0.142.115.542•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Mauritius di esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata e di esenzione reciproca dall’obbligo del visto peri titolari di un passaporto diplomatico o di servizio
0.142.115.542Bilateral International Treaty26 ott 2010
Concluso il 26 ottobre 2010
Entrato in vigore il 26 ottobre 2010
(Stato 26 ottobre 2010)
La Confederazione Svizzera,
in seguito denominata «la Svizzera»,
e
la Repubblica di Mauritius,
in seguito denominata «Mauritius»,
in seguito congiuntamente denominate «le Parti contraenti»;
desiderose di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti dei loro cittadini;
rilevando che il 28 maggio 2009 la Comunità europea ha firmato con Mauritius un accordo di esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata;
tenendo conto della dichiarazione comune contenuta nell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata, secondo la quale è auspicabile che la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e Mauritius, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali a condizioni analoghe a quelle del predetto accordo;
tenendo conto dell’Accordo del 26 ottobre 20042tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
considerando che il 9 giugno 2009 Mauritius e l’Associazione europea di libero scambio (AELS) hanno firmato una dichiarazione comune sulla cooperazione tra la Repubblica di Mauritius e gli Stati dell’AELS in cui le Parti hanno convenuto di esaminare le opportunità di cooperazione in settori e attività di comune interesse;
tenendo conto che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un’attività lucrativa e che, pertanto, a questa categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme di diritto nazionale della Svizzera e di Mauritius per quanto riguarda l’obbligo del visto, l’esenzione dal visto e le condizioni di entrata per motivi di lavoro;
hanno convenuto quanto segue:
Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i cittadini svizzeri che si recano nel territorio di Mauritius e per i cittadini di Mauritius che si recano nel territorio della Svizzera per un periodo massimo di tre mesi su sei. Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato da qualsiasi altro Stato facente parimenti parte dello spazio Schengen, il periodo di soggiorno inizia a decorrere dalla data di attraversamento della frontiera esterna dello spazio Schengen.
Il presente Accordo esenta inoltre dall’obbligo del visto i cittadini svizzeri e i cittadini di Mauritius titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido.
Ai fini del presente accordo si intende per: (a) «cittadino svizzero» chiunque possieda la cittadinanza della Svizzera; (b) «cittadino di Mauritius» chiunque possieda la cittadinanza di Mauritius; e (c) «spazio Schengen» i territori degli Stati che attuano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti.
I cittadini di Mauritius titolari di un passaporto ordinario, diplomatico o di servizio in corso di validità rilasciato da Mauritius possono recarsi e soggiornare nel territorio della Svizzera senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4 paragrafo 2. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività lucrativa. Per la suddetta categoria di persone, la Svizzera e Mauritius possono decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai cittadini dell’altra Parte contraente o di revocarlo conformemente alla rispettiva legislazione nazionale. 3. Il carattere lucrativo di un’attività specifica è stabilito in virtù della legge nazionale della Parte contraente sul cui territorio sarà svolta detta attività. Ciascuna Parte contraente può, su richiesta dell’altra Parte contraente, fornirle informazioni sul contenuto del diritto e dei regolamenti afferenti. 4. L’esenzione dal visto di cui al presente Accordo si applica fatte salve le normative delle Parti contraenti relative alle condizioni per l’entrata e il soggiorno di breve durata. La Svizzera e Mauritius si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta. 5. L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle Parti contraenti. 6. Alle questioni che esulano dal presente Accordo si applicano il diritto nazionale e gli obblighi internazionali delle Parti contraenti.
Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale, in particolare dall’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
I titolari di un passaporto diplomatico o di servizio non sono toccati dalla sospensione ai sensi del presente paragrafo e il presente Accordo rimane loro applicabile. 7. Per i quanto riguarda i titolari di un passaporto ordinario: (a) Mauritius può sospendere il presente Accordo unicamente se è già stato sospeso o è sospeso simultaneamente l’Accordo del 28 maggio 2009 tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata; (b) La Svizzera può sospendere il presente Accordo solo se ciò è compatibile con l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. 8. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo o il suo articolo 5 con notifica scritta all’altra Parte contraente. L’Accordo o il suo articolo 5 cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di tale notifica. 9. Per quanto riguarda i titolari di un passaporto ordinario: (a) Mauritius può denunciare il presente Accordo unicamente se è già stato denunciato o è denunciato simultaneamente l’Accordo del 28 maggio 2009 tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata; (b) La Svizzera può denunciare il presente Accordo solo se ciò è compatibile con l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. 10. Qualora l’Accordo del 28 maggio 2009 tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata o l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen sia denunciato conformemente alle pertinenti disposizioni di tali accordi, le Parti contraenti analizzano gli effetti sul presente Accordo e convengono l’ulteriore modo di procedere.
Fatto a Port Louis, il 26 ottobre 2010, in duplice esemplare nelle lingue inglese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.
| Per la Per la Confederazione Svizzera: | Per la Repubblica di Mauritius: |
|---|---|
| Rudolf Bärfuss | A. P. Neewoor |
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