0.142.116.242•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Palau sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio
0.142.116.242Bilateral International Treaty14 ago 2011
Concluso il 2 maggio 2011
Entrato in vigore mediante scambio di note il 14 agosto 2011
(Stato 14 agosto 2011)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Palau,
(detti in seguito «Parti contraenti»),
nell’intento di agevolare la circolazione fra la Svizzera e la Repubblica di Palau (dette in seguito «gli Stati») dei titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio,
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione reciproca fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le regolamentazioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte contraente di cui agli articoli 1 e 2, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
Qualsiasi modifica concordata tra le Parti contraenti è notificata per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con cui le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne previste dalla loro legislazione nazionale.
Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di protezione della sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata senza indugio per via diplomatica all’altra Parte contraente. Entra in vigore il giorno in cui quest’ultima riceve la notifica. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia dell’Accordo ha effetto 30 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Melekeok, il 2 maggio 2011 in duplice esemplare nelle lingue tedesca e inglese, entrambi i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione, è utilizzato il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica di Palau: |
|---|---|
| Ivo Sieber | Johnson Toribiong |
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