0.142.116.211•Scambio di note del 31 ottobre 1996 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan concernente la libertà di viaggio
0.142.116.211Bilateral International Treaty14 dic 1996
Entrato in vigore mediante scambio di note il 14 dicembre 1996
(Stato 1° ottobre 1997)
Traduzione*1*
| Ambasciata di Svizzera Tachkent | Tachkent, 31 ottobre 1996 |
|---|---|
| Al Ministero degli Affari esteri | |
| della Repubblica dell’Uzbekistan | |
| Tachkent |
L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri della Repubblica dell’Uzbekistan e ha l’onore di accusare ricevuta la Sua nota del 31 ottobre 1966 del tenore seguente: «Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dell’Uzbekistan presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Svizzera a Tachkent e si pregia di proporre la conclusione di un accordo tra il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan e il Consiglio federale della Confederazione Svizzera, concernente la libertà di movimento, del seguente tenore: ‹1. I cittadini di una Parte contraente, muniti di un titolo di soggiorno o di un visto di entrata validi, sono autorizzati a spostarsi liberamente, senza autorizzazioni speciali, su tutto il territorio dell’altra Parte contraente, eccezion fatta per le opere e i siti il cui accesso sia limitato o vietato per motivi di difesa nazionale. 2. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti verso gli Stati terzi. 3. Ogni Parte contraente si riserva il diritto di regolamentare il soggiorno dei cittadini dell’altra Parte contraente secondo la propria legislazione. 4. Il presente Accordo non limita il diritto di una Parte contraente di introdurre un regime di visto obbligatorio per l’ingresso nel suo territorio. 5. Il presente Accordo è di durata indeterminata e può essere denunciato da ogni Parte contraente con preavviso scritto di tre mesi.› Se il Consiglio federale svizzero è disposto ad accettare le disposizioni summenzionate, la presente nota e la nota di risposta dell’Ambasciata costituiscono un Accordo tra l’Uzbekistan e la Svizzera sulla libertà di viaggio, che entrerà in vigore 30 giorni dopo l’ultima notificazione con la quale ogni Parte contraente comunica all’altra che le procedure interne richieste a tal fine sono state adempiute.»
L’Ambasciata conferma con la presente nota che il Consiglio federale svizzero approva i termini della nota odierna del Ministero. Conseguentemente, la nota del Ministero e la presente nota costituiscono un Accordo tra il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan e il Consiglio federale svizzero sulla libertà di viaggio, che entrerà in vigore 30 giorni dopo l’ultima notificazione con la quale ogni Parte contraente comunica all’altra che le procedure interne richieste a tal fine sono state adempiute.
L’Ambasciata coglie l’occasione per rinnovare al Ministero l’espressione della sua alta considerazione.
Dal testo originale inglese. ↩
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