0.142.115.652.1•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova di facilitazione del rilascio dei visti
0.142.115.652.1Bilateral International Treaty1 feb 2011
Concluso il 19 maggio 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° febbraio 2011
(Stato 1° febbraio 2011)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Moldova
detti in seguito «le Parti contraenti»,
tenendo presente che dal 1° gennaio 2007 i cittadini della Confederazione Svizzera sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano nella Repubblica di Moldova per un periodo non superiore a 90 giorni nell'arco di 180 giorni o transitano per il suo territorio,
nell'intento di sviluppare ulteriormente le relazioni amichevoli tra di loro e desiderosi di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei rapporti economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio di visti ai cittadini della Repubblica di Moldova,
riconoscendo quale obiettivo a lungo termine l’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini della Repubblica di Moldova,
riconoscendo che la facilitazione in materia di visti non deve agevolare l’immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,
tenendo conto dell’Accordo del 26 ottobre 20042tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen,
tenendo conto dell’Accordo firmato a Chisinau il 6 novembre 20033tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio (in seguito «Accordo bilaterale sui visti del 2003»),
tenendo conto dell’Accordo tra la Repubblica di Moldova e la Comunità europea di facilitazione del rilascio dei visti firmato il 10 ottobre 2007,
hanno convenuto quanto segue:
Lo scopo del presente Accordo è di agevolare il rilascio dei visti ai cittadini della Repubblica di Moldova per soggiorni di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni: (a) «cittadino della Confederazione Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Confederazione Svizzera; (b) «cittadino della Repubblica di Moldova»: chiunque abbia la cittadinanza della Repubblica di Moldova; (c) «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Confederazione Svizzera per consentire: – l’entrata per un soggiorno di 90 giorni al massimo per periodi di 180 giorni nel territorio della Confederazione Svizzera o di più Stati Schengen, – l’entrata per il transito nel territorio della Confederazione Svizzera o di più Stati Schengen; (d) «persona che soggiorna legalmente»: un cittadino della Repubblica di Moldova autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Confederazione Svizzera ai sensi della legislazione nazionale; (e) «Stato membro di Schengen»: ogni Stato che applica pienamente l’acquis di Schengen entro i termini dell’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Detto importo può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 16 paragrafo 4. 2. Sono esenti dagli emolumenti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone: (a) parenti stretti – coniuge, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini della Repubblica di Moldova che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro di Schengen; (b) membri dei Governi e dei Parlamenti nazionali e regionali, della Corte costituzionale e della Corte suprema che non siano già esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente Accordo o dell’Accordo bilaterale sui visti del 2003; (c) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica di Moldova, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro di Schengen da organizzazioni intergovernative; (d) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o di corsi post-universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche; (e) disabili ed eventuali accompagnatori; (f) persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di sottoporsi a trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato; (g) partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale; (h) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo; (i) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e altre località; (j) giornalisti; (k) figli minori di 18 anni e figli a carico minori di 21 anni; (l) pensionati; (m) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nel territorio di Stati membri di Schengen con veicoli immatricolati nella Repubblica di Moldova; (n) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio di Stati membri di Schengen; (o) liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si svolgono nel territorio di Stati membri di Schengen. 3. In virtù della sua associazione a Schengen, la Svizzera prevede l'esenzione dagli emolumenti previsti al paragrafo 1 del presente articolo non appena la Comunità europea abbia previsto l’esenzione dai corrispondenti emolumenti secondo l’Accordo del 10 ottobre 2007 tra la Repubblica di Moldova e la Comunità europea di facilitazione del rilascio dei visti.
I cittadini della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Moldova che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Moldova possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni diplomatiche o dalle rappresentanze consolari della Repubblica di Moldova o della Confederazione Svizzera, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza visto o altre autorizzazioni.
Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini della Repubblica di Moldova non possano uscire dal territorio della Confederazione Svizzera entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla legislazione svizzera per il tempo necessario al rientro nello Stato di residenza.
Fatte salve le disposizioni degli accordi di Schengen e le disposizioni degli Stati membri di Schengen relative alla sicurezza nazionale, nonché le disposizioni dell’UE relative ai visti con validità territoriale limitata, i cittadini della Repubblica di Moldova godono dei medesimi diritti dei cittadini degli Stati membri di Schengen per quanto concerne gli spostamenti nel territorio di tali Stati.
Entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo, le Parti contraenti si scambiano facsimili di passaporti nonché le informazioni rilevanti per l’utilizzo di tali passaporti. Le Parti contraenti si informano reciprocamente delle modifiche formali di tali passaporti e si trasmettono i facsimili dei nuovi passaporti prima della loro introduzione.
Su richiesta di una delle Parti contraenti, le Parti contraenti organizzano riunioni peritali vertenti sull’applicazione del presente Accordo.
Se necessario per l’applicazione del presente Accordo, i dati personali sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Moldova sulla protezione dei dati e nel rispetto delle disposizioni di accordi internazionali che le due Parti contraenti hanno firmato.
Se la Repubblica di Moldova reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini della Confederazione Svizzera o per alcune categorie di cittadini della Confederazione Svizzera, a questi si applicheranno automaticamente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Repubblica di Moldova.
Fatto a Chisinau il 19 maggio 2010 in duplice esemplare nelle lingue inglese, tedesca e moldova, ciascun testo facente ugualmente fede. Per l’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica di Moldova: |
|---|---|
| Micheline Calmy-Rey | Iurie Leanca |
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