0.142.115.192•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Macao, Regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto
0.142.115.192Bilateral International Treaty1 dic 2005
Concluso il 28 ottobre 2005
Entrato in vigore il 1° dicembre 2005
(Stato 1° dicembre 2005)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di Macao, Regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese (detta in seguito RAS di Macao), debitamente autorizzato dal Governo popolare centrale della Repubblica popolare cinese a concludere il presente
Accordo,
detti in seguito «Parti contraenti»,
nell’intento di mantenere e rafforzare lo spirito di amicizia e reciproca cooperazione,
animati dal desiderio di semplificare le formalità per la circolazione delle persone tra i due territori e
determinati a sviluppare e migliorare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia nella lotta contro la migrazione illegale,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti si trasmettono a vicenda esemplari facsimile dei rispettivi passaporti nonché le informazioni rilevanti relative all’uso di detti passaporti. Si informano a vicenda dei cambiamenti relativi alla forma di tali passaporti e forniscono all’altra Parte esemplari facsimile dei nuovi passaporti 30 giorni prima della loro introduzione.
Il presente Accordo non esonera i titolari di passaporti validi di una delle Parti contraenti dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno nel territorio dell’altra Parte contraente.
Le competenti autorità delle due Parti contraenti possono rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone considerate indesiderate, segnatamente le persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la salute e la sicurezza pubblici, o la cui presenza nel rispettivo territorio fosse illegale.
I dati sono raccolti, trattati e protetti in conformità delle legislazioni vigenti in ciascuna delle Parti contraenti. In particolare, devono essere osservati i principi seguenti:
Le divergenze in merito all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione del presente Accordo sono risolte dalle autorità competenti delle due Parti contraenti con consultazioni e scambi di vista, oralmente o per scritto.
Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza, di salute e di ordine pubblici, sospendere, totalmente o in parte, l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione va notificata immediatamente per scritto all’altra Parte contraente.
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
Fatto nella Regione amministrativa speciale di Macao il 28 ottobre 2005 in due esemplari in lingua francese e cinese, entrambi i testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: François Barras | Per il Governo di Macao, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese: Florinda da Rosa Silva Chan |
|---|
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
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