0.142.116.162•Accordo tra Consiglio federale svizzero e il Governo del Sultanato dell’Oman sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale
0.142.116.162Bilateral International Treaty18 nov 2010
Concluso il 6 agosto 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 novembre 2010
(Stato 18 novembre 2010)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Sultanato dell’Oman
(detti in seguito «Parti contraenti»),
desiderosi di rafforzare i rapporti bilaterali tra loro esistenti,
nell’intento di agevolare la circolazione dei loro cittadini titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale,
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Durante il loro soggiorno i cittadini delle Parti contraenti rispettano le disposizioni legali in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente.
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dello Stato dell’altra Parte contraente contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico o salute pubblica.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo. Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica le controversie derivanti dal presente Accordo.
Le modifiche concordate tra le Parti contraenti sono notificate per via diplomatica. Entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con cui le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione per via diplomatica dell’ultima nota scritta con cui le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le formalità necessarie.
Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico o salute pubblica. La Parte contraente interessata notifica anticipatamente per scritto all’altra Parte contraente la propria intenzione di sospendere l’applicazione del presente Accordo. La sospensione entra in vigore il giorno in cui l’altra Parte contraente riceve la notifica. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio per via diplomatica l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più e il presente Accordo è nuovamente applicabile.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente che desidera denunciarlo notifica la sua intenzione per scritto all’altra Parte contraente per via diplomatica. L’Accordo cessa di aver efficacia il trentesimo (30°) giorno dopo la data di ricezione della notifica.
Il presente Accordo è stato firmato a Berna il 6 agosto 2010 in due originali in lingua araba, francese e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione fa fede il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo del Sultanato dell’Oman: |
|---|---|
| Alard du Bois-Reymond | Sayyid Badr bin Hamed Al-Busaidi |
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