Per il Governo dello Stato del Kuwait: Khaled Suleiman Al-Jarallah |
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