0.142.116.147•Accordo tra la Svizzera e la Nuova Zelanda sullo scambio di stagisti
0.142.116.147Bilateral International Treaty1 mag 1984
Conchiuso il 28 giugno 1984
Entrato in vigore con effetto dal 1° maggio 1984
(Stato 1° maggio 1984)
La Svizzera
e
la Nuova Zelanda,
desiderose d’incoraggiare il perfezionamento professionale di stagisti neozelandesi e svizzeri,
considerato che un accordo sullo scambio di stagisti tra i due Paesi favorirà le relazioni economiche, sociali e culturali,
hanno convenuto il seguente accordo:
Il presente accordo s’applica agli stagisti, vale a dire ai cittadini neo‑zelandesi o svizzeri che, indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro, si recano nell’altro Paese, per un periodo limitato, onde perfezionarsi nella lingua e nelle pratiche commerciali o professionali di questo, assumendovi un impiego.
Conformemente alle disposizioni legali applicabili in materia d’entrata, soggiorno e uscita nei Paesi in questione, gli stagisti saranno autorizzati ad avere un impiego per una durata da stabilirsi tra i due Paesi. Questa autorizzazione permette allo stagista di lavorare nel Paese ospite e nella sua professione.
Possono fruire della qualifica di stagista sia gli uomini sia le donne, che non abbiano, di norma, meno di 18 anni e più di 30.
Gli stagisti dovrebbero all’uopo possedere le conoscenze basilari della lingua del Paese ospite, vale a dire l’inglese per gli stagisti svizzeri in Nuova Zelanda, e il francese, il tedesco o l’italiano per gli stagisti neo‑zelandesi in Svizzera. Gli stagisti saranno scelti dalle autorità del Paese d’origine di cui all’articolo 11 e si veglierà a che essi possano migliorare le loro conoscenze linguistiche.
Con riserva delle considerazioni di cui all’articolo 7, l’autorizzazione è rilasciata generalmente per un anno, ma può venir prorogata di sei mesi, anteriormente alla scadenza del primo anno, conformemente all’accordo concluso tra le autorità di cui all’articolo 11.
Gli stagisti potranno assumere l’impiego allorché le autorità dei Paese ospite di cui all’articolo 11 avranno la certezza che l’impiego, per quanto concerne la rimunerazione e le condizioni di lavoro,
In caso di conflitti di lavoro che compromettano lo scopo dello stage, le autorità di cui all’articolo 11 collaboreranno adeguatamente a risolverli. Qualora il conflitto non possa essere appianato in tal modo, le autorità potranno procurare un nuovo impiego adeguato allo stagista, e tenendo conto delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e del diritto di lavoro del Paese ospite. Se ciò non fosse possibile, lo stagista sarà invitato a rientrare nel suo Paese, dopo che ne siano state informate le sue autorità.
Gli stagisti dovranno informarsi presso il datore di lavoro e presso le autorità di cui all’articolo 11 per sapere se sono adeguatamente assicurati contro le malattie e gli infortuni. All’occorrenza lo stagista dovrà sottoscrivere un’ assicurazione privata.
L’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro1, CH‑3003 Berna, e il Department of Labour, Wellington/New Zeland, si trasmetteranno direttamente le domande da loro accettate.
Le autorità competenti faranno il possibile per istruire le domande nei più brevi termini. Esse si sforzeranno parimente d’appianare, con la massima diligenza, le difficoltà che ostacolassero l’entrata e il soggiorno degli stagisti.
Le disposizioni del presente accordo sono parimente valide per le isole di Cook, Niue e Tokelau, a partire da un mese dopo la data in cui il Governo neo‑zelandese avrà informato le autorità svizzere che l’accordo si estende anche a questi territori.
Fatto a Wellington il 28 giugno 1984, in due esemplari originali, in inglese e in tedesco, entrambi i testi facenti fede.
| Per la Svizzera: In nome dell’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e dei lavoro M. Booker | Per la Nuova Zelanda: G.L. Jackson |
|---|
Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) (vediRU 2014 4451). ↩
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