0.142.115.199•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Macao, Repubblica popolare di Cina concernente la riammissione di persone in situazione irregolare
0.142.115.199Bilateral International Treaty1 dic 2005
Concluso il 28 ottobre 2005
Entrato in vigore il 1° dicembre 2005
(Stato 1° dicembre 2005) (Stato 1° dicembre 2005)
Il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Regione amministrativa speciale di Macao
(detta in seguito «RAS di Macao»),
debitamente autorizzato dal Governo centrale della Repubblica popolare di Cina a concludere il presente Accordo,
detti in seguito le «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di mantenere e di intensificare i legami di amicizia e di sviluppare la reciproca cooperazione;
desiderosi di agevolare la riammissione di persone in situazione irregolare;
determinati a sviluppare e a intensificare in modo reciproco una collaborazione improntata alla fiducia in materia di lotta contro l’immigrazione illegale,
hanno convenuto quanto segue:
(1). Su richiesta della RAS di Macao, la Svizzera riammette sul proprio territorio, senza ulteriori formalità se non quelle previste dal presente Accordo, qualsiasi persona che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio della RAS di Macao, se è comprovato o verosimile che questa persona possiede la cittadinanza svizzera. (2). La RAS di Macao riammette, alle medesime condizioni, la persona in questione se da verifiche risulta che questa non possedeva la cittadinanza svizzera al momento di lasciare il territorio della RAS di Macao.
(1). Su richiesta della Svizzera, la RAS di Macao riammette sul proprio territorio, senza ulteriori formalità se non quelle previste dal presente Accordo, qualsiasi persona che non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata o di dimora applicabili sul territorio svizzero, se è comprovato o verosimile che questa persona risiede in permanenza nella RAS di Macao. (2). La Svizzera riammette, alle medesime condizioni, la persona in questione se da verifiche risulta che questa non possedeva un permesso di dimora permanente nella RAS di Macao al momento di lasciare il territorio della Svizzera.
(1). Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta dell’altra Parte contraente, senza ulteriori formalità se non quelle previste dal presente Accordo, qualsiasi persona soggetta ad un’altra giurisdizione, titolare di un permesso di dimora permanente oppure alla quale è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato sul territorio della Parte contraente richiesta. (2). La Parte contraente richiedente riammette ogni persona menzionata nel capoverso (1), se è comprovato che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiesta, tale persona non era in possesso di un permesso di dimora permanente oppure non le era stato riconosciuto lo statuto di rifugiato sul territorio della Parte contraente richiesta.
È considerato permesso di dimora permanente ai sensi dell’articolo 3 qualsiasi documento elencato nell’allegato del presente Accordo e rilasciato dalle autorità competenti delle Parti contraenti in applicazione del diritto interno.
(1). La Parte contraente richiesta risponde immediatamente per scritto a qualsiasi domanda di riammissione e, in ogni caso, entro dieci giorni feriali. (2). La Parte contraente richiesta prende a carico senza indugio e, in ogni caso entro un mese, qualsiasi persona di cui è stata convenuta la riammissione. Su domanda della Parte contraente richiedente il termine massimo di un mese può essere prorogato. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente convengono previamente e per scritto la data del trasferimento.
(1). Nella misura in cui sono comunicati dati personali ai fini dell’applicazione del presente Accordo, siffatti dati sono raccolti, trattati e protetti in conformità alle disposizioni del diritto interno di ciascuna Parte contraente. Vanno osservati segnatamente i principi seguenti:
(2). I dati personali da comunicare in relazione con la riammissione di persone devono concernere esclusivamente:
a) i dati personali riguardanti la persona da riammettere e, eventualmente, quelli riguardanti membri della sua famiglia (cognome, nome, se del caso cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, nomi fittizi, data e luogo di nascita, sesso e cittadinanze precedente e attuale);
b) la carta d’identità o il passaporto (segnatamente il numero, la validità, la data e il luogo di rilascio nonché l’autorità che ha rilasciato il documento);
c) gli altri dati necessari all’identificazione della persona da riammettere;
d) i luoghi di dimora e gli itinerari.
Tutte le spese di trasporto in relazione con la riammissione fino alla frontiera della Parte contraente richiesta sono a carico della Parte contraente richiedente.
(1). Entro trenta giorni dalla firma del presente Accordo, ciascuna Parte contraente comunica all’altra il nome e l’indirizzo dell’autorità centrale responsabile dell’applicazione del presente Accordo e fornisce un elenco dei punti di entrata e di uscita utilizzati per le riammissioni.
(2). Ciascuna Parte contraente notifica immediatamente all’altra ogni cambiamento relativo all’autorità centrale, al suo indirizzo nonché ai punti di entrata e di uscita.
(3). Le procedure necessarie all’esecuzione del presente Accordo, segnatamente:
Questi punti sono precisati nell’allegato che è parte integrante del presente Accordo. (4). Ogni cambiamento nell’allegato può essere convenuto mediante scambio di note.
Il presente Accordo non pregiudica gli altri obblighi derivanti per le Parti contraenti dal diritto internazionale.
Le Parti contraenti si aiutano vicendevolmente nell’applicazione e nell’interpretazione del presente Accordo. Si tengono costantemente e reciprocamente informate sulle condizioni richieste in materia di immigrazione per i cittadini soggetti ad altre giurisdizioni. Qualsiasi controversia concernente l’interpretazione, l’applicazione o l’esecuzione del presente Accordo è risolta mediante consultazione reciproca o scambio di opinioni, oralmente o per scritto, tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
Ciascuna Parte contraente, dopo aver consultato l’altra Parte contraente, può sospendere totalmente o parzialmente le disposizioni del presente Accordo per motivi attinenti all’ordine pubblico, alla salute o alla sicurezza. La sospensione deve essere comunicata immediatamente per scritto all’altra Parte contraente.
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
(1). Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della firma. (2). Ciascuna Parte contraente può, in qualsiasi momento, porre fine al presente Accordo, mediante notificazione scritta indirizzata all’altra Parte contraente. In tal caso, l’Accordo prende fine trenta giorni dopo che l’altra Parte contraente ha ricevuto la notificazione.
Fatto a Macao il 28 ottobre 2005 in due esemplari originali redatti in cinese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: François Barras | Per il Governo della Regione amministrativa speciale di Macao, Repubblica popolare di Cina: Florinda da Rosa Silva Chan |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.115.199",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/285",
"documentDate": "2005-10-28",
"inForceSince": "2005-12-01"
},
"content": {
"number": "0.142.115.199",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/285",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.115.199",
"hash": "e20323f1c9e818c3148c0753d61defb11736e8d7590ae6b695caefe8c1b008fd",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.115.199",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:51.154Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/285/20051201/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-285-20051201-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/285",
"documentDate": "2005-10-28",
"inForceSince": "2005-12-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 28. Oktober 2005 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der besonderen Verwaltungsregion Macao der Volksrepublik China über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt (mit Anhang)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/285/20051201/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-285-20051201-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/285/20051201/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 28 octobre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chine sur la réadmission des personnes en situation irrégulière (avec annexe)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/285/20051201/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-285-20051201-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/285/20051201/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 28 ottobre 2005 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Macao, Repubblica popolare di Cina concernente la riammissione di persone in situazione irregolare (con All.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/285/20051201/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-285-20051201-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/285/20051201/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/285/20051201/it/xml"
}
}