tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Repubblica di Lituania sulla soppressione reciproca
dell’obbligo del visto per titolari di un passaporto diplomatico,
di servizio o speciale
Concluso il 4 ottobre 1995
Entrato in vigore il 3 novembre 1995
(Stato il 1° ottobre 1997)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Lituania,
detti qui di seguito Parti contraenti,
nell’intento di agevolare il traffico turistico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lituania per titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale,
allo scopo di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
convengono quanto segue:
Art. 1
I cittadini di entrambi gli Stati, titolari di un passaporto valido diplomatico, di servizio o speciale, del proprio Paese, che si recano nell’altro Stato in missione ufficiale come membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del loro Stato o come collaboratori presso un’organizzazione internazionale sono esonerati dall’obbligo del visto per la durata della loro funzione. Il loro invio in missione e la loro funzione vengono previamente notificati all’altro Stato per via diplomatica. Essi ricevono una carta di legittimazione dallo Stato di soggiorno. Questa disposizione è valida anche per i membri della loro famiglia che vivono nella stessa economia domestica e hanno un passaporto valido ufficiale o ordinario.
Art. 2
I cittadini della Repubblica di Lituania, titolari di un passaporto valido lituano, diplomatico o di servizio, ma che non sono né membri di una rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica di Lituania né rappresentanti lituani presso un’organizzazione internazionale in Svizzera non necessitano di alcun visto per l’entrata in Svizzera, per soggiornarvi fino a 90 giorni e per uscirne, a condizione che non esercitino, in Svizzera, alcuna attività lucrativa indipendente o dipendente.
Art. 3
I cittadini svizzeri titolari di un passaporto svizzero valido, diplomatico, di servizio o speciale, ma che non sono né membri di una rappresentanza diplomatica o consolare della Svizzera né rappresentanti svizzeri presso un’organizzazione internazionale nella Repubblica di Lituania non necessitano di alcun visto, per l’entrata in Lituania, per soggiornarvi fino a 90 giorni e per uscirne, a condizione che non esercitino, in Lituania, alcuna attività lucrativa indipendente o dipendente.
Art. 4
Indipendentemente dal tipo di passaporto, i cittadini di entrambi gli Stati che hanno il domicilio stabile nell’altro Stato possono ritornarvi senza visto, nella misura in cui hanno un permesso di soggiorno valido.
Art. 5
In caso d’introduzione di nuovi passaporti, le due Parti contraenti si informano in merito per via diplomatica, se possibile almeno trenta giorni in anticipo, e mettono a disposizione corrispondenti specimen.
Art. 6
Il presente Accordo non esonera i cittadini di uno dei due Stati dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni giuridiche vigenti relative all’entrata e al soggiorno nel territorio dell’altro Stato contraente.
Art. 7
Le autorità competenti delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno di cittadini dell’altro Stato che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza e la salute pubblici o la cui presenza nel Paese fosse illegale.
Art. 8
Le due Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo.
Art. 9
Ogni Parte contraente può, per ragioni attinenti all’ordine, alla sicurezza o alla salute pubblici, sospendere provvisoriamente, in parte o totalmente, le disposizioni del presente Accordo. Le persone menzionate nell’articolo 1, se soggiornano già nell’altro Stato, sono eccettuate da questa possibilità di sospensione. La sospensione e la sua soppressione devono essere notificate immediatamente per via diplomatica all’altra Parte contraente.
Art. 10
Il presente Accordo si applica anche al territorio e ai cittadini del Principato del Liechtenstein.
Art. 11
- Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di tre mesi. La denuncia deve essere notificata all’altra Parte contraente per via diplomatica.
- Il presente Accordo si estingue se viene denunciato o sospeso l’Accordo sulla riaccettazione di persone senza dimora autorizzata.
Art. 12
Il presente Accordo è sottoposto all’approvazione delle autorità competenti delle due Parti contraenti.
Entra in vigore 30 giorni dopo la sua firma.
Fatto a Vilnius il 4 ottobre 1995, in due originali in lingua tedesca e lituana.