0.142.114.892•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Libano sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico
0.142.114.892Bilateral International Treaty1 dic 2019
Concluso il 27 agosto 2018
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 2019
(Stato 1° dicembre 2019)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Libano
(in seguito «Parti contraenti»),
nell’intento di semplificare la circolazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Libano dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico;
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Le autorità competenti di ciascuna delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
Le due Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le procedure interne.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle due Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le due Parti contraenti si comunicano di aver espletato le procedure interne previste dalla legge dei due Paesi per la sua entrata in vigore.
Ciascuna delle due Parti contraenti può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altro Stato almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. Lo Stato che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altro Stato non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione cessa di avere efficacia il giorno della ricezione di tale notifica.
Ciascuna delle due Parti contraenti può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altro Stato.
Fatto a Beirut, il 27 agosto 2018, in due esemplari nelle lingue francese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze, prevale il testo francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Urs von Arb | Per il Governo della Repubblica del Libano: Ghady El Khoury |
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