0.142.115.492•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Marocco sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio
0.142.115.492Bilateral International Treaty2 mag 2018
Concluso il 2 maggio 2018
Applicato provvisoriamente dal 2 maggio 2018
Entrata in vigore mediante scambio di note il 17 agosto 20181
(Stato 17 agosto 2018)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno del Marocco
(in seguito «Parti contraenti»),
nell’intento di formalizzare, in un accordo bilaterale, la loro intenzione di semplificare la circolazione tra la Svizzera e il Marocco (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio,
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri motivi gravi.
Le Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dopo la data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri motivi gravi. Tale sospensione è notificata almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto per via diplomatica all’altra Parte contraente. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Marrakech, il 2 maggio 2018, in due esemplari nelle lingue francese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Mario Gattiker | Per il Governo del Regno del Marocco: Nasser Bourita |
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