0.142.114.812•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica popolare lao sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio
0.142.114.812Bilateral International Treaty20 mar 2015
Concluso il 14 gennaio 2015
Entrato in vigore mediante scambio di note il 20 marzo 2015
(Stato 20 marzo 2015)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica democratica popolare lao,
(detti in seguito «Parti»),
nell’intento di agevolare la circolazione fra la Svizzera e il Laos dei titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio,
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione reciproca fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuna Parte rispettano le regolamentazioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altra Parte.
Le autorità competenti di ciascuna Parte si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
Tutte le modifiche concordate tra le due Parti sono notificate per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con la quale le Parti si comunicano vicendevolmente di aver espletato le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la data di ricezione per via diplomatica dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti si comunicano vicendevolmente di aver espletato le necessarie procedure interne.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale decisione di sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte almeno 48 (quarantotto) ore prima che inizi ad avere effetto. La Parte che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte non appena i motivi della sospensione non sussistono più.
Ciascuna Parte può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia dell’Accordo ha effetto 30 (trenta) giorni dopo che l’altra Parte contraente ha ricevuto la notifica.
Fatto a Vientiane, il 14 gennaio 2015, in due esemplari nelle lingue francese, lao e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Christoph Burgener | Per il Governo della Repubblica democratica popolare lao: Saleumxay Kommasith |
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