0.142.114.769•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Kuwait sulla riammissione delle persone in situazione irregolare
0.142.114.769Bilateral International Treaty1 lug 2017
Concluso il 24 marzo 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2017
(Stato 1° luglio 2017)
Le Alte Parti contraenti,
il Consiglio federale svizzero,
in seguito «la Svizzera»
e
il Governo dello Stato del Kuwait,
in seguito «il Kuwait»,
in seguito «le Parti contraenti»,
desiderose di preservare e consolidare lo spirito di solidarietà e cooperazione tra loro;
decise ad adottare provvedimenti contro l’immigrazione illegale;
desiderose di agevolare la riammissione di persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata e soggiorno regolare nei territori delle Parti contraenti, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione;
sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni: (a) «cittadino del Kuwait»: chiunque abbia la cittadinanza del Kuwait conformemente alla legislazione kuwaitiana; (b) «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Svizzera conformemente alla legislazione svizzera; (c) «cittadino di Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella del Kuwait o della Svizzera; (d) «permesso di soggiorno»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dal Kuwait o dalla Svizzera che autorizza una persona a soggiornare sul proprio territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di permesso di soggiorno; (e) «visto»: autorizzazione o decisione emanata dal Kuwait o dalla Svizzera per consentire l’entrata, il soggiorno o il transito nel proprio territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale; (f) «Stato richiedente»: lo Stato (Kuwait o Svizzera) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 6, oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo; (g) «Stato richiesto»: lo Stato (Kuwait o Svizzera) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 6, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo; (h) «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale del Kuwait o della Svizzera incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 17 paragrafo 1; (i) «persona in situazione irregolare»: chiunque, conformemente alle procedure rilevanti stabilite dalla legislazione nazionale, non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio del Kuwait o della Svizzera; (j) «transito»: il passaggio di un cittadino di Paese terzo attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione; (k) «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente, e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto o cittadini di Paesi terzi) che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o soggiorno legale nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente Accordo;
Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o di soggiorno legale nel territorio del Kuwait o della Svizzera.
Il sottoparagrafo precedente non pregiudica il diritto delle autorità competenti di verificare alla frontiera l’identità della persona da riammettere.
Qualora, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, non sia possibile presentare in tempo la domanda, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli. 2. Alla domanda di riammissione è data risposta scritta entro un termine ragionevole, in ogni caso entro un massimo di 30 giorni di calendario. Qualora, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, non sia possibile rispondere in tempo utile, il termine è prorogato, su istanza debitamente motivata, fino a un massimo di 60 giorni di calendario.
Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.
La risposta alla domanda di riammissione può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, anche elettronico, quale fax o messaggio di posta elettronica criptato. 3. Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici. 4. Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per scritto.
Lo Stato richiedente riprende in carico chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro sei mesi dal ritorno dell’interessato, che non sono adempite le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Accordo.
In questo caso si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente Accordo, e sono trasmesse tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla cittadinanza effettive dell’interessato.
Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 6 del presente Accordo.
La domanda di transito può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, anche elettronico, quale fax o messaggio di posta elettronica criptato. 2. Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il proprio consenso all’operazione di transito, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e per scritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto. Se non è data risposta entro cinque giorni lavorativi, il trasferimento si considera accettato.
La risposta alla domanda di transito può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, anche elettronico, quale fax o messaggio di posta elettronica criptato. 3. In caso di transito aereo, la persona da riammettere o in transito e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale. 4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo. 5. L’operazione di transito è condotta entro 30 giorni dal ricevimento dell’approvazione della pertinente domanda.
Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente Accordo nonché alla ripresa in carico delle persone conformemente agli articoli 10 e 11 paragrafo 4 del presente Accordo, sono a carico dello Stato richiedente.
Si applicano inoltre i seguenti principi: (a) i dati personali devono essere trattati secondo il principio della buona fede e conformemente alla legge; (b) i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente Accordo, e successivamente non devono essere trattati dall’autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo incompatibile con tali finalità; (c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente: – le generalità della persona da trasferire (cognomi, nomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti), – il passaporto, la carta di identità, la patente di guida o altri documenti di legittimazione o di viaggio (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio), – scali e itinerari, – altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo; (d) i dati personali devono essere materialmente corretti e, se del caso, aggiornati; (e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato soltanto per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati; (f) sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti materialmente corretti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati; (g) su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti. Su istanza, l’interessato è informato in merito all’esistenza e all’uso previsto di dati che lo riguardano; (h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica; (i) l’autorità che comunica i dati personali e quella che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Proteggono efficacemente i dati personali trasmessi dall’accesso non autorizzato, dalle modifiche abusive e dalla comunicazione non autorizzata. Le corrispondenti autorità delle Parti contraenti provvedono a controllare il trattamento e l’utilizzo dei dati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa dalle Parti contraenti. Le modifiche vanno apportate sotto forma di protocolli separati, che costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore secondo la procedura definita all’articolo 19 paragrafo 1 del presente Accordo.
Gli Allegati 1–8 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Fatto a Berna il 24 marzo 2016 in duplice esemplare nelle lingue francese, araba e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Urs von Arb | Per il Governo dello Stato del Kuwait: Khaled Sulaiman Al-Jarallah |
|---|
(art. 3 par. 1 e 7 par. 1)
– Passaporti di qualsiasi tipo (ordinari, diplomatici, di servizio, speciali, salvo i passaporti di cui all’articolo 17 della legge kuwaitiana sui documenti di viaggio); – lasciapassare rilasciati dallo Stato richiesto; – carte d’identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie), salvo le carte d’identità per marittimi; – certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza; – conferma dell’identità in base alla consultazione del sistema d’informazione visti.
(art. 3 par. 1 e 7 par. 2)
– Fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo; – patenti di guida o loro fotocopia; – certificati di nascita o loro fotocopia; – tessere di servizio di società o loro fotocopia; – libretti militari e carte d’identità militari; – registri navali, licenze dei marittimi e carte d’identità per marittimi; – dichiarazioni documentate di testimoni; – dichiarazioni documentate dell’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test linguistico ufficiale; – qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato, compresi i documenti recanti una fotografia rilasciati dalle autorità in sostituzione del passaporto; – documenti elencati nell’allegato 1 scaduti da oltre sei mesi; – informazione completa fornita da autorità ufficiali e confermata dall’altra Parte contraente; – impronte digitali; – conferma dell’identità in base alla consultazione di sistemi di informazione automatizzati; – analisi del DNA per la prova della paternità/maternità.
(art. 4 par. 1 e 8 par. 1)
– Visti e/o permessi di soggiorno rilasciati dallo Stato richiesto; – timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato, inclusi i documenti di viaggio falsificati, o altre prove (ad es. fotografiche) dell’entrata/uscita; – documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ad es. fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche/private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto; – biglietti nominativi o liste passeggeri di compagnie aeree, ferroviarie, marittime o di autobus attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato sul territorio dello Stato richiesto; – informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di una guida o di un’agenzia di viaggi; – rapporto scritto che documenti dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato; – rapporto scritto che documenti dichiarazioni ufficiali rilasciate dall’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.
(art. 4 par. 1 e 8 par. 2)
– Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’entrata nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato; – informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale (ad es. l’UNHCR); – informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio, ecc.; – documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ad es. fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche/private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto; – biglietti nominativi o liste passeggeri di compagnie aeree, ferroviarie, marittime o di autobus attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato sul territorio dello Stato richiesto; – informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di una guida o di un’agenzia di viaggi; – dichiarazioni ufficiali documentate rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato; – dichiarazioni ufficiali documentate rilasciate dall’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi; – qualsiasi altra dichiarazione documentata dell’interessato; – impronte digitali; – analisi del DNA per la prova della paternità/maternità.
(art. 6 par. 3)
| [Stemma dello Stato del Kuwait] |
|---|
| (Indicare l’autorità richiedente) | (Luogo e data) |
|---|
| Riferimento: | ||
|---|---|---|
| Destinatario: | ||
| (Indicare l’autorità richiesta) | ||
| ◻ Procedura accelerata (art. 5 par. 3) | ||
| ◻ Domanda di un interrogatorio (art. 7 par. 3) |
| 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): | Fotografia |
|---|---|
| 2. Cognome da celibe/nubile: |
Data e luogo di nascita:
Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
Cittadinanza e lingua:
Stato civile:
◻ coniugato/a ◻ celibe/nubile ◻ divorziato/a ◻ vedovo/a
Per le persone coniugate: nome del coniuge:
se del caso, nome ed età dei figli:
Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):
Cognome da celibe/nubile:
Data e luogo di nascita:
Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
Cittadinanza e lingua:
Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):
Data e luogo di nascita:
Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
Cittadinanza e lingua:
(ad es. eventuale riferimento a cure mediche speciali se nell’interesse della persona da trasferire o per motivi di salute pubblica; nome latino delle malattie contagiose):
(ad es. sospetto di gravi reati; comportamento aggressivo):
| 1. | |||
|---|---|---|---|
| (passaporto n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 2. | |||
| (carta d’identità n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 3. | |||
| (patente di guida n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 4. | |||
| (altro documento ufficiale n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) |
(Firma) (Timbro)
(art. 12 par. 1)
| [Stemma dello Stato del Kuwait] |
|---|
| (Indicare l’autorità richiedente) | (Luogo e data) |
|---|
| Riferimento: | ||
|---|---|---|
| Destinatario: | ||
| (Indicare l’autorità richiesta) |
| 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): | Fotografia |
|---|---|
| 2. Cognome da celibe/nubile: |
Data e luogo di nascita:
Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
Cittadinanza e lingua:
Tipo e numero del documento di viaggio:
◻ aereo ◻ terrestre ◻ marittimo
Stato di destinazione finale
Altri eventuali Stati di transito
Valico di frontiera previsto, data e orario del trasferimento e possibili scorte
Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 9 par. 2)
◻ sì ◻ no
◻ sì ◻ no
(Firma) (Timbro)
(art. 3 par. 3)
(art. 3 par. 3)
Dal testo originale francese. ↩
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