Data il 25 marzo/17 aprile 1909
Entrata in vigore il 17 aprile 1909
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
L’internamento d’una persona considerata come attinente svizzera in un asilo d’alienati dei Paesi Bassi, e reciprocamente l’internamento d’un attinente olandese in un asilo d’alienati della Svizzera sarà immediatamente notificato in via diplomatica alle autorità dei paese d’origine.
Art. 2
Nei casi previsti all’articolo 1, l’uscita dai detti istituti sarà notificata nella stessa via.
Art. 3
Le notificazioni previste agli articoli 1 e 23dovranno menzionare: l’istituto nel quale l’alienato è stato internato o dal quale è uscito; la data del suo internamento o del suo rilascio; il cognome e il nome dell’alienato; la sua professione, la data e il luogo della sua nascita; il luogo ove era domiciliato prima dell’internamento; se possibile i nomi e il domicilio dei suoi genitori, o se sono morti, dei suoi più prossimi parenti, e se l’alienato è maritato o ammogliato, il nome e il domicilio del suo congiunto.
In fede di che, il Consiglio federale svizzero ha firmato la presente dichiarazione, la quale sarà scambiata contro una dichiarazione conforme del Governo di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi.